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Ordinanza del 28 maggio 2025 sul centro di notifica per i medicamenti per uso umano d’importanza vitale

RS 531.80Stato 15.06.202619 articoli

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  • RU 2026 208atto di base Ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti per uso umano d’importanza vitalein vigore il 15.06.2026
    modificato: art. 2, 3 · introdotto: art. 3a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Centro di notifica1
  2. Sezione 2Notifica2–4
  3. Sezione 3Informazione e raccomandazioni5–6
  4. Sezione 4Protezione dei dati7–13
  5. Sezione 5Finanziamento14
  6. Sezione 6Disposizioni finali15–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Sezione 1 Centro di notifica

Art. 1

1

 Il settore specializzato Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese gestisce un centro di notifica per garantire l’approvvigionamento del Paese con medicamenti per uso umano d’importanza vitale.

2

 Sono considerati d’importanza vitale i medicamenti per uso umano omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici:

  1. a.

    non sostituibili o sostituibili solo in parte; e

  2. b.

    la cui carenza per un lungo periodo causerebbe gravi conseguenze per la salute.

Sezione 2 Notifica

Art. 2Obbligo di notifica1

1

 I titolari dell’omologazione di medicamenti per uso umano contenenti uno dei principi attivi di cui all’allegato devono notificare al centro di notifica:

  1. a.

    la disponibilità di scorte del medicamento;

  2. b.

    le difficoltà di approvvigionamento o le interruzioni delle forniture prevedibili e non prevedibili, se la durata di tali difficoltà o interruzioni è presumibilmente superiore a 14 giorni.

2

 Devono notificare la disponibilità di scorte a cadenza settimanale. L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese può disporre che tale disponibilità debba essere notificata con una frequenza maggiore o minore.

3

 I titolari dell’omologazione devono notificare le difficoltà di approvvigionamento o le interruzioni delle forniture entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ne vengono a conoscenza. L’obbligo di notifica non concerne le difficoltà di approvvigionamento o le interruzioni delle forniture che riguardano soltanto le confezioni di una certa grandezza di un determinato dosaggio di una forma galenica sostituibili con confezioni di un’altra grandezza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 15 giu. 2026 (RU 2026 208).

Art. 3Contenuto delle notifiche1

1

 I titolari dell’omologazione devono notificare quanto segue:

  1. a.

    il loro nome e indirizzo nonché una persona di riferimento;

  2. b.

    il numero di omologazione e il codice di articolo del medicamento per uso umano;

  3. c.

    la denominazione esatta, il principio attivo, la forma galenica, il dosaggio e la grandezza della confezione del medicamento per uso umano;

  4. d.

    eventuali variazioni della disponibilità di scorte, la disponibilità attuale e le vendite effettuate;

  5. e.

    il momento in cui verranno effettuate nuove forniture e le quantità previste.

2

 Quando notificano difficoltà di approvvigionamento o interruzioni delle forniture devono inoltre precisare la situazione, in particolare:

  1. a.

    la causa e l’entità;

  2. b.

    l’inizio e la durata presumibile;

  3. c.

    le sedi coinvolte, in Svizzera e all’estero;

  4. d.

    l’indicazione di un’eventuale alternativa equivalente, disponibile in Svizzera o all’estero;

  5. e.

    le misure adottate o previste per rispondere a tale situazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 15 giu. 2026 (RU 2026 208).

Art. 3aInvio1

1

 Le notifiche devono essere inviate tramite il sistema d’informazione del centro di notifica (Piattaforma degli agenti terapeutici).

2

 Il gestore della Piattaforma degli agenti terapeutici mette a disposizione un’interfaccia.

3

 Se per motivi tecnici non è possibile utilizzare la Piattaforma degli agenti terapeutici, i dati sono inviati tramite un altro canale elettronico o per posta.

4

 I titolari dell’omologazione possono incaricare terzi dell’invio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2026, in vigore dal 15 giu. 2026 (RU 2026 208).

Art. 4Segnalazione di difficoltà di approvvigionamento e di interruzioni delle forniture

Cantoni, ospedali, medici, farmacisti e grossisti possono segnalare al centro di notifica un’eventuale difficoltà di approvvigionamento o interruzione delle forniture.

Sezione 3 Informazione e raccomandazioni

Art. 5Informazione delle autorità sanitarie e dei fornitori di prestazioni

1

 Il centro di notifica verifica le notifiche e informa in merito alle difficoltà di approvvigionamento e all’interruzione delle forniture le autorità sanitarie dei Cantoni e della Confederazione nonché i fornitori di prestazioni riportati di seguito:

  1. a.

    i medici;

  2. b.

    i farmacisti;

  3. c.

    le levatrici;

  4. d.

    le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano;

  5. e.

    gli ospedali;

  6. f.

    le case per partorienti;

  7. g.

    le case di cura;

  8. h.

    gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

2

 Il settore specializzato Agenti terapeutici informa le autorità sanitarie dei Cantoni e della Confederazione nonché i fornitori di prestazioni interessati in merito a principi attivi alternativi ed eventuali possibilità di sostituzione.

