Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), vista l’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport (OPSpo), ordina:
Capitolo 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
nel programma «Gioventù e Sport» (G+S): lo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte per la formazione dei quadri G+S nonché la concessione di contributi agli organizzatori di tali offerte;
- b.
nel programma Sport per gli adulti Svizzera (ESA): lo svolgimento delle offerte per la formazione dei quadri e la concessione dei contributi agli organizzatori della formazione dei quadri;
- c.
i costi computabili nella concessione di contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali;
- d.
le condizioni per la concessione di contributi a impianti sportivi di importanza nazionale.
Capitolo 2 Gioventù + Sport
Sezione 1 Disposizioni generali
1 Nella presente ordinanza, s’intende per:
- a.
bambini: partecipanti a G+S fino alla fine dell’anno civile in cui compiono 10 anni;
- b.
giovani: partecipanti a G+S a partire dall’inizio dell’anno civile in cui compiono 10 anni;
- c.
- d.
scuole: la scuola obbligatoria secondo l’articolo 48 OPSpo e le scuole di livello secondario II;
- e.
attività: un’occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (lezione, allenamento, escursione o competizione).
Art. 3Discipline sportive1
1 Le offerte G+S possono essere svolte nelle discipline sportive elencate nell’allegato 1.
1bis L’allegato 1a stabilisce quali discipline sportive si suddividono in quali specialità.2
2 La disciplina sportiva allround è riservata esclusivamente alle offerte destinate ai bambini.
3 Le attività nel quadro di discipline sportive di cui all’articolo 6 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un’offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoismo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20193 sulle attività a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di monitore G+S canoismo e il riconoscimento complementare «sicurezza».4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015 (RU 2015 4119). Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
- RS 935.911
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Sezione 2 Corsi G+S
Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente:
- a.
sotto la guida di monitori G+S;
- b.
- c.
per un periodo minimo di tempo prestabilito.
Art. 5Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi
1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...1
1bis Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.2
2 La grandezza dei gruppi è stabilita nell’allegato 2.
- Per. abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
1 Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell’allegato 2.
2 Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 8Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1, 4 e 51
1 La durata minima di un corso G+S dei gruppi di utenti 1, 4 e 5 è di 15 settimane, la durata massima di un anno.
2 Un corso comprende almeno 15 allenamenti, suddivisi su almeno 12 settimane.
3 Se un corso dura più di sei mesi, il numero minimo di allenamenti di cui al capoverso 2 deve essere svolto in un periodo massimo di sei mesi.
4 Gli allenamenti nel gruppo di utenti 1 e 4 devono durare almeno 60 minuti, nel gruppo di utenti 5 almeno 45 minuti.
5 Se in un corso del gruppo di utenti 4 o 5 si svolgono esclusivamente attività in discipline sportive attribuite al gruppo di utenti 2, a tale corso si applica l’articolo 9.
6 L’organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un’attività di 90 minuti per corso e giorno.2
6bis Per ogni settimana nella quale computa attività conformemente al capoverso 6, l’organizzatore può inoltre computare, all’interno dello stesso corso, un’ulteriore attività svolta della durata di 240–300 minuti.3
7 In casi eccezionali l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) può autorizzare corsi più brevi e un numero inferiore di allenamenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 9Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 21
1 La durata minima di un corso G+S del gruppo di utenti 2 è di almeno 45 ore/partecipante.
2 Le ore/partecipante sono calcolate sulla base del numero totale delle ore di allenamento di tutti i partecipanti nell’ambito del corso.
3 Un’attività dura almeno 60 minuti. Ai fini della concessione dei contributi l’organizzatore può computare al massimo 300 minuti per ogni attività.
4 Sull’arco di cinque mesi l’organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane cinque attività distinte. Le competizioni non rientrano in questo computo.2
5 Se in un corso del gruppo di utenti 2 si svolgono più discipline sportive in parte attribuite al gruppo di utenti 1, a tale corso si applica l’articolo 8.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 10Contenuti dei corsi
1 La formazione dei bambini e dei giovani nei corsi G+S si svolge su più livelli, secondo principi conformi alla pedagogia infantile e giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.
2 L’UFSPO definisce i contenuti della formazione.
Sezione 3 Campi G+S
Art. 11Vita comunitaria al campo
1 Un campo G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte in un gruppo che fa vita comunitaria al campo sotto la guida di monitori G+S.
