Législation

Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

RS 131.235In vigoreStato 01.01.2026157 articoli

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Indice
  1. I.Sovranità1–5
  2. II.Diritti fondamentali6–16
  3. III.Compiti dello Stato17–54
  4. IV.Organizzazione dello Stato55–107
  5. V.Distretti e Comuni108–120
  6. VI.Finanze121–129
  7. VII.Chiesa e Stato130–134
  8. VIII.Revisione della Costituzione135–15

Il Popolo giurassiano, conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita, si e dà la presente Costituzione: Preambolo Il Popolo giurassiano si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, alla Dichiarazione universale delle Nazioni unite proclamata nel 1948 e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950. In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall’atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell’ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.

I. Sovranità

Art. 1Stato

1

 La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.

2

 Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

Art. 2Esercizio della sovranità

La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.

Art. 3Lingua

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

Art. 4Cooperazione

1

 La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera.

2

 Essa si adopera per assicurare una stretta cooperazione con i vicini.

3

 È aperta al mondo e coopera con i Popoli che s’impegnano per la solidarietà.

Art. 5Stemma

Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito:

«Partito, nel primo, d’argento al pastorale di rosso

e, nel secondo, di rosso a tre fasce d’argento.»

II. Diritti fondamentali

Art. 6Uguaglianza dinanzi alla legge

1

 Uomo e donna hanno pari diritti.

2

 Nessuno dev’essere pregiudicato o privilegiato per nascita, origine, razza, convinzioni, opinioni o condizione sociale.

Art. 7Dignità umana

1

 La dignità umana è intangibile.

2

 Ogni essere umano ha diritto al libero sviluppo della propria personalità e a pari opportunità.

Art. 8Libertà

La libertà individuale è garantita.

Sono segnatamente garantiti:

  1. a.

    il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale;

  2. b.

    il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio;

  3. c.

    il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare;

  4. d.

    il diritto di crescere ed educare i propri figli;

  5. e.

    la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

  6. f.

    la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa;

  7. g.

    la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione;

  8. h.

    la libertà di studio e d’insegnamento;

  9. i.

    la libertà dell’arte e della ricerca;

  10. j.

    la libertà di scegliere ed esercitare una professione;

  11. k.

    la libertà di commercio e d’industria;

  12. l.

    la libertà di domicilio;

  13. m.

    la libertà di accedere alle cariche pubbliche.

Art. 9Tutela giurisdizionale in generale

1

 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2

 Ogni parte dev’essere sentita prima che si decida sulla sua causa.

3

 Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.

4

 Le parti sprovviste dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 101

  1. Abrogato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 11Censura

La censura è vietata.

Art. 12Proprietà

1

 La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.

2

 L’espropriazione dà diritto a una giusta e, se possibile, previa indennità.

3

 In caso d’interesse pubblico preponderante, lo Stato prende provvedimenti per impedire l’esercizio abusivo della proprietà, segnatamente quanto al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti.

4

 Lo Stato favorisce l’accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.

5

 La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai Comuni ove lo esiga un interesse pubblico preponderante.

Art. 13Limiti dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto dalla legge e per quanto un interesse pubblico preponderante lo richieda.

Art. 14Effetti dei diritti fondamentali

1

 Qualsiasi potere pubblico è limitato dai diritti fondamentali.

2

 Ognuno esercita i propri diritti fondamentali rispettando quelli altrui.

Art. 15Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.

Art. 16Cittadinanza

1

 La legge disciplina le condizioni e la procedura d’acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.

2

 La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

III. Compiti dello Stato

1. Famiglia

Art. 17

1

 Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

2

 Esso ne rafforza il ruolo nella comunità.

2. Sicurezza sociale

Art. 18Principio

1

 Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

2

 Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.

3

 Lo Stato e i Comuni promuovono l’inserimento dei migranti nell’ambiente sociale giurassiano.

Art. 19Diritto al lavoro

1

 Il diritto al lavoro è riconosciuto.

2

 In collaborazione con i Comuni, lo Stato si adopera per promuovere il pieno impiego.

3

 Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.

4

 Lo Stato promuove la riqualificazione professionale.

5

 Esso favorisce l’integrazione economica e sociale dei disabili.

