Législation

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

RS 974.0In vigoreStato 01.01.202218 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1. Disposizioni generali1–4
  2. Capitolo 2. Cooperazione allo sviluppo5–6
  3. Capitolo 3. Aiuto umanitario7–8
  4. Capitolo 4. Finanziamento9
  5. Capitolo 5. Attuazione10–14
  6. Capitolo 6. Disposizioni finali15–17

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8, 85 numeri 5 e 6 e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale; visti il messaggio del Consiglio federale del 19 marzo 1973 e il suo rapporto dei 22 gennaio 1975, decreta:

Capitolo 1. Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali.

Art. 2Principi

1

 La cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali esprimono la solidarietà, principio questo cui s’improntano fra l’altro le relazioni della Svizzera con la comunità internazionale, e corrispondono all’interdipendenza a livello mondiale. Essi poggiano sul mutuo rispetto dei diritti e degli interessi dei compartecipanti.

2

 I provvedimenti presi in virtù della presente legge tengono conto delle condizioni dei Paesi compartecipanti e dei bisogni delle popolazioni destinatarie.

3

 Le prestazioni della Confederazione sono gratuite o a condizioni di favore. Esse completano di regola gli sforzi dei compartecipanti.

Art. 3Modalità

1

 I provvedimenti presi in virtù della presente legge possono essere attuati in via bilaterale o multilaterale, all’occorrenza anche in modo autonomo,

2

 In via bilaterale, i provvedimenti sono attuati direttamente dai Governi interessati ovvero per mezzo di enti pubblici o privati.

3

 In via multilaterale, i provvedimenti sono attuati per mezzo di istituzioni internazionali.

4

 I provvedimenti autonomi sono attuati unilateralmente dalla Confederazione.

Art. 4Coordinazione

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi dei compartecipanti e, per quanto possibile, con le prestazioni estere concorrenti, nazionali e internazionali.

Capitolo 2. Cooperazione allo sviluppo

Art. 5Scopi

1

 La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Essa deve contribuire a permettere a questi Paesi di accrescere il loro sviluppo con le proprie forze. A lungo termine essa persegue un miglior equilibrio nell’ambito della comunità dei popoli.

2

 Essa sostiene prioritariamente i Paesi in via di sviluppo, le regioni e i gruppi di popolazione più poveri. Essa promuove in particolare:

  1. a.

    lo sviluppo rurale;

  2. b.

    il miglioramento delle condizioni alimentari, segnatamente mediante la produzione agricola per l’autoapprovvigionamento;

  3. c.

    l’artigianato e la piccola industria locale;

  4. d.

    la creazione di posti di lavoro;

  5. e.

    il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografico.

Art. 6Forme

1

 La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

  1. a.

    cooperazione tecnica, volta in particolare a promuovere il libero sviluppo dell’uomo mercè l’apporto di conoscenze e esperienze, rendendolo atto a partecipare attivamente allo sviluppo economico, sociale e culturale della società cui appartiene;

  2. b.

    aiuto finanziario, contribuente in particolare al potenziamento dell’infrastruttura economica e sociale dei Paesi destinatari;

  3. c.

    provvedimenti di politica commerciale, volti in particolare ad una migliore partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al commercio mondiale, affinché ne possano trarre maggiori profitti;

  4. d.

    provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata, segnatamente di investimenti, che favoriscono lo sviluppo a tenore dell’articolo 5;

  5. e.

    ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 5.

2

 Diverse forme di cooperazione allo sviluppo possono essere combinate, segnatamente la cooperazione tecnica e l’aiuto finanziario per l’attuazione di programmi e progetti di sviluppo.

Capitolo 3. Aiuto umanitario

Art. 7Scopi

L’aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d’una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

Art. 8Forme

1

 L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

  1. a.

    prestazioni in natura, specialmente prodotti alimentari;

  2. b.

    contributi finanziari;

  3. c.

    invio di specialisti e squadre di soccorso, segnatamente in caso di catastrofe;

  4. d.

    ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 7.

2

 Ove appaia opportuno, diverse forme dell’aiuto umanitario saranno combinate.

Capitolo 4. Finanziamento

Art. 9

1

 I fondi per la cooperazione allo sviluppo e l’auto umanitario internazionali sono stanziati in forma di crediti d’impegno1 pluriennali.

2

 Nelle domande di crediti d’impegno è tenuto conto della situazione dell’economia svizzera e delle finanze federali, nonché delle esigenze delle regioni svizzere sfavorite.

3

 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei fondi stanziati in virtù della presente legge. Esso ne rende conto all’Assemblea federale quando propone nuovi crediti d’impegno.

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. 12 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Capitolo 5. Attuazione

Art. 10Accordi internazionali

Trattasi del cpv. 4 nel testo del 22 gen. 1939 [CS 1 3]. Ora: cpv. 3. Alla disposizione citata corrisponde ora l’art. 141, cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Per l’impiego dei fondi a carico dei crediti d’impegno, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali circa i provvedimenti previsti nella presente legge riservato l’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

Art. 11Iniziative private

1

 Il Consiglio federale può, nell’ambito dei mezzi a sua disposizione, appoggiare le iniziative di istituzioni private rispondenti ai principi e agli scopi della presente legge. Le istituzioni devono fornire una prestazione adeguata.

2

 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.1

  1. Introdotto dall’art. 21 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RU 2007 2387; FF 2004 1705). Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3219; FF 2016 2005).

Art. 12Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni

Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni in progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario internazionali e sostenere i loro sforzi.

Art. 13Amministrazione federale

Il Consiglio federale coordina all’interno dell’Amministrazione la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. A tale scopo istituisce un comitato interdipartimentale.

Art. 13a1

  1. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE (RU 2000 1915; FF 1999 7979). Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 18 dic. 2020 sul trattamento dei dati personali da parte del DFAE, con effetto dal 1° dic. 2021 (RU 2021 650; FF 2020 1179).

Art. 14Organo consultivo

1

 Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva per la cooperazione internazionale1.

2

 La Commissione esamina segnatamente le finalità e priorità dei provvedimenti. Le questioni inerenti anche alla politica economica esterna sono trattate in sedute comuni con la Commissione consultiva per la politica commerciale.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

Capitolo 6. Disposizioni finali

Art. 15Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 16Abrogazione del diritto anteriore

[RU 1963 385]

Il decreto federale del 20 dicembre 1962 concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i Paesi in via di sviluppo è abrogato.

Art. 17Referendum e entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 29 giu. 1977.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1977

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).