2 La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo in una struttura diurna in un luogo determinato con o senza pernottamento comune.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva e per il gruppo di destinatari «bambini» o «giovani».
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
Art. 13Numero di partecipanti e grandezza dei gruppi
1 A un campo G+S devono partecipare almeno 12 bambini o giovani in età G+S.
2 La grandezza dei gruppi e il numero minimo di monitori G+S sono stabiliti nell’allegato 2.
Art. 14Durata del campo ed estensione minima delle attività G+S
1 Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi.
2 Un campo del gruppo di utenti 3 può durare tre giorni se nella medesima offerta G+S si svolge anche un campo secondo il capoverso 1.
3 Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di attività G+S, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera. In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore.1
4 Il primo e l’ultimo giorno sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività G+S.2
6 In un campo che dura più di quattro giorni vi può essere un giorno senza allenamenti. Questo non viene considerato ai fini del calcolo dei contributi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 5 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2843).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 15Contenuti dei campi
1 Le attività sportive G+S vanno insegnate secondo principi conformi alla pedagogia infantile e giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.
2 L’UFSPO stabilisce i contenuti della formazione.
Sezione 4 ...
- Abrogati dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).
Sezione 5 Formazione dei quadri in generale
Art. 21Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri
1 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati:
- a.
cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera;
- b.
che nell’anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni;
- c.
che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42).
1bis Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico:
- a.
gli studenti e i diplomati presso un’alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva;
- b.
gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o hanno seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine;
- c.
gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgono compiti di assistenza parascolastica.1
2 Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri.
3 L’ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata a:
- a.
conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva;
- b.
qualifiche ottenute in corsi o moduli precedenti;
- c.
entità dell’attività di monitore svolta finora;
- d.
superamento di un test attitudinale;
- e.
qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S, segnatamente l’assolvimento di corsi di pronto soccorso e di nuoto di salvataggio.
5 Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell’ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S.
6 L’UFSPO decide in merito all’ammissione alla formazione dei quadri su richiesta dell’organizzatore della stessa.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 22Annuncio e pubblicazione delle offerte
1 I Cantoni, le federazioni e le istituzioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri inoltrano all’UFSPO, conformemente alle sue direttive, il piano di tutte le offerte della formazione dei quadri che intendono svolgere. L’UFSPO esamina il piano e approva le offerte.
2 Lo svolgimento di offerte supplementari della formazione dei quadri deve essere approvato in precedenza dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere informato in precedenza in merito alla disdetta di un’offerta.
3 L’UFSPO pubblica tutte le offerte della formazione dei quadri approvate.
L’UFSPO sorveglia la formazione dei quadri dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni incaricate.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 25Espulsione da un’offerta della formazione dei quadri
Può essere espulso da un’offerta della formazione dei quadri chi:
- a.
non è in grado di seguire il corso perché non ne ha le capacità;
- b.
con il suo comportamento disturba notevolmente lo svolgimento del corso.
Art. 26Impiego di terzi nella formazione dei quadri
Per lo svolgimento dei moduli della formazione continua1 o per l’insegnamento di singoli temi della formazione dei quadri è possibile impiegare anche persone che non dispongono di un riconoscimento quale quadro G+S.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 6 Monitori G+S
Art. 26aMonitori G+S minorenni1
I monitori G+S nella disciplina sportiva sport di campo/trekking possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organizzatore anche se non hanno ancora compiuto 18 anni.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 al 31 dic. 2025 e dal 1° gen. 2026 (RU 2022 218; 2025 674).
1 La formazione di monitore G+S avviene nell’ambito di corsi per monitori G+S specifici alle diverse discipline sportive in considerazione delle esigenze dei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani».1
3 L’UFSPO offre formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione a persone che dispongono di una formazione equiparabile al corso per monitori.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 674).
Art. 28Formazione continua1
1 Nella formazione continua si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. La formazione continua è modulare.
2 Frequentando moduli di formazione continua o un corso per monitori G+S i monitori G+S adempiono l’obbligo in materia di formazione continua per tutte le discipline sportive in cui sono riconosciuti.
