Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1 Dipartimento
Art. 1Obiettivi e funzioni
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell’ambito del mandato costituzionale.
2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:
- a.
si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni internazionali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;
- b.
assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;
- c.
garantisce la qualità e l’efficacia dell’attività diplomatica e consolare nonché dell’attività nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera;
- d.
sensibilizza la popolazione sull’importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.
3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:
- a.
pianifica e sviluppa, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera;
- b.
tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all’elaborazione dei trattati internazionali;
- c.
è responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1, la politica di sviluppo della Svizzera;
- d.
tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 2Principi dell’attività dipartimentale
Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DFAE tiene conto in particolare dei seguenti principi:
- a.
coordina l’attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati;
- b.
cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.
Art. 3Competenze particolari
Il capo del DFAE decide circa:1
- a.
l’apertura e la chiusura di sedi consolari;
- b.
il trasferimento, da una missione all’altra, della competenza diplomatica o consolare per un Paese;
- c.
la rappresentanza della Svizzera davanti a tribunali internazionali e organi di risoluzione delle controversie; sono fatte salve le competenze degli altri dipartimenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
Art. 4Obiettivi delle unità amministrative
Gli obiettivi secondo gli articoli 5–13 servono da guida alle unità amministrative del DFAE nell’adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.
Capitolo 2 Uffici e altre unità amministrative
Sezione 1 Segreteria generale
1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti:
- a.
sostiene il capo del Dipartimento nella sua funzione di membro del Consiglio federale e di capo del DFAE;
- abis.
rappresenta il capo del Dipartimento all’interno e all’esterno in tutte le questioni che riguardano la Segreteria generale. D’intesa con la Direzione delle risorse responsabile difende gli interessi strategici del Dipartimento per le questioni che riguardano le risorse;
- b.
pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento e segue in particolare gli affari interdipartimentali importanti;
- c.
pianifica, sviluppa e coordina l’informazione e la comunicazione del DFAE nei confronti dell’opinione pubblica in Svizzera e all’estero;
- cbis.
sostiene il Dipartimento nell’organizzazione operativa e logistica di conferenze multilaterali ed eventi importanti;
- d.
tratta le richieste di consultazione di archivi del DFAE ancora soggetti a un termine di protezione;
- e.
promuove l’immagine nazionale all’estero e consolida le sue reti di contatti ai sensi delle disposizioni della legislazione sulla comunicazione dell’immagine nazionale e della Strategia di comunicazione internazionale del Consiglio federale; coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito;
- f.
assicura, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, il coordinamento della politica estera in materia di politica culturale;
- g.
esercita la vigilanza sulla gestione del DFAE;
- h.
garantisce la parità delle opportunità all’interno del DFAE in relazione al sesso, alla lingua e alle disabilità;
- i.
esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici e la gestione dei contratti per il DFAE;
- j.
è l’interlocutore per le segnalazioni di irregolarità e malfunzionamenti connessi a compiti del DFAE;
- k.
è responsabile, in collaborazione con altri uffici interni ed esterni al DFAE, della prevenzione della corruzione e degli abusi all’interno del DFAE;
- l.
garantisce l’attuazione delle disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, sulla protezione dei dati e sul principio della trasparenza;
- m.
funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE.
2 La Revisione interna DFAE (RI DFAE), sottoposta alla SG-DFAE, esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento e in tal modo sostiene la SG-DFAE e la direzione del DFAE nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza.1
3 Sono subordinati alla SG-DFAE anche l’incaricato della sicurezza delle informazioni presso il DFAE, il consulente per la protezione dei dati presso il DFAE e il consulente per il principio di trasparenza presso il DFAE.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
Sezione 2 Segreteria di Stato del DFAE
1 La Segreteria di Stato del DFAE è diretta dal segretario di Stato.
2 Il segretario di Stato:
- a.
consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera;
- b.
rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno, a meno che non si tratti di questioni che riguardano la Segreteria generale;
- c.
dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di impartire istruzioni ai direttori.
2bis La Segreteria di Stato del DFAE è suddivisa in divisioni tematiche, divisioni geografiche e servizi.1
3 La Segreteria di Stato del DFAE svolge le seguenti funzioni nell’ambito delle divisioni tematiche:
- a.
attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia;
- b.
si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, contribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del DFAE negli organi della Confederazione che si occupano di politica della sicurezza e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni;
- c.
adempie i compiti esecutivi e di vigilanza nel campo dei servizi di sicurezza privati forniti all’estero;
- d.
- e.
garantisce la coerenza della posizione svizzera in organizzazioni e organismi internazionali;
- f.
partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; questo vale anche quando la responsabilità spetta ad altri dipartimenti;
- g.
promuove il ruolo della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni internazionali e la presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;
- h.
assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica economica, della politica della piazza finanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria, dell’energia, della trasformazione digitale, della formazione e della politica scientifica.
