Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina:
Art. 1Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica al principio attivo seguente:
Codice ATC1 | Designazione della merce |
|---|
B01AD02 | Alteplase con dose superiore a 2 mg |
- Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’OMS all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index.
Art. 2Restrizione d’uso
1 Il principio attivo di cui all’articolo 1 può essere utilizzato unicamente nel quadro delle indicazioni autorizzate da Swissmedic:
- a.
terapia trombolitica nell’infarto miocardico acuto;
- b.
trattamento trombolitico nei pazienti con embolia polmonare massiva acuta e instabilità emodinamica;
- c.
trattamento trombolitico nell’ictus ischemico acuto.
2 Le raccomandazioni delle società mediche specialistiche formulate nell’ambito delle indicazioni autorizzate rimangono applicabili.
3 La sostituzione di alteplase 2 mg mediante la diluizione di un dosaggio superiore del principio attivo è vietata.
Art. 3Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 29 luglio 2022.
2 Ha effetto fino al 31 gennaio 2024.
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2025.1
4La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2025.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 3).
- Introdotto c dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 795).