3 I moduli di formazione continua che servono ad approfondire le competenze, se interrotti, per essere considerati validi ai fini dell’obbligo in materia di formazione continua devono essere seguiti per una durata almeno uguale a quella dei moduli previsti esclusivamente per mantenere valido il riconoscimento quale monitore.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 2 entra in vigore il 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
Art. 29Numero di esperti richiesto
1 Per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto G+S nei corsi di formazione e di formazione continua.
2 L’UFSPO può prevedere eccezioni per singole offerte di formazione e formazione continua o autorizzarle in casi particolari.
Art. 30Ammissione alla formazione e alla formazione continua
1 Sono ammessi alla formazione e alla formazione continua i candidati che:
- a.
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
- b.
sono raccomandati dal coach G+S competente di un organizzatore.
2 L’ammissione alla formazione continua di persone che negli ultimi due anni non hanno svolto attività di monitore può essere subordinata all’obbligo di svolgere in futuro un’attività di monitore.
3 L’ammissione alla formazione può essere rifiutata alle persone che dispongono già di un riconoscimento quale monitore in una o più discipline sportive G+S, ma non svolgono alcuna attività pratica di monitore.
1 I monitori G+S sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi e dei campi G+S che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:
- a.
lo svolgimento di corsi e campi G+S secondo i requisiti specifici;
- b.
la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
- c.
la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto;
- d.
l’uso corretto del materiale G+S in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.
2 Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l’accesso alla documentazione relativa al corso o al campo.
Sezione 7 Coach G+S
Art. 32Formazione e formazione continua
1 La formazione come coach G+S e la relativa formazione continua avvengono nell’ambito di corsi e moduli specifici.
2 L’UFSPO o gli uffici cantonali G+S svolgono la formazione e la formazione continua. L’UFSPO può incaricare dello svolgimento associazioni giovanili o federazioni sportive.
Art. 33Ammissione alla formazione e alla formazione continua
Sono ammessi alla formazione e alla formazione continua i candidati che:
- a.
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
- b.
sono raccomandati dall’organizzazione presso la quale sono attivi;
- c.
una volta assolto il corso o il modulo si può presupporre che saranno in grado di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 34.
I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti:
- a.
coordinare le offerte G+S della propria organizzazione;
- b.
annunciare le offerte G+S all’ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60);
- c.
iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S;
- d.
consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi;
- e.
garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l’accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi;
- f.
garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all’organo di autorizzazione o all’UFSPO.
Sezione 8 ...
- Abrogati dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).
Sezione 9 Esperti G+S
1 La formazione per esperti G+S o esperti abilitati a svolgere la formazione dei quadri G+S avviene nell’ambito dei relativi corsi per esperti G+S.
2 La formazione è specifica a ciascuna disciplina sportiva; la formazione di esperti coach G+S avviene in corsi dedicati a temi specifici.1
3 L’UFSPO svolge la formazione. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o le federazioni sportive o associazioni giovanili.
4 Esso può offrire a persone che dispongono di una formazione equivalente a un corso per esperti formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
Art. 41Formazione continua
1 La formazione continua degli esperti G+S avviene nell’ambito di moduli specifici.
2 L’UFSPO organizza i moduli per la formazione continua degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o le federazioni sportive e associazioni giovanili.
Art. 42Ammissione alla formazione e alla formazione continua
1 Sono ammessi alla formazione o alla formazione continua i candidati che:
- a.
dispongono di un riconoscimento quale monitore G+S o quale coach G+S;
- b.
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
- c.
sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri;
- d.
hanno superato le formazioni continue stabilite nella struttura della formazione.
2 Per essere ammessi alla formazione il riconoscimento quale monitore G+S o quale coach G+S dei candidati non deve essere decaduto.
3 L’ammissione alla formazione può essere rifiutata alle persone che dispongono già del riconoscimento quale esperto G+S in più di una disciplina sportiva G+S, ma non svolgono alcuna attività pratica di formatori.
1 Gli esperti G+S svolgono la formazione dei quadri nelle relative discipline sportive o per i relativi gruppi di destinatari.
2 In discipline sportive o attività che presuppongono particolari prescrizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corsi o campi.1
4 L’UFSPO può svolgere con gli esperti G+S corsi per i quadri destinati a preparare o sviluppare la formazione dei quadri G+S.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
Sezione 10 Concessione dei contributi
Art. 44Contributi per i corsi G+S
1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L’importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari.
2 Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati.
5 I contributi massimi sono stabiliti nell’allegato 3.
- Abrogati dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).