4 La Segreteria di Stato del DFAE svolge le seguenti funzioni nell’ambito delle divisioni geografiche:
- a.
difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo coordinato e strategico delle relazioni bilaterali e multilaterali;
- b.
osserva e analizza l’evoluzione dell’Unione europea e del diritto europeo, prepara le decisioni in materia di politica europea e impartisce istruzioni alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea;
- c.
prepara e negozia accordi con l’Unione europea in collaborazione con i servizi competenti e coordina l’esecuzione e lo sviluppo degli accordi;
- d.
coordina gli affari europei, segnatamente le relazioni con l’Unione europea, per l’intera Amministrazione federale e offre consulenza a quest’ultima in merito a questioni giuridiche;
- e.
fatto salvo l’articolo 10a LOGA informa il pubblico sulla politica svizzera in relazione all’Unione europea e sul diritto europeo.
5 Svolge le seguenti funzioni nell’ambito dei servizi:2
- a.
sviluppa strategie e modelli di politica estera;
- abis.
è l’interlocutore per le questioni storiche che concernono il Dipartimento;
- b.
consiglia e sostiene il presidente della Confederazione nella pianificazione, nel coordinamento e nella gestione dei contatti nell’ambito della politica estera;
- c.
coordina le attività di politica estera all’interno del DFAE e fra i dipartimenti e si assume i relativi compiti di vigilanza all’interno del Dipartimento;
- d.
gestisce il servizio del protocollo;
- e. e f
- g.
assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all’estero e la coordina, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero; impartisce alle rappresentanze svizzere all’estero le istruzioni necessarie;
- h.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
Sezione 3 Uffici
- Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5899).
Art. 8Direzione del diritto internazionale pubblico
1 La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) tratta le questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.
2 Essa persegue i seguenti obiettivi:
- a.
provvede alla corretta interpretazione e applicazione delle norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere;
- b.
tutela i diritti e gli interessi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale pubblico;
- c.
si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico;
- d.
contribuisce alla corretta interpretazione e applicazione delle basi legali interne della politica estera.
3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni:
- a.
fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;
- b.
collabora nell’elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell’ambito di negoziati, della conclusione e dell’attuazione di trattati internazionali;
- c.
si occupa della collaborazione nell’ambito del diritto di vicinato e transfrontaliera e cura gli aspetti giuridici delle relazioni con il Principato del Liechtenstein nonché la tutela degli interessi dei cittadini del Principato del Liechtenstein all’estero;
- d.
cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario;
- e.
esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell’ambito della navigazione marittima, si occupa del diritto marittimo e del diritto dell’Antartide ed è a capo della delegazione svizzera presso la Commissione centrale per la navigazione sul Reno;
- f.
- fbis.
definisce e rappresenta la posizione del DFAE nei confronti degli organi amministrativi e di giustizia svizzeri in questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera;
- g.
si occupa inoltre dei seguenti settori di attività:
- 1.
diritti dell’uomo, diritto internazionale umanitario e giustizia penale internazionale; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti,
- 2.
questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutralità,
- 3.
- 4.
diritto diplomatico e consolare compresi i compiti esecutivi assegnati al DFAE dalle convenzioni internazionali relative al diritto diplomatico e consolare, in particolare dagli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali ai sensi della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite,
- 5.
coordinamento della politica svizzera in materia di valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti.
- RS 192.12
Art. 9Direzione dello sviluppo e della cooperazione
1 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19761 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali nonché nella legge federale del 24 marzo 20062 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
2 Persegue in questo contesto segnatamente i seguenti obiettivi strategici:
- a.
prevenire e superare crisi, conflitti e catastrofi;
- b.
garantire a tutti l’accesso alle risorse e ai servizi;
- c.
promuovere una crescita economica sostenibile;
- d.
sostenere la transizione verso sistemi democratici e conformi all’economia di mercato;
- e.
contribuire a realizzare una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell’ambiente e socialmente sostenibile.3
3 Nel perseguire tali obiettivi svolge segnatamente le seguenti funzioni:
- a.
elabora il programma globale della cooperazione internazionale della Svizzera, d’intesa con la Segreteria di Stato del DFAE, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché eventuali altri uffici, e ne rende conto al Parlamento;
- b.
attua la cooperazione internazionale. L’attuazione nei Paesi partner avviene in collaborazione con organizzazioni statali e della società civile e tramite partenariati con il settore privato. Sul piano internazionale collabora con altri Stati e organizzazioni internazionali;
- c.
rappresenta la Svizzera in organizzazioni e organismi multilaterali e internazionali che si occupano di aspetti relativi alla cooperazione internazionale;
- d.
è responsabile a livello federale del coordinamento generale della cooperazione internazionale;
- e.
promuove la coerenza nell’ambito della politica di sviluppo, in stretto coordinamento con altri uffici;
- f.
attua insieme alla SECO il decreto federale sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata.4
- RS 974.0
- [RU 2007 2387]. Vedi ora la LF del 30 set. 2016 (RS 974.1).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357). Correzione del 24 mar. 2015 (RU 2015 967).
- Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5899).
Art. 10Direzione delle risorse
1 La Direzione delle risorse (DR) è il centro di competenza e di prestazioni del DFAE per le questioni relative alle risorse. Essa assicura le risorse, le gestisce e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati.