Art. 20Protezione dei lavoratori

Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato:

  1. a.

    organizza l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

  2. b.

    istituisce la medicina del lavoro;

  3. c.

    legifera sulle condizioni di lavoro;

  4. d.

    favorisce la partecipazione dei lavoratori nelle imprese;

  5. e.

    protegge i lavoratori e i loro rappresentanti nell’esercizio dei loro diritti;

  6. f.

    provvede all’applicazione del principio « salario uguale per un lavoro di uguale valore »;

  7. g.

    riconosce il diritto di sciopero; la legge determina i servizi pubblici dove questo diritto può essere regolamentato.

Art. 21Pace sociale

Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.

Art. 22Diritto all’alloggio

1

 Il diritto all’alloggio è riconosciuto.

2

 Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.

3

 Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.

Art. 23Assicurazioni e prestazioni sociali

1

 Lo Stato e i Comuni possono integrare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.

2

 Lo Stato generalizza gli assegni familiari.

3

 Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge s’ispira al principio della solidarietà.

3. Aiuto sociale

Art. 24

L’aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.

4. Sanità pubblica

Art. 25Protezione generale

1

 Lo Stato e i Comuni provvedono all’igiene e alla salute pubbliche.

2

 Essi favoriscono la medicina preventiva e promuovono le attività incentrate sulle cure agli ammalati e ai disabili.

3

 Lo Stato disciplina e controlla l’esercizio delle professioni mediche e paramediche.

Art. 26Organizzazione del sistema ospedaliero1

1

 Lo Stato organizza e coordina l’insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi.

2

 Esso provvede a mantenerli efficienti.2

3

 Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.3

  1. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).
  3. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).

Art. 27Cure a domicilio

Lo Stato favorisce le cure a domicilio.

Art. 28Polizia sanitaria

Lo Stato organizza la polizia sanitaria.

Art. 29Assicurazioni

1

 Le assicurazioni malattie, infortuni e maternità sono obbligatorie.

2

 Lo Stato favorisce l’assunzione dei costi delle cure dentarie da parte dell’assicurazione malattie.

Art. 30Sport

Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.

Art. 31Consiglio della sanità pubblica

1

 Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica.

2

 La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

5. Scuola

Art. 32Missione

1

 La scuola ha per missione di assicurare il pieno sviluppo degli allievi.

2

 Essa ne assume l’educazione e l’istruzione, solidalmente con la famiglia.

3

 La scuola forma individui liberi, consci delle loro responsabilità e capaci di assumere il loro destino.

Art. 33Obbligatorietà

La scuola è obbligatoria.

Art. 34Scuole pubbliche

1

 Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.

2

 L’accesso alla scuola materna è garantito.

3

 L’istruzione è gratuita.

4

 La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 35Ripartizione dei compiti

1

 La scuola materna e la scuola dell’obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.

2

 I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

3

 In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.

4

 Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.

Art. 36Formazione dei disabili

Lo Stato gestisce o promuove istituti specializzati nella formazione destinata ai disabili.

Art. 37Formazione fuori Cantone

Lo Stato crea, all’occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.

Art. 38Scuole private

1

 Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2

 Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 39Vigilanza

Tutte le scuole sottostanno alla vigilanza dello Stato.

Art. 40Diritto alla formazione

1

 Il diritto alla formazione è riconosciuto.

2

 Lo Stato e i Comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, nonché la formazione professionale in generale.

Art. 41Consiglio scolastico

1

 Lo Stato istituisce un Consiglio scolastico.

2

 La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

6. Cultura ed educazione degli adulti

Art. 42Attività culturali

1

 Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell’animazione e della diffusione.

2

 Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.

3

 Promuovono altresì la cura della lingua francese.

Art. 43Educazione degli adulti

Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

7. Ufficio della condizione femminile

Art. 44

Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente:

  1. a.

    migliorare la condizione femminile;

  2. b.

    favorire l’accesso della donna a tutti i livelli di responsabilità;

  3. c.

    eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto la donna.

7bis. Sviluppo sostenibile

Art. 44a

1

 Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell’ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

2

Nell’adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.

8. Ambiente e territorio

Art. 45Protezione dell’ambiente

1

 Lo Stato e i Comuni proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dalle immissioni nocive; combattono in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché il rumore.

2

 Essi preservano la bellezza e l’originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.