Art. 45Contributi per i campi G+S1
1 I contributi per i campi G+S risultano dal numero dei partecipanti, dei monitori necessari e dei giorni di campo computabili secondo l’articolo 14; i contributi sono differenti per i campi con e senza pernottamento.
2 I contributi massimi sono stabiliti nell’allegato 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 46Contributi per la partecipazione a competizioni
1 La partecipazione alle competizioni in corsi del gruppo di utenti 1 in aggiunta al normale allenamento viene sostenuta con un altro importo forfettario, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti nell’allegato 4.
2 Nei corsi del gruppo di utenti 2 le competizioni contano come periodo di allenamento se i bambini e i giovani interessati vi partecipano in aggiunta alle attività di cui all’articolo 9 capoverso 4.
4 L’UFSPO può prevedere limitazioni alla partecipazione di bambini a competizioni.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).
Art. 48Contributi supplementari per le guide alpine1
Per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva, agli organizzatori delle offerte G+S e delle offerte di formazione dei quadri G+S può essere concesso un contributo supplementare secondo l’allegato 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 49Contributi supplementari per partecipanti G+S disabili1
1 Se a un corso o a un campo G+S partecipa almeno una persona che, in quanto affetta da disabilità fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce la partecipazione a tale corso o campo senza misure particolari, all’organizzatore può essere attribuito un contributo supplementare secondo l’allegato 6 se:
- a.
l’offerta è diretta da un monitore G+S che dispone di una formazione continua specifica e attua le misure particolari necessarie;
- b.
su richiesta dell’UFSPO, l’organizzatore comprova adducendo una perizia la rilevanza della disabilità e l’adeguatezza delle misure particolari per la pratica della disciplina sportiva interessata.
2 Se le misure particolari consistono nell’impiego di persone supplementari con compiti di assistenza, queste non sono computate come monitori ulteriori ai sensi dell’allegato 2 anche se dispongono di un riconoscimento di monitori G+S.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).
Art. 50Contributi per la formazione dei quadri G+S
1 Gli organizzatori della formazione dei quadri assumono i costi relativi alle offerte che hanno svolto.
2 L’UFSPO concede i contributi secondo l’allegato 7.
2bis Se Cantoni o federazioni sportive o associazioni giovanili svolgono su incarico dell’UFSPO corsi o moduli per la formazione e la formazione continua di esperti G+S, l’UFSPO stipula con essi un accordo in cui sono stabiliti:1
- a.
l’indennizzo dovuto al Cantone o alla federazione per le spese da essi sostenute per l’alloggio, il vitto e l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto che comunque non deve superare un massimo di 200 franchi al giorno per partecipante;
- b.
l’eventuale partecipazione dei partecipanti ai costi per l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto.2
3 Non sono concessi contributi e non sono messi a disposizione buoni per il viaggio di andata e ritorno dei partecipanti verso il luogo del corso se un’istituzione attiva nel campo della formazione svolge la formazione dei quadri come parte integrante di un ciclo di formazione e la frequenza a detta formazione dei quadri è obbligatoria.3
4 La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo la legge federale del 6 ottobre 19894 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 674).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7377).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).
- RS 446.1
Art. 51Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S1
1 I contributi alle federazioni sportive e giovanili nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S coprono al massimo il 50 per cento delle indennità soggette all’AVS versate dalla federazione alle persone responsabili della formazione nella rispettiva disciplina sportiva G+S; i contributi ammontano tuttavia a un massimo di 200 000 franchi.
2 Se le prestazioni sono fornite da persone che svolgono volontariato o se le indennità soggette all’AVS sono inferiori a 100 000 franchi, le federazioni aventi diritto ai contributi ricevono al massimo 50 000 franchi l’anno.
3 Le persone responsabili della formazione devono svolgere almeno i compiti stabiliti all’allegato 8 e specificati in dettaglio nel contratto di prestazione.
4 Se i compiti sono svolti in modo incompleto i contributi sono ridotti in misura corrispondente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).
Sezione 11 Altre prestazioni della Confederazione
Art. 52Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi
L’UFSPO riscuote emolumenti per stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi.
Art. 53Materiale G+S: in generale
1 L’UFSPO stabilisce le discipline sportive, le offerte G+S nonché le offerte della formazione dei quadri per le quali viene messo a disposizione materiale G+S.
