Législation

Ordinanza del 16 ottobre 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV)

RS 745.16 · 77 articoli

OITRV (RS 745.16) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (77 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a. l’indennità per i costi non coperti delle offerte nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, segnatamente le quote dei Cantoni e della Confeder…

Art. 2, Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per: a. traffico regionale viaggiatori: sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere; b. conto dei costi d’esercizio e delle pres…

Art. 3, Beneficiari delle indennità

Possono beneficiare delle indennità di cui all’articolo 28 capoverso 1 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di…

Art. 4, Indennità per i costi non coperti

1 Le indennità per la copertura dei costi non coperti secondo il conto di previsione nell’ambito del traffico regionale viaggiatori sono versate per le singole linee. 2 La Confederazione e i Cantoni…

Art. 5, Coordinamento tra UFT e Cantoni

1 Se la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente i costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e i Cantoni effettuano congiuntamente la pr…

Art. 6, Equilibrio tariffale

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le offerte equivalenti oggetto di ordinazione siano fornite in tutto il Paese a tariffe comparabili. 2 Assicurano in particolare che i costi di produzione più a…

Art. 7

1 Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente da Confederazione e Cantoni, se: a. la linea serve per tutto l’anno al collegamento generale secondo l’articolo 5 capoverso 3 OTV ; sono incluse le off…

Art. 8, Portata dell’offerta ordinata

1 La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’offerta in funzione della domanda. 2 La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo con quattro coppie di corse se sul tratto…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).