3

 Lo Stato protegge la fauna e la flora, segnatamente la foresta.

4

 Esso disciplina l’esercizio della caccia e della pesca.

Art. 46Pianificazione del territorio

1

 Lo Stato e i Comuni assicurano un’utilizzazione appropriata del suolo e un’occupazione razionale del territorio.

2

 Essi preservano quanto possibile l’area forestale e quella agricola, dove la silvicoltura e l’agricoltura rimangono prioritarie.

3

 Lo Stato e i Comuni riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell’economia e delle vie di comunicazione.

4

 Si adoperano per assicurare la pubblica fruizione dei luoghi particolarmente favorevoli alla salute, allo svago e al ristoro.

5

 Tengono conto del parere delle popolazioni direttamente interessate.

9. Economia

Art. 47Sviluppo dell’economia

1

 Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto dei bisogni delle regioni e provvede ad assicurare la diversificazione delle attività.

2

 A tal fine, esso può istituire servizi e sostenere istituzioni, segnatamente un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio dello sviluppo economico.

Art. 48Costruzioni e strade

Lo Stato legifera in materia di costruzioni e di strade.

Art. 49Trasporti pubblici

Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.

Art. 50Risorse naturali

Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.

Art. 51Politica agricola

Lo Stato definisce una politica agricola.

10. Protezione dei consumatori

Art. 52

Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.

11. Aiuto umanitario

Art. 53

Lo Stato promuove l’aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.

12. Ordine pubblico

Art. 54

Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.

IV. Organizzazione dello Stato

1. Principi generali

Art. 55Divisione dei poteri

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.

Art. 56Fondamento degli atti pubblici

1

 Qualsivoglia atto dell’autorità deve poggiare sui principi del diritto e della buona fede.

2

 Esso dev’essere proporzionale allo scopo prefisso.

Art. 57Responsabilità

Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 58Retroattività delle leggi

Le leggi che impongano nuovi oneri o nuovi obblighi ai privati o ai Comuni non possono avere effetto retroattivo.

Art. 59Delega di competenze

1

 Il Popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze a tenore della legge.

2

 Per quanto riguarda il Popolo e il Parlamento, la legge limita l’oggetto di ciascuna delega e ne precisa lo scopo e la portata.

Art. 60Diritto di necessità

La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.

Art. 61Informazioni giuridiche e mediazione amministrativa

1

 Lo Stato organizza un servizio di informazioni giuridiche essenzialmente gratuito.

2

 Esso può istituire un organo indipendente di mediazione in materia amministrativa.

Art. 62Funzioni incompatibili

1

 Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico.

2

 I membri del Governo non possono appartenere a un’autorità distrettuale o comunale.

3

 I giudici permanenti non possono far parte di un’autorità comunale o di un’altra autorità distrettuale.

4

 Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo.1

5

 …2

6

 La legge disciplina i casi d’incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari.

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, in vigore dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).
  2. Abrogato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, con effetto dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).

Art. 63Incompatibilità per parentela

La legge disciplina le incompatibilità di funzione per parentela e affinità.

Art. 64Duplice attività

La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.

Art. 65Durata della funzione

1

 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali sono eletti per un quinquennio.1

2

 I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.

3

 Chi subentra nel corso del periodo amministrativo rimane in carica sino alla fine del medesimo.

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 66Rielezione

1

 I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono immediatamente rieleggibili soltanto due volte.

2

 I membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte.1

3

 I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili alla stessa funzione.

4

 I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 66aDestituzione1

1

 La legge può prevedere la destituzione dei membri del Governo, delle autorità giudiziarie e dei consigli comunali in caso di colpa grave o di durevole incapacità di esercitare la propria funzione. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.

2

 La legge può prevedere lo scioglimento del Governo in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri in seguito a una procedura di destituzione nei confronti di uno di essi. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 18 giu. 2023. Garanzia dell’AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 4,1245).

Art. 67Pubblicità dei dibattiti

I dibattiti del Parlamento e dei Consigli comunali sono pubblici.

Art. 68Pubblica informazione

1

 Le autorità cantonali e comunali informano il Popolo sulla loro attività.

2

 Esse pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la pubblica discussione.

Art. 69Sede delle autorità

1

 Il Parlamento e il Governo hanno sede a Delémont.

