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Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (con All.)

RS 0.631.24In vigoreStato 24.09.202535 articoli

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Indice
  1. Capitolo IDisposizioni di carattere generale1
  2. Capitolo IICampo d’applicazione della convenzione2–3
  3. Capitolo IIIDisposizioni particolari4–14
  4. Capitolo IVDisposizioni varie15–21a
  5. Capitolo VDisposizioni finali22–34

Preambolo Le Parti contraenti della presente convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale constatando l’attuale insoddisfacente situazione dovuta al moltiplicarsi e alla dispersione delle convenzioni doganali internazionali relative all’ammissione temporanea; considerando che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi se altri casi di ammissione temporanea formassero oggetto di normativa internazionale; tenuto conto dei voti espressi dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati che auspicano l’adozione di facilitazioni per l’espletamento delle formalità relative all’ammissione temporanea; considerando che la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, in particolare l’adozione di uno strumento internazionale unico raggruppante tutte le convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea, possono facilitare agli operatori l’accesso alle disposizioni internazionali vigenti in proposito e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali; convinte che uno strumento internazionale in cui figurino disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea possa arrecare notevoli vantaggi agli scambi internazionali e garantire una maggiore semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali, che costituisce uno dei principali obiettivi del Consiglio di cooperazione doganale; decise a facilitare l’ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure, perseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale o turistico; considerando che l’adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuisce a facilitare la procedura di ammissione temporanea quando siano richiesti un documento doganale e una garanzia, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni di carattere generale

Definizioni

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione si intendono per:

  1. a)

    «ammissione temporanea»:

    il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni all’importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subìto alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l’uso che ne è fatto;

  2. b)

    «dazi e tasse all’importazione»:

    i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all’importazione o in occasione dell’importazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

  3. c)

    «garanzia»:

    ciò che garantisce, a giudizio dell’amministrazione doganale, l’esecuzione di un obbligo nei confronti di questa. La garanzia è detta «globale» quando garantisce l’esecuzione degli obblighi risultanti da più operazioni;

  4. d)

    «titolo di ammissione temporanea»:

    il documento doganale internazionale, equivalente alla dichiarazione doganale, che permette d’identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all’importazione;

  5. e)

    «unione doganale o economica»:

    un’unione costituita e composta dai membri di cui all’articolo 24, paragrafo 1 della presente convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente convenzione;

  6. f)

    «persona»:

    sia una persona fisica che una persona giuridica, a meno che il contesto non disponga diversamente;

  7. g)

    «Consiglio»:

    l’organizzazione istituita dalla convenzione sull’istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, adottata a Bruxelles il 15 dicembre 19501;

  8. h)

    «ratifica»:

    la ratifica vera e propria, l’accettazione o l’approvazione.

  1. RS 0.631.121.2

Capitolo II Campo d’applicazione della convenzione

Art. 2

1.

Ogni Parte contraente s’impegna ad accordare l’ammissione temporanea, alle condizioni previste dalla presente convenzione, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che formano oggetto degli allegati della presente convenzione.

2.

Senza pregiudizio delle disposizioni proprie dell’allegato E, l’ammissione temporanea è accordata in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni all’importazione di carattere economico.

Struttura degli allegati

Art. 3

Ogni allegato della presente convenzione si compone, in linea di massima:

  1. a)

    delle definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell’allegato;

  2. b)

    di disposizioni particolari applicabili alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), oggetto dell’allegato.

Capitolo III Disposizioni particolari

Documento e garanzia

Art. 4

1.

A meno che un allegato non disponga diversamente, ogni Parte contraente ha il diritto di subordinare l’ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla presentazione di un documento doganale e alla costituzione di una garanzia.

2.

Quando, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, venga richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a costituire una garanzia globale.

3.

Salvo disposizioni contrarie previste in un allegato, l’importo della garanzia non supera l’importo dei dazi e delle tasse all’importazione la cui riscossione è sospesa.

4.

Nel caso di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) soggette a proibizioni o a restrizioni all’importazione risultanti da leggi e regolamenti nazionali può essere richiesta una garanzia complementare alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Titoli di ammissione temporanea

Art. 5

Senza pregiudizio delle operazioni di ammissione temporanea di cui all’allegato E, ogni Parte contraente accetta, in sostituzione dei documenti doganali nazionali e a garanzia delle somme di cui all’articolo 8 dell’allegato A, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel suo territorio, rilasciato e utilizzato nelle condizioni di cui al predetto allegato per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri allegati della presente convenzione da essa accettati.

Identificazione

Art. 6

Ogni Parte contraente può subordinare l’ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla condizione che possano essere identificate all’atto dell’appuramento dell’ammissione temporanea.

Termine per la riesportazione

Art. 7

1.

Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea devono essere riesportate nel termine stabilito, ritenuto sufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’ammissione temporanea. Questo termine è stabilito in ciascun allegato.

2.

Le autorità doganali possono accordare un termine più lungo di quello previsto in ciascun allegato o prorogare il termine iniziale.

3.

Quando le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito a sequestro e tale sequestro non è stato effettuato a richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro.

Trasferimento dell’ammissione temporanea

Art. 8

Ogni Parte contraente può, a richiesta, autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell’ammissione temporanea ad altra persona, quando questa:

  1. a)

    soddisfi alle condizioni di cui alla presente convenzione, e

  2. b)

    si assuma gli obblighi del beneficiario iniziale dell’ammissione temporanea.

Appuramento dell’ammissione temporanea

Art. 9

L’appuramento normale dell’ammissione temporanea avviene con la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea.

Art. 10

Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate con una o più spedizioni.