2 Non sussiste alcun diritto al materiale G+S.
3 Il materiale G+S viene messo a disposizione dall’esercito, sempre che non sia procurato dall’UFSPO. Le carte topografiche sono messe a disposizione da swisstopo.
Art. 54Materiale G+S: obblighi degli organizzatori
1 Gli organizzatori delle offerte G+S ai quali viene messo a disposizione materiale G+S devono versare emolumenti all’UFSPO.
2 Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri devono usare il materiale avendone cura e pulirlo prima di riconsegnarlo.
3 Rispondono delle spese di ripristino o di sostituzione del materiale non restituito o non ripulito. L’UFSPO può dedurre i costi dal conteggio dei contributi di cui alla sezione 10.
4 Se viene restituito materiale diverso da quello ricevuto in consegna il materiale G+S mancante viene fatturato. L’UFSPO dispone senza indennità del materiale non originale riconsegnato.
1 Nei limiti delle disponibilità e sulla base delle sue disposizioni generali per la locazione di infrastrutture, armasuisse mette a disposizione degli organizzatori di offerte G+S e della formazione dei quadri edifici dell’esercito per attività G+S.
2 Concede uno sconto di almeno il 50 per cento sulle tariffe ufficiali di locazione.
Sezione 12 Amministrazione
Le offerte G+S, i corsi e i moduli della formazione dei quadri sono amministrate nel Sistema nazionale d’informazione per lo sport.
Art. 57Designazione di un coach G+S
1 Gli organizzatori di offerte G+S designano per ogni offerta un coach G+S responsabile come rappresentante dell’organizzazione nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell’UFSPO.1
1bis Il coach G+S responsabile deve essere maggiorenne.2
2 Il coach G+S rappresenta l’organizzazione in tutte le questioni attinenti a G+S.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218).
Art. 58Annuncio di offerte G+S
1 Il coach G+S annuncia un’offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell’inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l’aggiunta a posteriori di corsi e campi all’offerta già annunciata.
2 L’annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a.
le discipline sportive G+S oggetto dell’offerta G+S;
- b.
la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate;
- c.
la dimensione prevista dei gruppi;
- d.
i monitori G+S che si prevede di impiegare.1
3 L’autorità competente decide in merito all’approvazione delle offerte prima del loro inizio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 1521 1883).
Art. 59Annuncio tardivo
1 Se un’offerta non viene annunciata nei termini previsti, per il calcolo dei contributi si considerano soltanto i corsi e i campi G+S che iniziano oltre 30 giorni dopo l’annuncio.
2 Se un’offerta annunciata tardivamente viene tuttavia autorizzata in tempo dall’autorità competente prima dell’inizio previsto, ai fini del calcolo dei contributi è possibile conteggiare l’intera durata.
Art. 60Conteggio delle offerte G+S
1 Il conteggio relativo a un’offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell’ultimo corso o campo autorizzato.
2 L’organo che ha accordato l’autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell’UFSPO. L’UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi.
3 Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo corso o campo autorizzato, l’UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi.
Art. 61Corsi e moduli della formazione dei quadri
1 L’amministrazione dei corsi e dei moduli della formazione dei quadri viene fatta dall’organizzatore di tale formazione.
2 Il conteggio relativo ai corsi e ai moduli deve essere inviato all’UFSPO entro i 30 giorni dalla fine del corso.
3 L’UFSPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.
Art. 62Versamento dei contributi
1 I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell’organizzatore dell’offerta G+S o della formazione dei quadri.
2 Per le offerte G+S i cui corsi durano 30 o più settimane, dopo tre mesi dall’inizio del corso è possibile anticipare fino al 50 per cento dei contributi calcolati provvisoriamente.
Gli uffici cantonali G+S inviano ogni anno all’UFSPO un resoconto sui controlli da loro effettuati. Annunciano immediatamente eventi particolari.
Capitolo 3 Sport per gli adulti Svizzera
Sezione 1 Formazione dei quadri in generale
Art. 64Accesso alla formazione dei quadri ESA
1 Gli organizzatori della formazione dei quadri ESA devono consentire a tutti i candidati pari condizioni di accesso a corsi di formazione e di formazione continua, indipendentemente dell’organizzazione di cui fanno parte.