2

Il Tribunale cantonale e il Tribunale di primo grado hanno sede a Porrentruy.1

3

 L’amministrazione cantonale è decentralizzata.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

2. Diritti politici

Art. 70Elettori

1

 Sono elettori in materia cantonale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Cantone.

2

 …1

3

 Sono elettori in materia comunale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Comune.

4

 La legge disciplina i casi in cui l’elettore è privato dei diritti politici.

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 71Contenuto dei diritti politici

Ogni elettore ha il diritto di:

  1. a.

    partecipare alle elezioni e votazioni popolari;

  2. b.

    essere eletto a una funzione pubblica alle condizioni previste dalla Costituzione e dalla legge;

  3. c.

    firmare iniziative e referendum.

Art. 72Giurassiani fuori Cantone

La legge disciplina i diritti politici dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.

Art. 73Stranieri

La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.

Art. 74Elezioni popolari

1

 Gli elettori del Cantone eleggono:

  1. a.

    i deputati al Parlamento e i supplenti;

  2. b.

    i membri del Governo;

  3. c.

    i deputati al Consiglio degli Stati.

2

 …1

3

 Gli elettori del Comune eleggono:

  1. a.

    i consiglieri comunali;

  2. b.

    il sindaco e i municipali;

  3. c.

    i membri degli altri organi comunali se la legge o il regolamento comunale lo prevede.

4

 Le elezioni popolari si svolgono a scrutinio segreto.

5

 I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

6

 I membri del Governo e i sindaci sono eletti secondo il sistema maggioritario.2

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).
  2. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 75Iniziativa popolare cantonale: condizioni

1

 2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un’iniziativa popolare generica o elaborata, l’adozione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.1

2

 5000 elettori possono chiedere, con un’iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale.

3

 L’iniziativa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida.2

4

 L’iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.

  1. Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803 art. 5 1307).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

Art. 76Iniziativa popolare cantonale: procedura

1

 Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un’iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge.1

2

 Se il Parlamento decide di non dare seguito a un’iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l’iniziativa è sottoposta al voto del Popolo.

3

 Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4

 Se il Popolo accetta un’iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni.2

5

 Se il Popolo accetta sia l’iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

Art. 77Referendum obbligatorio

Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:

  1. a.

    il principio di una revisione totale della Costituzione e, simultaneamente, l’aggiunta costituzionale che ne disciplina le modalità;

  2. b.

    le disposizioni costituzionali;

  3. c.

    le iniziative cui il Parlamento non dà seguito;

  4. d.

    qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque centesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque millesimi dello stesso importo;

  5. e.

    le leggi e decisioni che comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio;

  6. f.

    i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla Costituzione, la completino o comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio;

  7. g.

    il bilancio preventivo dello Stato conformemente all’articolo 123a capoversi 4 e 6.

Art. 78Referendum facoltativo

Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori o cinque Comuni lo chiedano:1

  1. a.

    le leggi;

  2. b.

    qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque millesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque decimillesimi dello stesso importo;

  3. c.

    i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla legge, la completino o comportino spese sottostanti a referendum facoltativo;

  4. d.

    le transazioni immobiliari, le fideiussioni e la partecipazione a un’impresa economica, se le somme in gioco sono superiori ai cinque millesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo;

  5. e.

    i piani nei casi previsti dalla legge;

  6. f.

    le iniziative depositate dallo Stato in materia federale.

  1. Accettato in votazione popolare il 5 giu. 2016, in vigore dal 5 giu. 2016. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2017 (FF 2017 3803 art. 5 1307).

Art. 79Referendum per decisione del Parlamento

Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.

Art. 80Diritto di petizione

1

 Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.

2

 L’autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.

Art. 81Partiti

Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l’attività.

3. Parlamento

Art. 82Ruolo

1

 Il Parlamento è il principale rappresentante del Popolo.

2

 Esso determina la politica del Cantone.

3

 Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.

4

 Esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sulle autorità giudiziarie.

Art. 83Competenza legislativa

1

 Il Parlamento:

  1. a.

    elabora le disposizioni costituzionali in caso di revisione parziale della Costituzione;

  2. b.

    emana le leggi, segnatamente quelle che disciplinano l’attuazione del diritto federale.

