Législation

Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

RS 951.311 · OICol · 207 articoli

Ordinanza sugli investimenti collettivi (RS 951.311) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (207 articoli)

Art. 1
Art. 1 a, Club di investimento

(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol) A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni: a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo deter…

Art. 1 b, Società operative

(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol) 1 Ai fini dell’applicazione della LICol sono considerate società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese: a. che hanno…

Art. 1 c
Art. 2, Società d’investimento

(art. 2 cpv. 3 LICol) Le società d’investimento neocostituite il cui prospetto d’emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia eff…

Art. 3 4

4…

Art. 5, Definizione di investimento collettivo di capitale

(art. 7 cpv. 1, 3 e 4 LICol) 1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori in…

Art. 6

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).