Législation

Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

RS 443.122 · 99 articoli

OPICin (RS 443.122) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (99 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di: a. aiuti finanziari per promuovere la presenza internazionale della cinematografia svizzera; b. aiuti finanziari al settore cinemato…

Art. 2, Paesi partecipanti a MEDIA

1 Sono considerati Paesi partecipanti a MEDIA ai sensi della presente ordinanza gli Stati che partecipano al sottoprogramma MEDIA secondo il regolamento (UE) n. 1295/2013 Regolamento (UE) n. 1295/2013 del P…

Art. 3, Relazione con l’ordinanza sulla promozione cinematografica

1 Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza integrano gli aiuti finanziari previsti dall’ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 RS 443.113 sulla promozione cinemat…

Art. 4, Strumenti di promozione

1 La presenza internazionale della cinematografia svizzera può essere sostenuta mediante aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva concessi per: a. la distribuzione all’estero di film svizzer…

Art. 5, Competenza

1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari nel quadro delle misure di promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera spetta all’UFC. 2 Alla fondazione «Swiss Films» sono delegati i compiti segu…

Art. 6, Requisiti posti alla società richiedente

Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la distribuzione all’estero di un film svizzero o di un film riconosciuto come coproduzione svizzera con l’estero qualsiasi società di produ…

Art. 7, Film che possono beneficiare di un sostegno

Possono essere concessi aiuti finanziari per film di fiction, documentari e film d’animazione della durata minima di 60 minuti, se: a. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 no…

Art. 8, Spese computabili

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ( RU 2020 5985 ). Spese computabili Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo, se maturano nel periodo compreso tra 3 mesi…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).