2

 Esso emana i decreti che danno applicazione alle disposizioni d’esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.

3

 I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di duplice lettura.

Art. 84Altre competenze

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento:

  1. a.

    elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore pubblico e i membri delle altre autorità designate dalla legge;

  2. b.

    approva i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che non siano di competenza esclusiva del Governo;

  3. c.

    discute il programma governativo e la sua realizzazione;

  4. d.

    approva i piani cantonali concernenti l’economia, l’edilizia e la pianificazione del territorio e ne determina l’obbligatorietà;

  5. e.

    approva i piani finanziari dello Stato;

  6. f.

    delibera sul bilancio preventivo e approva il conto di Stato;

  7. g.

    decide qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque centomillesimi dello stesso importo;

  8. h.

    pronuncia sulle transazioni immobiliari, sulla concessione di fideiussioni e sulla partecipazione a imprese economiche, se le somme in gioco sono superiori ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo;

  9. i.

    autorizza i prestiti pubblici;

  10. j.

    approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli istituti cantonali autonomi;

  11. k.

    decide i conflitti di competenza in cui la Corte costituzionale sia parte in causa;

  12. l.

    esercita il diritto di grazia;

  13. m.

    accorda l’amnistia;

  14. n.

    si esprime sulla risposta del Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti;

  15. o.

    esercita il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale;

  16. p.

    esercita il diritto di chiedere, con altri Cantoni, la convocazione straordinaria dell’Assemblea federale e l’indizione di una votazione popolare su una legge federale o su un decreto federale;

  17. q.

    esercita qualsiasi altra competenza che gli sia devoluta dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 85Composizione

1

 Il Parlamento si compone di 60 deputati .

2

 La legge disciplina l’elezione di supplenti.

Art. 86Elezione

1

 Per l’elezione del Parlamento, ogni distretto forma un circondario.

2

 Tre seggi sono attribuiti d’ufficio ad ogni circondario; gli altri sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione.

Art. 87Convocazione

Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente:

  1. a.

    nei casi previsti dal regolamento;

  2. b.

    quando lo decide specialmente;

  3. c.

    su richiesta del Governo;

  4. d.

    quando 12 deputati lo chiedano indicando gli oggetti che dovranno essere trattati.

Art. 88Indipendenza dei parlamentari

1

 I deputati adempiono liberamente il loro mandato.

2

 Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell’esercizio del loro mandato.

3

 Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.

4. Governo

Art. 89Ruolo

1

 Il Governo soprintende alla politica del Cantone.

2

 Esso esercita il potere esecutivo e dirige l’amministrazione.

3

 Rappresenta lo Stato.

Art. 90Attività normativa

1

 Il Governo partecipa all’elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento disposizioni costituzionali, leggi o decreti.

2

 Fatta salva la competenza del Parlamento, esso emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali.

Art. 91Diritto di urgenza

1

 In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e prendere provvedimenti in deroga a decisioni, decreti o leggi.

2

 Queste ordinanze e questi provvedimenti rimangono in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non siano prese conformemente alla Costituzione, ma non oltre un anno.

Art. 92Altre competenze

1

 Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo:

  1. a.

    nomina i funzionari e ogni altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale;

  2. b.

    pronuncia su qualsiasi spesa non determinata da una legge;

  3. c.

    decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di fideiussioni e la partecipazione a imprese economiche.

2

 Inoltre, il Governo:

  1. a.

    conclude le convenzioni di diritto pubblico vertenti su materie di minor importanza;

  2. b.

    all’inizio della legislatura, presenta al Parlamento un programma di politica generale;

  3. c.

    alla fine della legislatura, presenta al Parlamento un rapporto sulla realizzazione del suo programma;

  4. d.

    fatte salve le competenze del Parlamento, pianifica le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani;

  5. e.

    prepara e sottopone al Parlamento il bilancio preventivo e il conto di Stato;

  6. f.

    amministra i beni e le finanze dello Stato;

  7. g.

    assicura l’ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali:

  8. h.

    esegue le leggi, i decreti e le decisioni, nonché le sentenze;

  9. i.

    coordina l’attività delle autorità e organizza l’amministrazione nei limiti fissati dalla legge;

  10. j.

    assume la vigilanza sui Comuni;

  11. k.

    vigila sugli istituti cantonali autonomi;

  12. l.

    pronuncia sui reclami e sui ricorsi nei casi previsti dalla legge;

  13. m.

    conferisce la cittadinanza cantonale;

  14. n.

    fatte salve le competenze del Parlamento, risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;

  15. o.

    consulta e informa regolarmente i parlamentari federali;

  16. p.

    esercita qualsiasi altra competenza che gli sia attribuita dalla legge o che non sia devoluta a un’autorità determinata.

