Législation

Legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)

LCEGRS 172.023Stato 01.10.202528 articoli

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Progetti di revisione che toccano LCEG, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Enti responsabili delle piattaforme3–17
  3. Sezione 3...18 a 24
  4. Sezione 4...25
  5. Sezione 5...26
  6. Sezione 6Protezione e sicurezza dei dati27–28
  7. Sezione 7...29 a 30
  8. Sezione 8...31
  9. Sezione 9...32 a 34
  10. Sezione 10Disposizioni finali35–37

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2023, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Scopo e oggetto

1

 La presente legge si prefigge di garantire una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità.

2

 Essa disciplina:

  1. a.

    l’istituzione e l’esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario;

  2. b.

    la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile di una piattaforma centrale utilizzata, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);

  3. c.

    gli aspetti procedurali generali della comunicazione elettronica e della consultazione elettronica degli atti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente legge si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale.

Sezione 2 Enti responsabili delle piattaforme

Art. 3Piattaforma centrale

1

 D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’istituzione e dell’esercizio della piattaforma centrale.

2

 Ai fini della costituzione dell’ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione in nome della Confederazione.

3

 La convenzione entra in vigore soltanto se approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

4

 L’ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione.

Art. 4Altre piattaforme

1

 Se un Cantone non è parte alla convenzione o questa non è stata conclusa, il Cantone istituisce una piattaforma per la comunicazione elettronica per i procedimenti condotti dalle sue autorità.

2

 Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per i procedimenti condotti dalle autorità federali.

3

 I Cantoni possono adempiere congiuntamente, secondo modalità diverse da quelle previste nella presente sezione, i compiti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 5Prestazioni supplementari

Oltre alla piattaforma centrale, l’ente responsabile può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari destinati specificamente alla comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Tali servizi sono forniti su base contrattuale e a prezzo di costo in particolare per:

  1. a.

    la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;

  2. b.

    la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;

  3. c.

    il trattamento di atti elettronici;

  4. d.

    gli acquisti congiunti per l’allestimento delle postazioni di lavoro.

Art. 6Erogazione di prestazioni a Cantoni non membri

L’ente responsabile può erogare prestazioni a Cantoni che non sono parte alla convenzione su base contrattuale e a prezzo di costo.

Art. 7Contenuto della convenzione

1

 La convenzione stabilisce il nome e la sede dell’ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.

2

 Può contenere disposizioni riguardanti:

  1. a.

    la convocazione degli organi;

  2. b.

    il diritto di voto dei membri degli organi;

  3. c.

    le modalità delle deliberazioni;

  4. d.

    la procedura in caso di controversie;

  5. e.

    la ripartizione dei costi tra i Cantoni;

  6. f.

    le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.

Art. 8Organi

Gli organi dell’ente sono:

  1. a.

    l’assemblea;

  2. b.

    il comitato;

  3. c.

    la direzione;

  4. d.

    l’ufficio di revisione.

Art. 9Assemblea

1

 L’assemblea è l’organo supremo dell’ente.

2

 Si compone di:

  1. a.

    il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

  2. b.

    due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione; e

  3. c.

    il presidente del Tribunale federale.

3

 Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

  1. a.

    elegge e destituisce:

    1. 1.

      il suo presidente e il suo vicepresidente,

    2. 2.

      i membri cantonali del comitato,

    3. 3.

      il presidente e il vicepresidente del comitato,

    4. 4.

      l’ufficio di revisione;

  2. b.

    approva il conto annuale;

  3. c.

    delibera il discarico ai membri del comitato e della direzione;

  4. d.

    delibera sulle materie a essa riservate dalla presente legge;

  5. e.

    adotta il regolamento interno;

  6. f.

    approva le prestazioni di cui all’articolo 5.

4

 Il capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell’elezione dei membri cantonali del comitato.

5

 L’assemblea può modificare la convenzione o porvi fine.

6

 Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte alla convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche in nome della Confederazione.

Art. 10Comitato

1

 Il comitato è l’organo direttivo dell’ente.

2

 Si compone almeno di:

  1. a.

    un rappresentante del DFGP;

  2. b.

    tre rappresentanti dei Cantoni;

  3. c.

    un rappresentante del Tribunale federale;

  4. d.

    un rappresentante degli avvocati.

