Législation

Regolamento del 21 febbraio 2008 del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione

RS 173.320.4In vigoreStato 15.08.202621 articoli

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  • RU 2026 378in vigore il 15.08.2026
    modificato: art. 5, 7, 10, 13, 14, 16, 18 · abrogato: art. 15
  • RU 2022 360in vigore il 01.07.2022
    modificato: art. 7 · abrogato: art. 9 · introdotto: art. 9a
  • RU 2021 677in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 4, 5
  • RU 2017 3809in vigore il 01.09.2017
    modificato: art. 5

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Informazione d’ufficio4–9a
  3. Sezione 3Informazioni su richiesta10–11
  4. Sezione 4Cronaca giudiziaria12–18
  5. Sezione 5Disposizioni finali19–20

Il Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), adotta il seguente regolamento:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’informazione del pubblico in merito all’attività del Tribunale amministrativo federale (Tribunale).

Art. 2Principio

1

 Il Tribunale informa apertamente e in modo trasparente.

2

 L’informazione è di competenza del presidente del Tribunale e del segretariato generale, a meno che il presente regolamento preveda un’altra competenza.

Art. 3Ufficio stampa

Il Tribunale dispone di un ufficio stampa in seno al segretariato generale.

Sezione 2 Informazione d’ufficio

Art. 4Divulgazione delle sentenze

1

 Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d’intestazione e il dispositivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 LTAF). Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36b LTAF e dell’articolo 43b della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono messe a disposizione.2

2

 Il Tribunale rende pubbliche le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che un’anonimizzazione non s’imponga per la protezione della personalità o per altri interessi privati o pubblici.

3

 Le sentenze sono messe a disposizione del pubblico su carta stampata oppure in formato elettronico.

  1. RS 830.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 2 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 677).

Art. 5Pubblicazione delle decisioni1

1

 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle decisioni sia in una raccolta ufficiale. Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36b LTAF e dell’articolo 43b LPGA2 non vengono pubblicate.3

2

 La raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale «Decisioni del Tribunale amministrativo federale (DTAF)» è messa a disposizione in formato elettronico. Il volume annuale può essere messo a disposizione su carta stampata.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 21 mar. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3809).
  2. RS 830.1
  3. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 2 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 677).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 6Banca dati delle decisioni

1

 Nella banca dati elettronica delle decisioni sono pubblicate le sentenze di merito del Tribunale.

2

 Le decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse per il pubblico.

3

 In linea di principio, le decisioni sono pubblicate per esteso.

4

 L’accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.

Art. 7Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale

1

 Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato:

  1. a.

    riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF; oppure

  2. b.

    che hanno una notevole importanza per l’elaborazione del diritto giudiziale o per altri motivi.1

1bis

 Devono essere rispettati i seguenti principi:

  1. a.

    ogni decisione è preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; le decisioni in romancio sono precedute anche da un regesto in romancio;

  2. b.

    gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto sono presentati in forma essenziale;

  3. c.

    i considerandi di diritto sono, se necessario, abbreviati oppure pubblicati solo parzialmente.2

2

 L’accesso alla raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale in formato elettronico è gratuito. Il volume annuale su carta stampata è a pagamento.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 22 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 360).
  2. Introdotto dalla cifra I della D del TAF del 22 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 360).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 8Anonimizzazione

1

 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma anonimizzata. È fatto salvo l’articolo 4.

2

 I nomi delle parti nelle decisioni possono essere pubblicati, in particolare se i nomi sono già noti, se la pubblicazione non tocca manifestamente alcun interesse degno di protezione o le parti sono d’accordo con la divulgazione. Spetta al giudice dell’istruzione di ottenere il consenso delle parti.

3

 La Conferenza dei presidenti definisce i dettagli dell’anonimizzazione, comprese le competenze e la procedura.

Art. 9Commissione di redazione della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale

1

 La Conferenza dei presidenti istituisce una commissione di redazione al fine di garantire l’uniformità della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale. La commissione di redazione si compone di un rappresentante di ciascuna corte. La Conferenza dei presidenti elegge i rappresentanti per un periodo di due anni su proposta delle corti. La rappresentanza linguistica deve essere equilibrata. La commissione di redazione si costituisce autonomamente.

2

 ...1

3

 La commissione di redazione si adopera affinché le decisioni siano pubblicate in modo coordinato e uniforme. A tal fine emana delle direttive che sottopone per approvazione alla Conferenza dei presidenti.2

4

 I membri della commissione di redazione sono sgravati dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti che sono chiamati a svolgere nella commissione stessa.

  1. Abrogato dalla cifra I della D del TAF del 22 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 360).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 22 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 360).

Art. 9aCompetenze e procedura per la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale1

1

 Le decisioni riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF devono essere sottoposte alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. Negli altri casi decidono le corti se sottoporre una decisione alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. La commissione di redazione può proporre essa stessa la pubblicazione di una determinata decisione.