Art. 93Composizione e elezione

1

 Il Governo si compone di cinque membri.

2

 Per l’elezione del Governo, il Cantone forma un solo circondario.

Art. 94Presidente e vicepresidente

Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.

Art. 95Collegialità

1

 Il Governo agisce in quanto collegio.

2

 Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.

Art. 96Dipartimenti

1

 Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge.

2

 Il coordinamento fra i dipartimenti dev’essere assicurato.

Art. 97Rapporti con il Parlamento

1

 Il Governo può sottoporre proposte al Parlamento.

2

 Esso assiste alle sedute del Parlamento e può intervenire su qualsiasi oggetto.

Art. 98Consiglio consultivo dei Giurassiani fuori Cantone

Lo Stato istituisce un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.

Art. 99Amministrazione

1

 Ogni funzionario è al servizio del Popolo.

2

 L’amministrazione dev’essere efficace ed economa.

Art. 100Istituti o istituzioni autonomi

La legge può affidare certi compiti dello Stato a istituti o istituzioni autonomi.

5. Autorità giudiziarie

Art. 101Indipendenza

I tribunali sono indipendenti.

Art. 102Giurisdizione di primo grado1

1

 In primo grado la giustizia è amministrata sull’insieme del territorio cantonale dal Tribunale di primo grado. 2

2

 Il Tribunale cantonale pronuncia in primo grado nei casi previsti dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).
  2. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 103Tribunale cantonale1

In secondo grado la giustizia è amministrata dal Tribunale cantonale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 104Corte costituzionale

1

 La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi. 1

2

 Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica:

  1. a.

    le controversie relative alla validità dei decreti, delle decisioni, delle ordinanze e dei regolamenti cantonali e comunali;

  2. b.

    le controversie relative all’autonomia dei Comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie;

  3. c.

    le controversie relative all’esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e votazioni cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei Comuni;

  4. d.

    i conflitti di competenza tra autorità cantonali, eccetto che la Corte costituzionale sia essa stessa parte in causa;

  5. e.

    le altre controversie indicate dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 105Minori

In materia penale, la protezione dei minori compete a un’apposita giurisdizione.

Art. 106Istruzione penale e pubblico ministero1

L’azione pubblica è esercitata dal pubblico ministero.

  1. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Art. 107Organizzazione, competenze e procedura1

La legge disciplina le modalità di elezione, l’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie, nonché la procedura nei limiti fissati dal diritto federale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

V. Distretti e Comuni

1. Distretti

Art. 108Statuto

1

 I distretti sono circoscrizioni amministrative del Cantone.1

2

 La legge ne disciplina l’organizzazione.

3

 Essa stabilisce il modo di elezione delle autorità e le loro attribuzioni.

4

 …2

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).
  2. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Art. 109Numero e estensione

1

 Il territorio del Cantone è suddiviso in quattro distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.1

2

 I distretti sono delimitati dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell’AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 5 cpv. 1, 771).

2. Comuni

a. Disposizioni generali

Art. 110Natura giuridica e autonomia

1

 I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti di diritto pubblico.

2

 La loro esistenza e la loro autonomia sono garantite nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 111Vigilanza

1

 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Governo.

2

 Il Governo vigila in particolare sulla loro gestione finanziaria e sull’esecuzione dei compiti deferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone.

3

 Se accerta irregolarità, il Governo prende i provvedimenti previsti dalla legge.

4

 Nei casi gravi, esso può esautorare gli organi del Comune e sostituirli con un’amministrazione straordinaria.

5

 Quando gli organi del Comune non possano essere costituiti, il Governo instaura un’amministrazione straordinaria.

Art. 112Aggregazione, divisione, modifica di confini

1

 I Comuni possono modificare i loro confini, aggregarsi, dividersi o essere inseriti in un altro distretto soltanto con il consenso dei loro elettori e l’approvazione del Parlamento.