2 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati che:
- a.
sono cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera;
- b.
hanno compiuto 18 anni nell’anno in cui si tiene il corso;
- c.
soddisfano le particolari condizioni di ammissione per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 68 cpv. 2 e 72);
- d.
soddisfano eventuali ulteriori requisiti specifici definiti nelle strutture e nei contenuti della formazione, come test attitudinali, assolvimento di corsi di soccorritore o di nuoto di salvataggio o di specifici corsi di formazione continua.
3 Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri ESA.
4 Non sono ammesse ai corsi di formazione continua le persone nei cui confronti sussistono motivi per la revoca del riconoscimento quale quadro o che nel corso dell’attività svolta nel programma ESA fino a quel momento hanno ripetutamente violato i principi riconosciuti dell’etica sportiva.
5 Gli organizzatori della formazione dei quadri possono chiedere ai partecipanti ai corsi un’adeguata partecipazione alle spese.
Può essere escluso da un’offerta della formazione dei quadri chi:
- a.
non è in grado di seguire il corso perché non ne ha la capacità;
- b.
con il suo comportamento disturba notevolmente il corso.
Sezione 2 Monitori ESA
1 La formazione di monitore ESA può variare a seconda del gruppo di destinatari.1
2 Gli organizzatori della formazione dei monitori possono offrire iter formativi abbreviati sotto forma di corsi di introduzione a persone che dispongono di una formazione equivalente alla formazione ESA.
3 La formazione dura di regola sei giorni. Essa può essere abbreviata per le persone che dispongono di conoscenze specifiche in materia, segnatamente i monitori G+S.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 674).
Art. 67Formazione continua
1 Nella formazione continua si approfondiscono e si ampliano le conoscenze acquisite da monitore. La formazione continua ha struttura modulare.
2 Per adempiere il loro obbligo in materia di formazione continua i monitori ESA devono assolvere un modulo di formazione continua specifico di uno o due giorni.
3 I singoli moduli del formazione continua durano al massimo sei giorni.
Art. 68Ammissione alla formazione e alla formazione continua
1 Sono ammessi alla formazione i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione secondo l’articolo 64.
2 Sono ammessi alla formazione continua i monitori ESA che:
- a.
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64;
- b.
sono in grado di comprovare un’attività pratica come monitori nello sport per gli adulti.
Art. 69Numero di esperti richiesto
1 Nei corsi di formazione e di formazione continua per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto ESA.
2 L’UFSPO può autorizzare eccezioni per i singoli moduli di formazione continua.
3 Per lo svolgimento di moduli della formazione continua o per l’insegnamento di singoli temi nella formazione dei quadri si possono impiegare anche persone che non dispongono di un riconoscimento quale quadro ESA.
Sezione 3 Esperti ESA
1 La formazione per esperti ESA o esperti ESA abilitati a svolgere la formazione dei quadri avviene nell’ambito dei relativi corsi per esperti ESA.
2 La formazione dura nove giorni. Alle persone che dispongono di conoscenze specifiche, segnatamente agli esperti G+S, possono essere offerte formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione.
Art. 71Formazione continua
1 La formazione continua degli esperti ESA si svolge nel quadro di moduli specifici.
2 Per rinnovare il riconoscimento gli esperti ESA devono assolvere a scadenze regolari moduli di formazione continua degli esperti.
3 I singoli moduli della formazione continua degli esperti durano al massimo tre giorni.
Art. 72Ammissione alla formazione e alla formazione continua
1 Sono ammessi alla formazione i monitori ESA che:
- a.
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64;
- b.
sono raccomandati da un organizzatore della formazione e della formazione continua dei monitori ESA; e
- c.
svolgono regolarmente l’attività di monitori ESA.
2 Sono ammessi alla formazione continua gli esperti ESA che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64. L’ammissione può essere rifiutata alle persone che non sono in grado di comprovare un’attività pratica nel campo della formazione.
3 L’UFSPO può chiedere ai rispettivi organizzatori dei corsi per monitori ESA di comprovare l’effettiva necessità di formare come esperti un certo numero di monitori ESA.
Sezione 4 Contributi e procedura
Art. 73Contributi ai corsi di formazione e di formazione continua
1 Nel quadro dei crediti stanziati l’UFSPO versa agli organizzatori della formazione e della formazione continua dei monitori ESA un contributo forfettario se:
- a.
il corso è stato annunciato 30 giorni prima dell’inizio;
- b.
il corso è stato autorizzato;
- c.
nel corso sono trattati i contenuti richiesti e sono rispettate le condizioni per l’ammissione dei partecipanti; e
- d.
concluso il corso, l’organizzatore ha provveduto a inoltrare i documenti per il conteggio nel rispetto dei termini.
