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Ordinanza della SEFRI del 4 febbraio 2014 sulla formazione professionale di base Autista di veicoli leggeri con certificato federale di formazione pratica (CFP)

CFPRS 412.101.222.05In vigoreStato 01.01.202623 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Oggetto e durata1–2
  2. Sezione 2Obiettivi ed esigenze3–4
  3. Sezione 3Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente5
  4. Sezione 4Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento6–7
  5. Sezione 5Piano di formazione e cultura generale8–9
  6. Sezione 6Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda10–12
  7. Sezione 7Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni13–14
  8. Sezione 8Procedure di qualificazione15–20
  9. Sezione 9Attestazioni e titolo21
  10. Sezione 10Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità degli autisti di veicoli leggeri CFP22
  11. Sezione 11Entrata in vigore23

73305 Autista di veicoli leggeri CFP Strassentransportpraktikerin EBA/ Strassentransportpraktiker EBA Conductrice de véhicules légers AFP/ Conducteur de véhicules légers AFP La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1Profilo professionale

Gli autisti di veicoli leggeri di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

  1. a.

    analizzano i mandati e svolgono i trasporti in maniera competente;

  2. b.

    guidano autoveicoli leggeri con rimorchio, trasportano merci e prestano servizi ai clienti in modo sicuro, economico ed ecologico;

  3. c.

    si occupano della manutenzione degli autoveicoli leggeri e dei rimorchi, eseguono semplici riparazioni e intervengono in caso di panne;

  4. d.

    si distinguono per la loro comprensione tecnica. Lavorano in modo mirato secondo le disposizioni del cliente e il loro comportamento alla guida è esemplare;

  5. e.

    attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 2Durata e inizio

1

 La formazione professionale di base dura due anni.

2

 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

3

 Una persona in formazione può iniziare la formazione professionale di base solo se ha compiuto 17 anni entro il 30 novembre del primo anno di formazione.

4

 Se le persone in formazione non superano l’esame pratico di conducente per la licenza di condurre B o BE neppure al terzo tentativo, il formatore è tenuto a informare l’autorità cantonale preposta alla formazione professionale. In tal caso il contratto di tirocinio viene disdetto.

5

 Se il contratto di tirocinio viene disdetto per motivi diversi da quelli di cui al capoverso 4 e la persona in formazione possiede ancora una licenza di allievo conducente, il formatore è tenuto a informare l’ufficio della circolazione competente. La persona in formazione che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età è tenuta a restituire la licenza di allievo conducente all’ufficio della circolazione.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3Contenuti formativi

1

 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

2

 Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

3

 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

Art. 4Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

  1. a.

    svolgimento di trasporti:

    1. 1.

      preparare i trasporti;

    2. 2.

      trasportare la merce;

    3. 3.

      consegnare la merce ai clienti;

    4. 4.

      concludere il trasporto;

    5. 5.

      pianificare e organizzare i processi di lavoro e di apprendimento personali.

  2. b.

    garanzia della manutenzione, della sicurezza sul lavoro e della protezione dell’ambiente:

    1. 1.

      controllare ed eseguire lavori di manutenzione sui veicoli,

    2. 2.

      garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,

    3. 3.

      garantire la protezione dell’ambiente.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 51

1

 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2

 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3

 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4

 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 12 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5

 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 152 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6Parti svolte dai luoghi di formazione

1

 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2

 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Di queste, 80 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

3

 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 10 e massima di 13 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 7Lingua d’insegnamento

1

 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

2

 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

3

 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale

Art. 8Piano di formazione

1

 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2

 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

  1. a.

    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;

  2. b.

    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;

  3. c.

    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;

  4. d.

    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

3

 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

  1. a.

    la struttura curricolare della formazione professionale di base;

  2. b.

    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;

  3. c.

    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

4

 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 9Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Sezione 6 Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

Art. 10Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

  1. a.

    attestato federale di capacità di autista di veicoli pesanti AFC con almeno tre anni di esperienza professionale;

  2. b.

    attestato federale di capacità di conducente di autocarri qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale;

  3. c.

    attestato federale di capacità con le necessarie conoscenze professionali e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dei trasporti;

  4. d.

    titolo di livello terziario e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei trasporti.

Art. 11Lezioni di guida

1

 L’azienda di tirocinio è responsabile delle lezioni di guida della persona in formazione.

2

 ...1

3

 Le lezioni di guida si svolgono conformemente all’articolo 15 della legge federale del 19 dicembre 19582 e all’articolo 6 capoversi 2bis e 2ter dell’ordinanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione.4

4

 I costi per le lezioni di guida e per il primo esame pratico per conducente di ogni categoria sono a carico dell’azienda di tirocinio.

  1. Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 26 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 180).
  2. RS 741.01
  3. RS 741.51
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 10 ago. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 472).

Art. 12Numero massimo di persone in formazione

1

 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

  1. a.

    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure

  2. b.

    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

2

 Quando una persona di cui al capoverso 1 arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

3

 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

4

 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

5

 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

Art. 13Formazione in azienda

1

 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2

 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

3

 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 14Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 15Ammissione

1

 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. a.

    secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  2. b.

    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o

  3. c.

    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

    1. 1.

      ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;

    2. 2.

      di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’autista di veicoli leggeri CFP; e

    3. 3.

      rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).

2

 La persona in formazione deve aver conseguito la licenza di condurre della categoria BE entro il 15 aprile dell’anno in cui si svolge la procedura di qualificazione.

Art. 16Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1

 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

  1. a.

    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da sei a otto ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;

  2. b.

    «conoscenze professionali», della durata da due a tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di mezz’ora;

  3. c.

    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.

2

 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

  1. RS 412.101.241
  2. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).

Art. 18Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

1

 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. a.

    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e

  2. b.

    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

2

 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

3

 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle quattro note semestrali relative all’insegnamento professionale.

4

 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 40 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 20 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento;

  4. d.

    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 19Ripetizioni

1

 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

2

 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20Caso particolare

1

 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

2

 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

  1. a.

    lavoro pratico: 50 per cento;

  2. b.

    conoscenze professionali: 30 per cento;

  3. c.

    cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

1

 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

2

 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «autista di veicoli leggeri CFP».

3

 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. a.

    la nota complessiva;

  2. b.

    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità degli autisti di veicoli leggeri CFP

Art. 22

1

 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità degli autisti di veicoli leggeri AFC ha la seguente composizione:

  1. a.

    10–18 rappresentanti dell’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);

  2. b.

    un rappresentante dell’associazione Les Routiers Suisses;

  3. c.

    2–4 rappresentanti dei docenti di materie professionali;

  4. d.

    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

2

 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

3

 La Commissione si autocostituisce.

4

 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. a.

    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.

  2. b.

    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;

  3. c.

    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;

  4. d.

    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;

  5. e.

    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Sezione 11 Entrata in vigore

Art. 23

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2

 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).