2

 Lo Stato agevola le aggregazioni di Comuni.

3

 Alle condizioni e nei casi eccezionalmente previsti dalla legge, il Parlamento può decidere l’aggregazione di due o più Comuni o la modifica dei confini tra Comuni.

Art. 113Consorzi intercomunali

1

 Per certi compiti d’interesse comune, i Comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono comprendere Comuni fuori Cantone.

2

 L’atto istitutivo e il regolamento consortile devono essere adottati dai Comuni coinvolti ed essere approvati dal Governo.

3

 Il Governo esercita sui consorzi intercomunali la stessa vigilanza che esercita sui Comuni.

4

 Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la costituzione di un consorzio intercomunale e stabilirne l’atto istitutivo e il regolamento.

b. Comuni politici

Art. 114Compiti

Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.

Art. 115Organizzazione

1

 Il Comune politico si dà un regolamento organizzativo.

2

 Questo regolamento dev’essere adottato dal corpo elettorale ed essere approvato dal Governo.

3

 Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.

Art. 116Organi

Il Comune politico deve avere i seguenti organi:

  1. a.

    il corpo elettorale;

  2. b.

    il Municipio;

  3. c.

    le commissioni permanenti prescritte dalla legge.

Art. 117Corpo elettorale

1

 La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.

2

 Il corpo elettorale esprime la sua volontà nell’Assemblea comunale o alle urne.

3

 Le competenze del corpo elettorale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea comunale, gli scrutini e il diritto d’iniziativa sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

Art. 118Consiglio comunale

1

 L’Assemblea comunale può essere sostituita da un Consiglio comunale.

2

 L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il referendum contro le sue decisioni sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

Art. 119Municipio

1

 Il Municipio è l’autorità esecutiva e amministrativa del Comune politico.

2

 Esso è presieduto dal sindaco.

3

 L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Municipio sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

c. Altri Comuni

Art. 120

NelCantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.

VI. Finanze

1. Imposte e altri tributi

Art. 121Sovranità fiscale

1

 Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi pubblici necessari all’esecuzione dei loro compiti.

2

 I tributi pubblici sono istituiti e, per l’essenziale, disciplinati dalla legge.

Art. 122Dovere fiscale

I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.

2. Gestione delle finanze pubbliche

Art. 123Disposizioni generali

1

 Lo Stato e i Comuni devono essere amministrati con oculatezza.

2

 Lo Stato gestisce le sue finanze considerando i bisogni dell’insieme del Cantone.

3

 Lo Stato e i Comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.

4

 I principi di gestione delle finanze pubbliche sono disciplinati dalla legge.

5

 Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.

Art. 123aFreno all’indebitamento1

1

 Il bilancio preventivo dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento superiore o pari all’80 per cento.

2

 In caso di disavanzo o se il debito lordo supera di una volta e mezza il gettito preventivato delle imposte cantonali, il grado di autofinanziamento dev’essere almeno del 100 per cento.

3

 Il Parlamento può, a maggioranza almeno dei due terzi dei deputati, derogare ai capoversi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano; non può tuttavia derogarvi per due anni consecutivi.

4

 Se la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o se il Parlamento ha già derogato l’anno prima ai capoversi 1 e 2, il bilancio preventivo che non adempia le condizioni dei medesimi è sottoposto a referendum obbligatorio.

5

 Se il Popolo accetta il bilancio preventivo, la deroga ai sensi del capoverso 3 può applicarsi al bilancio preventivo successivo.

6

 Se il Popolo respinge il bilancio preventivo, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se non adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2, il nuovo bilancio preventivo è sottoposto a referendum obbligatorio.

7

 Per altro, le modalità del freno all’indebitamento sono disciplinate dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

Art. 124Pubblicità di consuntivi e preventivi

Il bilancio preventivo dello Stato e il conto di Stato, quelli dei Comuni, dei consorzi intercomunali, dei loro istituti e delle loro istituzioni sono pubblici.

Art. 125Finanziamento

Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.

3. Perequazione finanziaria

Art. 126

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa capacità economica e finanziaria.