2 Il contributo forfettario ammonta a 50 franchi al massimo per giorno di corso e partecipante.
3 Se nei corsi di formazione e di formazione continua per almeno un giorno di corso intero viene impiegato almeno un esperto supplementare oltre al numero di esperti prescritto, l’UFSPO versa agli organizzatori un’indennità forfettaria supplementare di 100 franchi al massimo per giorno di corso.
3bis Non sono versati contributi:
- a.
per gli esperti in formazione che assistono a corsi di formazione continua diretti da esperti;
- b.
per i corsi di formazione e formazione continua che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e formazione continua dell’organizzatore.1
4 L’UFSPO stabilisce i contributi nel caso concreto. Al riguardo considera segnatamente la frequenza delle offerte di corsi ESA nelle singole regioni o discipline sportive.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DDPS dell’8 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1521).
Art. 74Pianificazione delle offerte di formazione e di formazione continua
1 Gli organizzatori inviano all’UFSPO, conformemente alle direttive di quest’ultimo, la pianificazione di tutti i corsi di formazione e di formazione continua che intendono svolgere. L’UFSPO autorizza le offerte.
2 Lo svolgimento di corsi supplementari deve essere autorizzato preliminarmente dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere informato preliminarmente in merito alla disdetta di un corso.
Art. 75Corsi di formazione e formazione continua della formazione dei quadri
1 L’amministrazione dei corsi di formazione e formazione continua della formazione dei quadri è curata dall’organizzatore della formazione dei quadri.
2 Il conteggio dei corsi di formazione e formazione continua deve essere inviato all’UFSPO entro 30 giorni dalla fine del corso.
3 L’UFSPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.
Art. 76Pagamento dei contributi
I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell’organizzatore dei corsi di formazione o formazione continua.
Art. 77Finanziamento dei corsi dell’UFSPO
L’UFSPO finanzia i corsi della formazione dei quadri ESA che svolge.
Art. 78Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi
La Confederazione può mettere a disposizione stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi. L’UFSPO stabilisce la quota di partecipazione alle spese a carico dei destinatari di stampati, materiale didattico e distintivi.
Capitolo 3a Giornata svizzera dello sport scolastico
1 Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni sono considerate computabili ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 OPSpo:
- a.
aiuti finanziari sotto forma di importi in contanti;
- b.
contributi provenienti dai fondi cantonali Sport-Toto o della lotteria;
- c.
forniture di beni e servizi al prezzo di mercato per i quali non sussiste alcun diritto.
2 Non possono essere computate le prestazioni statali che i Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire per legge, come prestazioni di polizia, prestazioni di approvvigionamento e di eliminazione, procedure di autorizzazione, attività amministrative generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti.
Capitolo 4 Impianti sportivi di importanza nazionale
Art. 79Importanza nazionale
A un impianto sportivo è attribuita importanza nazionale se:
- a.
è comprovato che esso risponde ai bisogni di una o più federazioni sportive per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale e tali bisogni sono documentati;
- b.
non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale delle federazioni interessate;
- c.
è sufficiente per gli scopi delle federazioni sportive nazionali interessate;
- d.
è conforme ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali interessate e dispone, per l’utilizzazione prevista, di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l’alloggio e il vitto, a una ragionevole distanza;
- e.
in quanto impianto di competizione di importanza nazionale soddisfa tutti i requisiti per lo svolgimento di competizioni internazionali come previsto dalle corrispondenti direttive delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, segnatamente nel settore delle infrastrutture per gli spettatori;
- f.
è collegato con una rete di trasporti pubblici adeguata;
- g.
è utilizzato conformemente allo scopo, sono tenuti in grande considerazione gli aspetti urbanistici ed ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò è compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;
- h.
nelle nuove costruzioni e nei risanamenti sono rispettati gli standard più avanzati dal punto di vista edile e dei consumi di energia e risorse ed è attribuita importanza ad un modo di costruire funzionale, architettonicamente valido ed economico;
- i.
sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla Concezione Paesaggio svizzero segnatamente se:
- 1.
sono minimizzati i danni e gli inquinamenti derivanti dalla costruzione e dalla gestione dell’impianto ed eliminati, nei limiti del possibile, i danni e gli inquinamenti inevitabili, per quanto possibile secondo il principio di causalità,
- 2.
gli utenti degli impianti sono stimolati ad un comportamento per quanto possibile rispettoso della natura e del paesaggio,
- 3.