2 Persegue in merito i seguenti obiettivi:
- a.
sostiene il capo del DFAE nella realizzazione degli obiettivi del DFAE grazie all’impiego efficace delle risorse;
- b.
gestisce la rete delle rappresentanze svizzere all’estero, la quale è adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all’estero;
- c.
crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all’estero fornendo prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione;
- d.
sostiene le rappresentanze svizzere all’estero nell’adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.
3 Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni:
- a.
gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e informatiche;
- b.
nomina i capiposto onorari e i viceconsoli onorari che non sono capiposto;
- c.
provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della SG-DFAE.
4 La Centrale viaggi della Confederazione è subordinata alla Direzione delle risorse. Fornisce le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione:
- a.
prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni economicamente vantaggiose;
- b.
prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;
- c.
prestazioni di servizi nell’ambito dell’organizzazione di conferenze.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
- Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 feb. 2026, con effetto dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
Art. 11Direzione consolare1
1 In quanto «sportello unico», la Direzione consolare (DC) provvede affinché le prestazioni consolari siano in tutto il mondo efficienti e rispettose delle esigenze dei clienti. All’interno dell’Amministrazione federale assume un ruolo di coordinamento quale interlocutore centrale per le questioni che riguardano gli Svizzeri all’estero.
2 Nel perseguire questi obiettivi la Direzione consolare svolge segnatamente le seguenti funzioni:
- a.
crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all’estero nonché a beneficiari di prestazioni stranieri;
- b.
supporta le sezioni consolari all’estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a disposizione delle rappresentanze all’estero strumenti di lavoro adatti allo scopo nonché offerte di formazione e perfezionamento in ambito consolare, e collabora con partner internazionali e privati nel quadro di accordi di cooperazione;
- c.
funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all’estero e gli interlocutori in Svizzera e all’estero;
- d.
coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari con le altre unità organizzative del DFAE, con altri servizi federali e organismi cantonali nonché con ministeri degli esteri di altri Paesi e altri interlocutori internazionali;
- e.
fornisce, 24 ore su 24, informazioni sulle prestazioni consolari, offre consulenza e assistenza e cura i consigli di viaggio del DFAE;
- f.
si occupa dei casi di protezione consolare; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell’ambito del rapimento internazionale di minori in Paesi che hanno aderito alla Convenzione del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
- g.
cura gli interessi degli Svizzeri e delle istituzioni svizzere all’estero; sostiene e promuove in particolare gli interessi politici, economici e culturali della comunità svizzera all’estero e assicura che gli Svizzeri all’estero ricevano le informazioni conformemente all’articolo 10 della legge del 26 settembre 20143 sugli Svizzeri all’estero;
- h.
concede aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che ne hanno bisogno;
- i.
- j.
assiste le rappresentanze svizzere all’estero nella preparazione alle crisi e coordina la gestione delle crisi all’estero in cui sono coinvolti rappresentanze o cittadini svizzeri;
- k.
è responsabile della sicurezza delle rappresentanze svizzere all’estero e del loro personale, e gestisce i problemi di sicurezza che coinvolgono il personale delle rappresentanze svizzere.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).
- RS 0.211.230.02
- RS 195.1
Sezione 4 Rappresentanze svizzere all’estero
1 Le rappresentanze svizzere all’estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali. Assicurano all’estero la coerenza della politica estera della Svizzera.
2 Riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.
3 Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere; sono fatti salvi i settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di norme speciali o di speciali accordi con il DFAE a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.
4 Nell’ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.
5 Sono sottoposte alla Segreteria di Stato del DFAE; sono fatte salve le funzioni di altre direzioni competenti, in particolare quelle della Direzione delle risorse di cui all’articolo 10.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5899).
Sezione 5 ...
- Abrogato dalla cifra I n. 3 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Capitolo 3 Organizzazione di crisi del DFAE
1 Il DFAE dispone di un’organizzazione di crisi a livello dipartimentale (organizzazione di crisi del DFAE) per le crisi che non rientrano nel mandato di altre unità del DFAE.
2 In particolare, adempie i seguenti compiti:
- a.
dirige e coordina la gestione delle crisi in seno al DFAE;
- b.
monitora e valuta la situazione;
- c.
è incaricata della comunicazione interna e verso l’esterno.
Il capo del DFAE decide circa l’attivazione dell’organizzazione di crisi del DFAE.
1 L’organizzazione di crisi del DFAE è diretta dal segretario generale del DFAE.
2 Il segretario generale può attingere all’effettivo di personale e alle risorse tecniche delle unità organizzative del dipartimento per formare l’organizzazione di crisi ed è autorizzato a impartire loro istruzioni.
3 Può delegare la direzione dell’organizzazione di crisi del DFAE al segretario di Stato del DFAE o a un direttore del DFAE.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 14Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 29 marzo 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.
- [RU 2000 1239; 2002 1155, 2055; 2006 2625; 2008 6419 art. 8 n. 2]
Art. 15Modifica del diritto vigente
- La mod. può essere consultata alla RU 2011 1631.
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.