Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin)
RS 443.113 · 135 articoli
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Ultime modifiche
- Art. 6, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 9, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 3, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 3, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 3, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
- Art. 14, modificato (RO 2025 840) in vigore dal 01.01.2026
Estratto del testo (135 articoli)
1 La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori: a. promozione della creazione cinematografica sv…
1 La presente ordinanza si applica alla promozione cinematografica in Svizzera. 2 Si applica alla consegna del Premio del cinema svizzero per quanto l’ordinanza del DFI del 30 settembre 2004 concernente il Premi…
Nella presente ordinanza s’intende per: a. film per il cinema b. film svizzero 1. prodotto autonomamente da un’impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all’estero, e 2. che soddisfa le condizioni di…
1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica possono essere richiesti soltanto da persone che hanno un legame con la Svizzera. 2 Le persone fisiche devono avere la cittadinanza svizzera o il domicili…
1 Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2 deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti. 2 Tali perso…
1 Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sia svolto con professionalità e che siano presi provvedimenti adeguati per la protezione degli impiegati e di alt…
1 La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, a…
1 Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero. 2 Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
