Législation

Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)

RS 211.412.11 · 99 articoli

LDFR (RS 211.412.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (99 articoli)

Art. 1

1 La presente legge ha lo scopo di: a. promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un’agricoltura efficiente, orientata…

Art. 2, Campo d’applicazione generale

1 La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un’azienda agricola: a. ubicati fuori di una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianif…

Art. 3, Campo d’applicazione speciale

1 Le disposizioni della presente legge relative ai fondi agricoli si applicano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agricoli. 2 Gli articoli 15 capoverso 2 e 51 capoverso 2…

Art. 4, Disposizioni speciali sulle aziende agricole

1 Le disposizioni speciali della presente legge relative alle aziende agricole si applicano ai fondi che, soli o con altri fondi, costituiscono un’azienda agricola. 2 Le disposizioni sulle…

Art. 5, Riserve del diritto cantonale

I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensio…

Art. 6, Fondo agricolo

1 È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola. 2 Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi…

Art. 7, Azienda agricola; in generale

1 2 Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Per valutare se si tratti di un’azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fon…

Art. 8, Aziende agricole; casi particolari

Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all’azienda agricola che: a. è lecitamente affittata particella per particella, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltant…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).