Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO); visti l’articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche, l’articolo 48 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, ordina:
Art. 1Norme contabili riconosciute
1 Per le imprese assoggettate all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l’articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:
- a.
gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell’International Accounting Standards Board (IASB)1;
- b.
l’«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;
- c.
le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti2;
- d.
gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board3;
- e.
gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’International Public Sector Accounting Standards Board4.
2 L’editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate.
- www.ifrs.org
- www.fer.ch
- www.fasb.org
- www.ifac.org/public-sector
Art. 2Prescrizioni contabili della FINMA
1 Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.2
2 Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili del Consiglio federale e della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 e 118i cpv. 6 LICol).4
- RS 952.01
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 dell’O del 6 nov. 2 sugli istituti finanziari 019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
- RS 951.31
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
Art. 3Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.