Législation

Ordinanza del 27 luglio 2022 concernente la restrizione d’uso di alteplase

RS 531.83Non più in vigoreStato 01.02.20253 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica al principio attivo seguente:

Codice ATC1

Designazione della merce

B01AD02

Alteplase con dose superiore a 2 mg

  1. Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’OMS all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

Art. 2Restrizione d’uso

1

 Il principio attivo di cui all’articolo 1 può essere utilizzato unicamente nel quadro delle indicazioni autorizzate da Swissmedic:

  1. a.

    terapia trombolitica nell’infarto miocardico acuto;

  2. b.

    trattamento trombolitico nei pazienti con embolia polmonare massiva acuta e instabilità emodinamica;

  3. c.

    trattamento trombolitico nell’ictus ischemico acuto.

2

 Le raccomandazioni delle società mediche specialistiche formulate nell’ambito delle indicazioni autorizzate rimangono applicabili.

3

 La sostituzione di alteplase 2 mg mediante la diluizione di un dosaggio superiore del principio attivo è vietata.

Art. 3Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 29 luglio 2022.

2

 Ha effetto fino al 31 gennaio 2024.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2025.1

4

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2025.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 3).
  2. Introdotto c dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 795).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).