Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
RS 951.311 · OICol · 207 articoli
Ordinanza sugli investimenti collettivi (RS 951.311) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 7, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 1b, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 1b, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 5, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 5, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 7, modificato (RO 2024 73) in vigore dal 01.03.2024
Estratto del testo (207 articoli)
(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol) A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni: a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo deter…
(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol) 1 Ai fini dell’applicazione della LICol sono considerate società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese: a. che hanno…
(art. 2 cpv. 3 LICol) Le società d’investimento neocostituite il cui prospetto d’emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia eff…
4…
(art. 7 cpv. 1, 3 e 4 LICol) 1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori in…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
