Législation

Ordinanza del 12 maggio 2021 concernente l’attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

RS 161.17Non più in vigoreStato 18.12.20217 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020; visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP), ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina, per il periodo dell’epidemia di COVID-19, l’attestazione del diritto di voto dei firmatari di:

  1. a.

    domande di referendum popolari a livello federale dopo la scadenza del termine di referendum;

  2. b.

    iniziative popolari a livello federale dopo il deposito delle stesse presso la Cancelleria federale.

2

 Essa si applica:

  1. a.

    alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 marzo 2021 e il 31 marzo 2022;

  2. b.

    alle iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 789).

Art. 2Deposito presso la Cancelleria federale1

1

 Le liste di firme relative a una domanda di referendum o a un’iniziativa popolare devono essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine per la raccolta delle firme con il necessario numero di firme separate per Cantone e Comune e, per le iniziative popolari, in blocco.

2

 Le liste di firme che non è stato possibile inviare tempestivamente, secondo l’articolo 62 LDP, prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme al servizio competente per l’attestazione del diritto di voto possono essere depositate anche senza l’attestazione del diritto di voto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 789).

Art. 3Richiesta dell’attestazione del diritto di voto

1

 La Cancelleria federale trasmette le liste di firme prive di attestazione ai servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale e sollecita le attestazioni.

2

 Essa può trasmettere le liste di firme necessarie per poter constatare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare.

3

 Essa rinuncia a trasmettere le liste se:

  1. a.

    sono state depositate almeno 50 000 firme valide nel caso di un referendum o almeno 100 000 firme valide nel caso di un’iniziativa popolare ed è quindi possibile constatare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare; o

  2. b.

    il numero di firme depositate non raggiunge il numero necessario per la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare.

Art. 4Attestazione del diritto di voto

1

 Dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell’iniziativa popolare, i servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale attestano e ritornano esclusivamente le liste di firme che hanno ricevuto dalla Cancelleria federale.

2

 Ritornano le liste di firme attestate alla Cancelleria federale senza indugio, ma al più tardi entro 14 giorni dal loro ricevimento.

3

 Appongono un timbro di ricevimento sulle liste di firme pervenute da altri mittenti dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell’iniziativa popolare e conservano tali liste fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare.

Art. 5Disposizioni complementari

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni della LDP e dell’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici.

  1. RS 161.11

Art. 6Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto del 7 ottobre 20201 è abrogata.

  1. [RU 2020 3975]

Art. 7Entrata in vigore e durata di validità

1

La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2021 alle ore 00.00 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2022.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 789).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.12.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).