Art. 1Oggetto
La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
Gli emolumenti sono stabiliti:
secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
secondo il dispendio negli altri casi.
Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.
Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.
I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.2
I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20103 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.
I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20184 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.5
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.7
I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20188 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.9
I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.10
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.11
Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere condonati se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.12
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.2
Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.
Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata.
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.
L’ordinanza del 19 giugno 19951 sugli emolumenti USTRA è abrogata.
Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).