3

 In caso di segnalazione secondo l’articolo 4, il titolare dell’omologazione deve aver confermato la difficoltà di approvvigionamento o l’interruzione delle forniture prima che il centro di notifica informi in merito.

Art. 6Raccomandazioni

Se un medicamento per uso umano è soggetto all’obbligo di notifica, il settore specializzato Agenti terapeutici emana raccomandazioni:

  1. a.

    sulla limitazione d’impiego di medicamenti per uso umano in presenza di determinate indicazioni o per determinate categorie di pazienti;

  2. b.

    sull’importazione di medicamenti per uso umano non omologati in Svizzera da un Paese in cui vige un controllo degli agenti terapeutici equivalente;

  3. c.

    sull’approvazione delle domande dei titolari di omologazioni in merito all’immissione in commercio temporanea di medicamenti per uso umano identici in confezione estera.

Sezione 4 Protezione dei dati

Art. 7Accesso alla Piattaforma degli agenti terapeutici

Hanno accesso alla Piattaforma degli agenti terapeutici:

  1. a.

    i collaboratori del centro di notifica;

  2. b.

    i consulenti in materia di protezione dei dati dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese ai fini dell’adempimento della loro funzione di controllo;

  3. c.

    le persone responsabili del funzionamento e della manutenzione del sistema.

Art. 8Principi della comunicazione dei dati

1

 I dati della Piattaforma degli agenti terapeutici possono essere comunicati esclusivamente:

  1. a.

    alle autorità sanitarie di un Cantone o della Confederazione per l’adempimento dei relativi mandati legali;

  2. b.

    a terzi, se li impiegano esclusivamente a scopi scientifici.

2

 Prima di comunicare i dati secondo il capoverso 1 lettera b, il centro di notifica li rende anonimi e assicura che non permettano di risalire a segreti d’affari o di fabbricazione.

3

 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato. La trasmissione dei dati può avvenire solo previo consenso del centro di notifica.

Art. 9Comunicazione dei dati all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Mediante procedura di richiamo il centro di notifica comunica ai collaboratori dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici i seguenti dati necessari per l’elaborazione delle richieste secondo l’articolo 9b capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LAter):

  1. a.

    dati relativi alle difficoltà di approvvigionamento e interruzioni delle forniture di medicamenti per uso umano d’importanza vitale soggetti all’obbligo di notifica;

  2. b.

    valutazioni e raccomandazioni del settore specializzato Agenti terapeutici concernenti la situazione dell’approvvigionamento;

  3. c.

    informazioni sulle possibilità di sostituzione.

  1. RS 812.21

Art. 10Comunicazione dei dati a Helvecura

Mediante procedura di richiamo il centro di notifica comunica ai collaboratori dell’organizzazione di mutua assistenza dei detentori di scorte obbligatorie di agenti terapeutici (Helvecura) i seguenti dati necessari all’adempimento dei compiti loro affidati in relazione alla costituzione di scorte obbligatorie:

  1. a.

    dati relativi alle forniture e alle vendite dei medicamenti per uso umano registrati nella Piattaforma degli agenti terapeutici;

  2. b.

    dati di contatto della persona di riferimento;

  3. c.

    dati statistici.

Art. 11Comunicazione dei dati da parte di Refdata e Helvecura

1

 Mediante procedura di richiamo i seguenti organi comunicano al centro di notifica i dati sotto riportati:

  1. a.

    l’istituzione di cui all’articolo 67 capoverso 3 LATer1 (Refdata): tutti i dati dell’istituzione;

  2. b.

    Helvecura: i dati relativi allo stato attuale e allo stato auspicato delle scorte nonché alle vendite dei medicamenti per uso umano registrati nella Piattaforma degli agenti terapeutici.

2

 Il centro di notifica può richiamare tali dati soltanto se ne ha bisogno per adempiere il suo mandato legale, in particolare per adottare le misure preparatorie e d’intervento necessarie.

  1. RS 812.21

Art. 12Durata di conservazione

I dati registrati nella Piattaforma degli agenti terapeutici vengono conservati per almeno dieci anni a decorrere dalla loro registrazione e cancellati al più tardi 15 anni dopo la loro registrazione.

Art. 13Sicurezza dei dati

Il settore specializzato Agenti terapeutici disciplina in un apposito regolamento le misure organizzative e tecniche per impedire il trattamento non autorizzato dei dati e per garantire la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

Sezione 5 Finanziamento

Art. 14

Il centro di notifica è finanziato dalla Confederazione.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 15Esecuzione

Il settore specializzato Agenti terapeutici esegue la presente ordinanza.

Art. 16Modifica dell’allegato

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può modificare l’allegato previa consultazione dei Cantoni, delle cerchie economiche interessate e delle organizzazioni del settore sanitario.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

Allegati

  • Lista dei principi attivi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).