Législation

Ordinanza del DFI del 28 novembre 2025 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)

OLAFumRS 814.812.33Stato 01.01.202619 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Campo d’applicazione1
  2. Sezione 2Autorizzazione speciale2–3
  3. Sezione 3Esame tecnico e formazione continua4–5
  4. Sezione 4Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti6–10
  5. Sezione 5Compiti dei servizi competenti11–15
  6. Sezione 6Tasse, emolumenti16
  7. Sezione 7Disposizioni finali17–19

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’abilitazione all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti.

Sezione 2 Autorizzazione speciale

Art. 2Autorizzazione speciale

1

 Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

  1. a.

    fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto;

  2. b.

    difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);

  3. c.

    acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;

  4. d.

    anidride carbonica in impianti.

2

 Chi impiega solo alcuni dei fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a uno o più di codesti prodotti.

3

 L’autorizzazione speciale è rilasciata alla persona che ha superato l’esame tecnico.

Art. 3Durata di validità e proroga

1

 L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.

2

 È prorogata ogni volta di cinque anni se nei cinque anni che precedono la scadenza della durata di validità il titolare dell’autorizzazione speciale ha:

  1. a.

    assolto una formazione continua secondo l’allegato 3; e

  2. b.

    concluso con successo la formazione continua superando un esame.

Sezione 3 Esame tecnico e formazione continua

Art. 4Esame tecnico

1

 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2

 Se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di determinati prodotti, sono richieste capacità e conoscenze limitate a tali prodotti.

3

 I requisiti concernenti l’esame tecnico sono disciplinati nell’allegato 2.

4

 Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 5Formazione continua

1

 I requisiti concernenti la formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.

2

 La formazione continua deve essere svolta da un istituto di formazione continua riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3

 Un istituto di formazione continua adempie i criteri per il riconoscimento se:

  1. a.

    ha sede in Svizzera;

  2. b.

    non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di fumiganti;

  3. c.

    offre formazioni continue secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;

  4. d.

    ha accesso a un’infrastruttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.

4

 L’UFSP decide su domanda scritta in merito al riconoscimento di un istituto di formazione continua.

Sezione 4 Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti

Art. 6Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS

Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) equiparate a quelle emesse in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim hanno una durata di validità di cinque anni; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 7Diplomi di formazione

1

 Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.

2

 L’UFSP decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.

3

 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.

4

 Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

5

 La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 8Esperienza professionale

1

 Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.

2

 L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

3

 L’UFSP sente in proposito le autorità d’esecuzione cantonali.

4

 La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.

5

 La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4; l’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 9Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 8 anche se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

Art. 10Riconoscimento limitato

Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.

Sezione 5 Compiti dei servizi competenti

Art. 11UFSP

L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

  1. a.

    tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;

  2. b.

    decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene e pubblica un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

  3. c.

    decide in merito a domande di riconoscimento dell’esperienza professionale;

  4. d.

    esercita la vigilanza secondo l’articolo 12;

  5. e.

    designa gli organi d’esame di cui all’articolo 13;

  6. f.

    riconosce gli istituti di formazione continua sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  7. g.

    tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e degli istituti di formazione continua;

  8. h.

    stabilisce un modello di autorizzazione speciale;

  9. i.

    istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 15.

Art. 12Vigilanza

1

 Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha la facoltà di:

  1. a.

    chiedere agli organi d’esame e agli istituti di formazione continua informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;

  2. b.

    emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e delle formazioni continue.

2

 Può revocare:

  1. a.

    il riconoscimento di un organo d’esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;

  2. b.

    il riconoscimento di un istituto di formazione continua se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 13Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

  1. a.

    svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;

  2. b.

    garantiscono che un esame non superato possa essere ripetuto al massimo due volte;

  3. c.

    designano gli esperti;

  4. d.

    rilasciano le autorizzazioni speciali;

  5. e.

    comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;

  6. f.

    tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;

  7. g.

    conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per cinque anni;

  8. h.

    presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:

    1. 1.

      numero degli esami svolti,

    2. 2.

      quota di superamento per ognuno dei cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,

    3. 3.

      quota di superamento della parte pratica dell’esame,

    4. 4.

      irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.

Art. 14Istituti di formazione continua

Gli istituti di formazione continua hanno i seguenti compiti:

  1. a.

    svolgono le formazioni continue secondo l’allegato 3; provvedono affinché siano offerte all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;

  2. b.

    informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali istituti di formazione continua;

  3. c.

    garantiscono che una formazione continua non riuscita possa essere ripetuta al massimo due volte;

  4. d.

    aggiornano il programma della formazione continua allo stato più recente della tecnica e informano sull’offerta formativa secondo l’allegato 3 numero 3;

  5. e.

    garantiscono un’organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;

  6. f.

    rilasciano, a conclusione della formazione continua:

    1. 1.

      una nuova autorizzazione speciale, e

    2. 2.

      un’attestazione nella quale sono riportati i temi trattati e il numero totale delle lezioni seguite.

  7. g.

    conservano tutti i dati concernenti le formazioni continue per cinque anni.

  8. h.

    presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:

    1. 1.

      il numero di partecipanti a una formazione continua,

    2. 2.

      i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,

    3. 3.

      i risultati dell’esame,

    4. 4.

      il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

Art. 15Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1

 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia.

2

 La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6 Tasse, emolumenti

Art. 16

1

 La tassa per l’esame tecnico è retta dall’allegato 2 numero 5, quella per la formazione continua dall’allegato 3 numero 10.

2

 Gli emolumenti riscossi per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

3

 L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa dovuta.

  1. RS 813.153.1

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18Disposizioni transitorie

1

 Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche equiparate o riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.

2

 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata assolta una formazione continua secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata oppure della qualifica equiparata o riconosciuta come equivalente secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni.

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegati

  • Capacità e conoscenze necessarie
  • Regolamento concernente gli esami tecnici
  • Regolamento concernente le formazioni continue
  • Esperienza professionale equivalente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).