L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2023, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente legge si prefigge di garantire una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità.
2 Essa disciplina:
- a.
l’istituzione e l’esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario;
- b.
la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile di una piattaforma centrale utilizzata, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);
- c.
gli aspetti procedurali generali della comunicazione elettronica e della consultazione elettronica degli atti.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente legge si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale.
Sezione 2 Enti responsabili delle piattaforme
Art. 3Piattaforma centrale
1 D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell’istituzione e dell’esercizio della piattaforma centrale.
2 Ai fini della costituzione dell’ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione in nome della Confederazione.
3 La convenzione entra in vigore soltanto se approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.
4 L’ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all’entrata in vigore della convenzione.
Art. 4Altre piattaforme
1 Se un Cantone non è parte alla convenzione o questa non è stata conclusa, il Cantone istituisce una piattaforma per la comunicazione elettronica per i procedimenti condotti dalle sue autorità.
2 Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per i procedimenti condotti dalle autorità federali.
3 I Cantoni possono adempiere congiuntamente, secondo modalità diverse da quelle previste nella presente sezione, i compiti loro assegnati dalla presente legge.
Art. 5Prestazioni supplementari
Oltre alla piattaforma centrale, l’ente responsabile può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari destinati specificamente alla comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Tali servizi sono forniti su base contrattuale e a prezzo di costo in particolare per:
- a.
la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;
- b.
la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;
- c.
il trattamento di atti elettronici;
- d.
gli acquisti congiunti per l’allestimento delle postazioni di lavoro.
Art. 6Erogazione di prestazioni a Cantoni non membri
L’ente responsabile può erogare prestazioni a Cantoni che non sono parte alla convenzione su base contrattuale e a prezzo di costo.
Art. 7Contenuto della convenzione
1 La convenzione stabilisce il nome e la sede dell’ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.
2 Può contenere disposizioni riguardanti:
- a.
la convocazione degli organi;
- b.
il diritto di voto dei membri degli organi;
- c.
le modalità delle deliberazioni;
- d.
la procedura in caso di controversie;
- e.
la ripartizione dei costi tra i Cantoni;
- f.
le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.
Gli organi dell’ente sono:
- a.
- b.
- c.
- d.
1 L’assemblea è l’organo supremo dell’ente.
2 Si compone di:
- a.
il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b.
due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione; e
- c.
il presidente del Tribunale federale.
3 Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:
- a.
elegge e destituisce:
- 1.
il suo presidente e il suo vicepresidente,
- 2.
i membri cantonali del comitato,
- 3.
il presidente e il vicepresidente del comitato,
- 4.
- b.
approva il conto annuale;
- c.
delibera il discarico ai membri del comitato e della direzione;
- d.
delibera sulle materie a essa riservate dalla presente legge;
- e.
adotta il regolamento interno;
- f.
approva le prestazioni di cui all’articolo 5.
4 Il capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell’elezione dei membri cantonali del comitato.
5 L’assemblea può modificare la convenzione o porvi fine.
6 Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte alla convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche in nome della Confederazione.
1 Il comitato è l’organo direttivo dell’ente.
2 Si compone almeno di:
- a.
un rappresentante del DFGP;
- b.
tre rappresentanti dei Cantoni;
- c.
un rappresentante del Tribunale federale;
- d.
un rappresentante degli avvocati.
3 Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.
4 Il Tribunale federale elegge il proprio rappresentante.
5 Le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel comitato.
6 Il comitato ha le seguenti attribuzioni:
- a.
assicura la direzione strategica dell’ente;
- b.
stabilisce l’organizzazione dell’ente;
- c.
stabilisce l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e allestisce il piano finanziario;
- d.
nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;
- e.
esercita l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
- f.
stila il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell’assemblea e ne esegue le decisioni.
1 La direzione esegue le decisioni degli organi sovraordinati e rappresenta l’ente nei confronti dei terzi.
2 È competente per tutti gli affari che non siano attribuiti a un altro organo.
Art. 12Ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea per due anni; se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. È ammessa la riconferma dell’ufficio di revisione.
2 L’ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni1.
- RS 220
Art. 13Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato
1 L’assemblea e il comitato deliberano validamente se è presente almeno la metà dei membri.
2 Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.
3 Nelle elezioni ciascun seggio è assegnato individualmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.
4 Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può svolgersi per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.
Art. 14Iscrizione nel registro di commercio
1 L’ente responsabile è iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
2 L’iscrizione ha effetto dichiarativo.
3 Alla notificazione per l’iscrizione destinata all’ufficio del registro di commercio va acclusa la convenzione. Se quest’ultima viene modificata, all’ufficio del registro di commercio è trasmessa la nuova versione completa.
Art. 15Diritto applicabile
1 Alle questioni giuridiche legate all’adempimento dei compiti dell’ente è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:
- a.
la trasparenza dell’amministrazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati;
- b.
- c.
- d.
2 Ai rapporti di lavoro del personale dell’ente responsabile e alle questioni correlate, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni1.
3 Se un ente pubblico mette personale a disposizione dell’ente responsabile, il diritto del primo rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle questioni correlate.
4 Se il diritto federale esige una decisione formale, questa è pronunciata dalla direzione.
- RS 220
Art. 16Utile, patrimonio ed esenzione fiscale
1 L’ente responsabile non ha scopo di lucro e costituisce un patrimonio soltanto nella misura necessaria a garantire la liquidità e a finanziare l’esercizio della piattaforma.
2 È esente da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva la legislazione federale in materia di:
- a.
imposta sul valore aggiunto;
- b.
- c.
1 Ciascun ente pubblico può denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.
2 La denuncia non determina lo scioglimento dell’ente responsabile.
3 I contributi versati non sono rimborsati.
Sezione 3 ...
Sezione 4 ...
Sezione 5 ...
Sezione 6 Protezione e sicurezza dei dati
Art. 27Protezione dei dati
1 I dati sulle piattaforme sono conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è accordato l’accesso ai dati sono assoggettati al diritto svizzero e hanno sede o domicilio in Svizzera.
3 Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.
4 Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di accesso nell’ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile; alla chiusura del procedimento sono retti dal diritto applicabile dell’autorità a cui si rivolge la richiesta di consultare gli atti o la richiesta di accesso.
5 Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:
- a.
legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati, se si tratta di un’autorità federale;
- b.
legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un’autorità cantonale.
6 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.
- Entra in vigore in un secondo tempo.
- RS 235.1
- Entra in vigore in un secondo tempo.
Sezione 7 ...
Sezione 8 ...
Sezione 9 ...
Sezione 10 Disposizioni finali
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 36Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 37Disposizioni transitorie
1 I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la presente legge. Tale data deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l’entrata in vigore integrale della presente legge. Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall’entrata in vigore integrale.
2 I Cantoni comunicano la data al DFGP almeno tre mesi prima. Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.
3 Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile1 e quelli secondo il Codice di procedura penale2.
4 Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.
Data dell'entrata in vigore:3
Art. 1–17, nonché 27 cpv. 1 e 3–6: 1° ottobre 2025.
Le rimanenti disposizioni: entrano in vigore in un secondo tempo.
- RS 272
- RS 312.0
- DFC del 19 set. 2025.
Allegati
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.