2

 La commissione di redazione verifica la correttezza formale delle decisioni. Se constata l’esistenza di contraddizioni rispetto a decisioni precedenti o una necessità di coordinamento secondo l’articolo 25 LTAF, invita la corte competente a prendere posizione. La commissione di redazione può proporre modifiche alla corte competente, in particolare modifiche dei regesti o lo stralcio di considerandi.

3

 La commissione di redazione risolve, possibilmente di comune accordo, divergenze di opinione tra essa stessa e la corte competente concernenti la pubblicazione di una decisione. In assenza di una soluzione consensuale, decide la commissione di redazione. In caso di disaccordo, la corte competente può sottoporre tale decisione alla Conferenza dei presidenti per riesame. La Conferenza dei presidenti decide definitivamente.

  1. Introdotto dalla cifra I della D del TAF del 22 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 360).

Sezione 3 Informazioni su richiesta

Art. 10Informazioni

Chi desidera un’informazione può rivolgere una richiesta all’ufficio stampa in seno al segretariato generale. L’ufficio stampa risponde alla richiesta o la trasmette al servizio competente.1

  1. Nuovo testo del secondo periodo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 11Accesso a documenti ufficiali

1

 L’organo competente riguardo a un documento ufficiale può permetterne la consultazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza. Di regola, la risposta è data oralmente alle richieste orali e per scritto alle richieste scritte.

2

 Se il diritto di accesso è limitato, differito o negato, la richiesta viene trasmessa alla Commissione amministrativa. Non si compie alcun tentativo di conciliazione.

3

 La Commissione amministrativa evade le richieste scritte mediante una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

4

 L’incaricato della protezione dei dati del Tribunale funge da consulente e da interlocutore ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 20063 sulla trasparenza. Egli è anche responsabile della redazione del rapporto previsto dall’articolo 19 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza.

5

 La riscossione delle tasse di giustizia è retta dalle disposizioni del Regolamento del 21 febbraio 20084 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. Laddove il regolamento è silente, le tasse di giustizia si basano sulla Tariffa degli emolumenti in allegato all’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

6

 Per il resto, l’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza si applica per analogia.

  1. RS 152.3
  2. RS 172.021
  3. RS 152.31
  4. RS 173.320.3

Sezione 4 Cronaca giudiziaria

Art. 12Principio

Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve avere riguardo nei confronti degli interessi degni di protezione delle parti, in particolare della loro sfera privata.

Art. 13Accreditamento

1

 I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale per dei media pubblicati o con sede in Svizzera, possono presentare richiesta di accreditamento al segretariato generale.1

2

 L’accreditamento è concesso se:

  1. a.

    il richiedente è già accreditato presso il Tribunale federale o il Tribunale penale federale; alla richiesta deve essere allegata un’attestazione del relativo accreditamento ed un curriculum vitae con fotografia;

  2. b.

    il richiedente vuole riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale amministrativo federale ed adempie ai presupposti per l’iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum vitae ed alla fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un’attestazione del datore di lavoro o simili.

3

 L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatezza del richiedente.

4

 Il Tribunale gestisce un sistema d’informazione per l’accreditamento.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).
  2. Introdotto dalla cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 14Durata e revoca dell’accreditamento

1

 L’accreditamento è concesso a tempo indeterminato. I giornalisti sono responsabili dell’aggiornamento dei propri dati di accreditamento.1

2

 Il segretariato generale revoca l’accreditamento quando i presupposti dell’accreditamento non sono più dati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 151

  1. Abrogato dalla cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, con effetto dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 16Prestazioni del Tribunale1

1

 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

  1. a.

    la comunicazione delle date delle pubbliche udienze;

  2. b.

    la comunicazione della fattispecie delle cause per le quali è previsto un dibattimento pubblico oppure la deliberazione pubblica della sentenza;

  3. c.

    la messa a disposizione delle decisioni di cui è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale;

  4. d.

    la messa a disposizione delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico;

  5. e.

    l’invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione;

  6. f.

    l’invio dei comunicati stampa.

2

 La messa a disposizione delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.

3

 La messa a disposizione delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.

4

 Il Tribunale può gestire un sistema d’informazione per prestare i servizi di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Art. 17Periodo di attesa

1

 Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.

2

 Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all’invio alle parti (il giorno della spedizione non è computato).

3

 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione.

Art. 18Sanzioni

1

 I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti.

2

 In casi gravi o a seguito di ripetute violazioni, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o a tempo indeterminato.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della D del TAF del 1° lug. 2026, in vigore dal 15 ago. 2026 (RU 2026 378).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 19Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 20061 concernente l’informazione è abrogato.

  1. [RU 2006 5315]

Art. 20Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).