4. Istituti economici autonomi

Art. 127Banca cantonale

1

 Lo Stato istituisce una Banca cantonale sottoposta alla sua vigilanza.

2

 Esso ne garantisce gli impegni.

3

 La Banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.

Art. 128Altri istituti

Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.

5. Regalìe

Art. 129

Laregalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.

VII. Chiesa e Stato

Art. 130Chiese riconosciute

1

 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata del Cantone sono riconosciute corporazioni di diritto pubblico.

2

 Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.

3

 Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

Art. 131Autonomia

1

 Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente.

2

 Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev’essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo.

3

 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge.

Art. 132Appartenenza a una Chiesa riconosciuta

1

 Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se ne adempie le condizioni.

2

 Qualsiasi membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne mediante dichiarazione scritta.

Art. 133Parrocchie

1

 Le Chiese riconosciute si suddividono in parrocchie sul territorio cantonale, secondo le disposizioni del loro Statuto ecclesiastico.

2

 Le parrocchie sono corporazioni di diritto pubblico.

Art. 134Finanze

1

 Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.

2

 Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell’imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi.

3

 Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge. 1

4

 La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese.

  1. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

VIII. Revisione della Costituzione

Art. 135Principio

1

 La presente Costituzione può essere riveduta totalmente o parzialmente.

2

 Qualsiasi revisione dev’essere sottoposta al voto del Popolo.

Art. 136Revisione parziale

1

 La revisione parziale si svolge secondo la procedura legislativa ordinaria.

2

 Essa può vertere su uno o più articoli.

3

 Deve concernere una sola materia.

Art. 137Revisione totale

1

 La revisione totale della Costituzione è proposta al Popolo mediante iniziativa popolare o dal Parlamento.

2

 Un’aggiunta costituzionale ne stabilisce le modalità.

3

 Se l’aggiunta costituzionale è respinta, il Parlamento sottopone al Popolo un nuovo progetto nel termine di un anno.

Art. 1381

  1. L’art. 138 non ha ottenuto la garanzia federale.

Art. 1391

  1. Abrogato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell’AF il 10 mar. 2025 (FF 2025 942 art. 1, 2024 3173).

Art. 1

La Costituente decreta l’entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.

Art. 2

La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna1 sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.

  1. RS 131.212

Art. 3

1 La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l’entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale.

2 La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.

Art. 4

1 La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito.

2 Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 84 lettera a della presente Costituzione.

Art. 5

1 L’Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito.

2 Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 92 lettera a della presente Costituzione.

3 La Costituente definisce i compiti dell’Ufficio.

Art. 6

1 ... 1

2 Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l’indomani.

3 Le contestazioni circa l’esercizio dei diritti politici, l’organizzazione delle elezioni e l’accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.

  1. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Art. 7

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.

Art. 8

In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione1, nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.

  1. Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977.

Art. 9

1 La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone.

2 Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.

Art. 10

1 Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura.

2 L’Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.

Art. 111

1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica2.

2 La legge può prevedere un periodo transitorio per l’attuazione della nuova organizzazione giudiziaria.

3 Per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d’istruzione.

4 Fino all’entrata in vigore della modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).
  2. Si tratta della modifica degli art. 69, 70, 74, 102 e 108 (Riforma dell’organizzazione giudiziaria), in vigore dal 1° gen. 2001.

Art. 121

Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica2.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).
  2. Si tratta della modifica dell’art. 26 cpv. 2 (Trasferimento degli oneri sanitari al Cantone), in vigore dal 1° gen. 2005.

Art. 131

Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica2.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).
  2. Si tratta della modifica degli art. 77 lett. g e 123a (Introduzione di un freno alle spese), in vigore dal 1° gen. 2011.

Art. 141

1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica2.

2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti.

3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.

4 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica.

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).
  2. Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66 cpv. 2 e dell’abrogazione dell’art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010.

Art. 151

1 Dal 2026 al 2031 è possibile derogare all’articolo 123a capoversi 1 e 2 al fine di neutralizzare gli effetti dell’aggregazione del Comune di Moutier al Cantone del Giura. La legge disciplina le modalità.

2 Il totale degli importi neutralizzati nel calcolo del meccanismo del freno all’indebitamento in applicazione del capoverso 1 deve essere compensato.

  1. Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 5 cpv. 2, 771).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).