3

 Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.

4

 Il Tribunale federale elegge il proprio rappresentante.

5

 Le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel comitato.

6

 Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

  1. a.

    assicura la direzione strategica dell’ente;

  2. b.

    stabilisce l’organizzazione dell’ente;

  3. c.

    stabilisce l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e allestisce il piano finanziario;

  4. d.

    nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;

  5. e.

    esercita l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;

  6. f.

    stila il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell’assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 11Direzione

1

 La direzione esegue le decisioni degli organi sovraordinati e rappresenta l’ente nei confronti dei terzi.

2

 È competente per tutti gli affari che non siano attribuiti a un altro organo.

Art. 12Ufficio di revisione

1

 L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea per due anni; se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. È ammessa la riconferma dell’ufficio di revisione.

2

 L’ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni1.

  1. RS 220

Art. 13Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato

1

 L’assemblea e il comitato deliberano validamente se è presente almeno la metà dei membri.

2

 Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

3

 Nelle elezioni ciascun seggio è assegnato individualmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

4

 Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può svolgersi per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.

Art. 14Iscrizione nel registro di commercio

1

 L’ente responsabile è iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

2

 L’iscrizione ha effetto dichiarativo.

3

 Alla notificazione per l’iscrizione destinata all’ufficio del registro di commercio va acclusa la convenzione. Se quest’ultima viene modificata, all’ufficio del registro di commercio è trasmessa la nuova versione completa.

Art. 15Diritto applicabile

1

 Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti dell’ente è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:

  1. a.

    la trasparenza dell’amministrazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati;

  2. b.

    gli appalti pubblici;

  3. c.

    l’archiviazione;

  4. d.

    i rimedi giuridici.

2

 Ai rapporti di lavoro del personale dell’ente responsabile e alle questioni correlate, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni1.

3

 Se un ente pubblico mette personale a disposizione dell’ente responsabile, il diritto del primo rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle questioni correlate.

4

 Se il diritto federale esige una decisione formale, questa è pronunciata dalla direzione.

  1. RS 220

Art. 16Utile, patrimonio ed esenzione fiscale

1

 L’ente responsabile non ha scopo di lucro e costituisce un patrimonio soltanto nella misura necessaria a garantire la liquidità e a finanziare l’esercizio della piattaforma.

2

 È esente da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva la legislazione federale in materia di:

  1. a.

    imposta sul valore aggiunto;

  2. b.

    imposta preventiva;

  3. c.

    tasse di bollo.

Art. 17Denuncia

1

 Ciascun ente pubblico può denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.

2

 La denuncia non determina lo scioglimento dell’ente responsabile.

3

 I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3 ...

Sezione 4 ...

Sezione 5 ...

Sezione 6 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 27Protezione dei dati

1

 I dati sulle piattaforme sono conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è accordato l’accesso ai dati sono assoggettati al diritto svizzero e hanno sede o domicilio in Svizzera.

2

 ...1

3

 Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

4

 Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di accesso nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile; alla chiusura del procedimento sono retti dal diritto applicabile dell’autorità a cui si rivolge la richiesta di consultare gli atti o la richiesta di accesso.

5

 Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

  1. a.

    legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati, se si tratta di un’autorità federale;

  2. b.

    legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un’autorità cantonale.

6

 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.

  1. Entra in vigore in un secondo tempo.
  2. RS 235.1

Art. 281

  1. Entra in vigore in un secondo tempo.

Sezione 7 ...

Sezione 8 ...

Sezione 9 ...

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 35Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 36Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 37Disposizioni transitorie

1

 I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la presente legge. Tale data deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l’entrata in vigore integrale della presente legge. Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall’entrata in vigore integrale.

2

 I Cantoni comunicano la data al DFGP almeno tre mesi prima. Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.

3

 Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile1 e quelli secondo il Codice di procedura penale2.

4

 Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.

Data dell'entrata in vigore:3
Art. 1–17, nonché 27 cpv. 1 e 3–6: 1° ottobre 2025.
Le rimanenti disposizioni: entrano in vigore in un secondo tempo.

  1. RS 272
  2. RS 312.0
  3. DFC del 19 set. 2025.

Allegati

  • Modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).