Il Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), adotta il seguente regolamento:
1 Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
2 Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 20081 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- RS 173.320.2
Art. 2Assoggettamento alla tassa
1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3Esenzione e riduzione
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
3 Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
Art. 4Calcolo delle tasse
1 Sono prelevate le seguenti tasse:
- a.
riproduzione di documenti:
| per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi; |
- b.
| in base al costo effettivo; |
- c.
ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale amministrativo federale:
| 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
- d.
altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili:
| 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; |
- e.
consegna di sentenze a terzi:
| 40 franchi; |
- f.
attestazione di passaggio in giudicato:
| 40 franchi; |
- g.
autenticazione di una firma:
| 40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; |
- h.
attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili:
| 40 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; |
- i.
utilizzazione di una sala di udienza o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:
| 100 franchi per ogni mezza giornata. |
2 Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20041 si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20062.
3 Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
- RS 152.3
- RS 152.31
- RS 235.1
- RS 235.11
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
- a.
le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
- b.
le spese di porto e di telefono;
- c.
le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
- d.
i costi effettivi per i supporti informatici;
- e.
le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Art. 9Decisione sulla tassa e sui disborsi
Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
Art. 10Esigibilità e prescrizione
1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
3 La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11Modalità di pagamento
1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 12Diritto previgente: abrogazione
[RU 2006 5311]Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 2006 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.
Art. 13Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.