è evitato l’allacciamento meccanico di paesaggi di particolare pregio;
- j.
sono considerate le esigenze delle persone disabili in conformità con le disposizioni legali vigenti.
Art. 80Contributi federali
1 L’UFSPO può fornire contributi alla costruzione di un impianto sportivo di importanza nazionale o alla trasformazione di un impianto sportivo allo scopo di conferirgli importanza nazionale se:
- a.
l’impianto in questione è inserito nel catalogo CISIN1;
- b.
la gestione dell’impianto e in particolare il finanziamento dell’esercizio, inclusa la manutenzione corrente e periodica, sono assicurati a lungo termine da un ente responsabile;
- c.
l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale è garantito a lungo termine tramite contratti fra l’ente responsabile e le federazioni sportive nazionali o gli organizzatori di manifestazioni sportive interessati;
- d.
il finanziamento del progetto di costruzione è assicurato, tenendo conto di eventuali contributi federali.
2 L’ammontare dei contributi e l’ordine di priorità delle richieste di contributi si fondano sui seguenti criteri:
- a.
ammontare dei crediti stanziati;
- b.
importanza del progetto per lo sport svizzero;
- c.
qualità, grado di avanzamento e probabilità di realizzazione del progetto;
- d.
uso previsto per manifestazioni di importanza nazionale;
- e.
investimenti complessivi generati a favore dello sport e ulteriori effetti della decisione.
- Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale.
Art. 81Costi computabili
1 Sono considerati costi computabili i costi che sono in relazione diretta con la costruzione o con il risanamento dell’impianto. Tra questi figurano segnatamente i costi per:
- a.
- b.
- c.
l’acquisto di attrezzature adeguate indispensabili.
2 Non sono considerati costi computabili segnatamente i costi per:
- a.
- b.
gli studi e gli accertamenti preliminari;
- c.
le misure non indispensabili al progetto;
- d.
le indennità alle autorità e gli interessi per i crediti di costruzione;
- e.
le misure che, rispetto ad altre possibili alternative, sono sproporzionate o inappropriate.
Capitolo 5 Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali
1 Sono considerati contributi computabili ai sensi dell’articolo 72 capoverso 2 OPSpo le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni:
- a.
aiuti finanziari sotto forma di contributi in contanti;
- b.
contributi provenienti dai fondi cantonali Sport–Toto o della lotteria;
- c.
forniture di beni e servizi a prezzo di mercato per i quali non sussiste alcun diritto.
2 Non possono essere computate le prestazioni statali che i Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire per legge, come prestazioni di polizia, prestazioni di approvvigionamento ed eliminazione, procedure di autorizzazione, compiti amministrativi generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 83Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate le seguenti ordinanze:
- 1.
ordinanza del 21 gennaio 19921 che regola le indennità dei corsi delle federazioni di ginnastica e sport e altre organizzazioni sportive;
- 2.
ordinanza del DDPS del 31 ottobre 20012 sui prodotti e sui metodi dopanti;
- 3.
ordinanza del DDPS del 7 novembre 20023 concernente Gioventù e Sport;
- 4.
ordinanza del 15 dicembre 19984 concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani;
- 5.
ordinanza dell’11 gennaio 19895 concernente l’attribuzione di sussidi all’Associazione Olimpica Svizzera, alle federazioni sportive e ad altre organizzazioni sportive.
- [RU 1992 494]
- [RU 2001 3319; 2002 4033; 2003 4279; 2005 259; 2007 6711]
- [RU 2002 4040; 2004 4667; 2011 5627]
- [RU 1999 587]
- [RU 1989 193]
Art. 84Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.
Allegati
- Discipline sportive G+S
- Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi
- Contributi massimi per le offerte G+S
- Categorie delle competizioni G+S del gruppo di utenti 1
- Contributi supplementari per le guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S
- Contributi supplementari per le offerte G+S con partecipanti disabili
- Contributi per lo svolgimento della formazione dei quadri G+S
- Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nell’ambito della formazione dei quadri G+S: elenco dei compiti dei responsabili della formazione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.