Législation

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)

RS 446.1 · LPAG · 27 articoli

Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (27 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge disciplina: a. il sostegno alle istituzioni private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani; b. il sostegno ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata nel settore de…

Art. 2, Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: a. favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; b. aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci…

Art. 3, Accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche

Tutti i fanciulli e i giovani hanno libero accesso alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall’or…

Art. 4, Gruppi destinatari

I gruppi destinatari della presente legge sono: a. tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, a partire dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento dei 25 anni d’età; b. i giovani fino al compi…

Art. 5, Definizioni

Nella presente legge s’intende per: a. attività extrascolastiche: b. istituzioni private: c. progetti d’importanza nazionale: progetti: 1. attuati a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, oppure 2. tr…

Art. 6, Condizioni generali

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: a. operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; b. non perse…

Art. 7, Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari

1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti…

Art. 8, Aiuti finanziari per progetti d’importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).