Législation

Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin)

RS 443.113 · 135 articoli

OPCin (RS 443.113) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (135 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori: a. promozione della creazione cinematografica sv…

Art. 2, Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica alla promozione cinematografica in Svizzera. 2 Si applica alla consegna del Premio del cinema svizzero per quanto l’ordinanza del DFI del 30 settembre 2004 concernente il Premi…

Art. 3, Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per: a. film per il cinema b. film svizzero 1. prodotto autonomamente da un’impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all’estero, e 2. che soddisfa le condizioni di…

Art. 4, Legame con la Svizzera

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica possono essere richiesti soltanto da persone che hanno un legame con la Svizzera. 2 Le persone fisiche devono avere la cittadinanza svizzera o il domicili…

Art. 5, Indipendenza

1 Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2 deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti. 2 Tali perso…

Art. 6, Professionalità

1 Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sia svolto con professionalità e che siano presi provvedimenti adeguati per la protezione degli impiegati e di alt…

Art. 7, Strumenti di promozione

1 La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, a…

Art. 8, Film che possono beneficiare di un sostegno: origine

1 Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero. 2 Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).