Art. 11

Le merci «ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate da un ufficio doganale diverso da quello d’importazione.

Altri possibili casi di appuramento

Art. 12

L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto, d’intesa con le autorità competenti, con l’introduzione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi, in zone franche o in depositi doganali o con il loro vincolo al regime di transito doganale, in vista della loro successiva esportazione o del loro vincolo ad altra destinazione ammessa.

Art. 13

L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto con l’immissione in consumo, quando le circostanze lo giustifichino e la legislazione nazionale lo autorizzi, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le formalità in tal caso applicabili.

Art. 14

1.

L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto se le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), gravemente danneggiate in seguito ad incidente o forza maggiore, sono, secondo la decisione delle autorità doganali:

  1. a)

    soggette ai dazi e alle tasse all’importazione esigibili alla data in cui sono presentate alla dogana danneggiate, ai fini dell’appuramento dell’ammissione temporanea;

  2. b)

    cedute gratuitamente alle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea; in tal caso, il beneficiario dell’ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione; oppure

  3. c)

    distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati; i relativi residui e pezzi recuperati sono soggetti, in caso di immissione in consumo, ai dazi e alle tasse all’importazione esigibili alla data e nello stato in cui sono presentati alla dogana dopo l’incidente o il caso di forza maggiore.

2.

L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto anche se, a richiesta dell’interessato e secondo la decisione delle autorità doganali, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è attribuita una delle destinazioni previste al precedente paragrafo 1, lettera b) o c).

3.

L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto, a richiesta dell’interessato, anche se questi giustifica, a giudizio delle autorità doganali, la distruzione o la perdita totale delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in seguito a incidente o a cause di forza maggiore. In tal caso, il beneficiario dell’ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione.

Capitolo IV Disposizioni varie

Riduzione delle formalità

Art. 15

Ogni Parte contraente riduce al minimo le formalità doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente convenzione e pubblica, al più presto, i regolamenti che emana in merito a tali formalità.

Autorizzazione preliminare

Art. 16

1.

Quando l’ammissione temporanea sia subordinata ad un’autorizzazione preliminare, questa è concessa quanto prima dall’ufficio doganale competente.

2.

Quando, in casi eccezionali, sia richiesta un’autorizzazione diversa dall’autorizzazione doganale, questa è concessa al più presto.

Facilitazioni minime

Art. 17

Le disposizioni della presente convenzione stabiliscono facilitazioni minime e non ostano all’applicazione di facilitazioni maggiori che talune Parti contraenti accordano o accorderanno con disposizioni unilaterali o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.

Unioni doganali o economiche

Art. 18

1.

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione i territori delle Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica possono essere considerati come un solo territorio.

2.

Nessuna disposizione della presente convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea nel territorio di tale unione, sempre che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione.

Proibizioni e restrizioni

Art. 19

Le disposizioni della presente convenzione non ostano all’applicazione delle proibizioni e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali e basate su considerazioni di carattere non economico, come considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene o sanità pubblica, o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione o relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.

Infrazioni

Art. 20

1.

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione rende il trasgressore, nel territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale Parte contraente.

2.

Quando non sia possibile determinare il territorio in cui è stata commessa l’infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

Scambio d’informazioni

Art. 21

Le Parti contraenti si comunicano mutualmente, a richiesta e nella misura autorizzata dalla normativa nazionale, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Tecniche di trattamento elettronico dei dati

Art. 21a1

Tutte le formalità necessarie all’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere svolte elettronicamente mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle Parti contraenti.

  1. Introdotto dalla mod. approvata dal Comitato di gestione della Conv. il 26 mar. 2013, in vigore per la Svizzera dal 3 nov. 2014 (RU 2014 3215).

Capitolo V Disposizioni finali

Comitato di gestione

Art. 22

1.

Viene costituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l’applicazione della presente convenzione e di predisporre qualsiasi misura atta a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniforme e di esaminare qualsiasi emendamento proposto. Esso decide l’incorporazione nella presente convenzione di nuovi allegati.

2.

Le Parti contraenti sono membri del comitato di gestione. Il comitato può decidere che l’amministrazione competente di qualsiasi membro, Stato o territorio doganale di cui all’articolo 24 che non sia Parte contraente o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle riunioni del comitato, per le questioni che li interessano, in qualità di osservatori.

3.

Il Consiglio fornisce al comitato i servizi di segreteria necessari.

4.

Il Comitato procede, in occasione di ciascuna sessione, all’elezione del presidente e del vicepresidente.

5.

Le amministrazioni competenti delle Parti. contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente convenzione nonché le domande d’iscrizione di questioni all’ordine del giorno delle sessioni del comitato. Il Consiglio informa di tali comunicazioni le autorità competenti delle Parti contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono parti contraenti.

6.

Il Consiglio convoca il comitato ad una data stabilita da quest’ultimo, anche a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso trasmette il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono Parti contraenti, almeno sei settimane prima della sessione del comitato.

7.

Su decisione del comitato, presa a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti dei membri, Stati o territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono Parti contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare alle sessioni del comitato da osservatori.

8.

Le proposte sono messe ai voti. Ogni Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate dal comitato a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

9.

Quando si applichi l’articolo 24 paragrafo 7, le unioni doganali o economiche, Parti contraenti della convenzione, dispongono, in caso di voto, unicamente di un numero di voti eguale al totale dei voti attribuibili ai loro membri che sono Parti contraenti della presente convenzione.

10.

Prima della chiusura della sessione il comitato adotta una relazione.

11.

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, nei casi appropriati si applica il regolamento interno del Consiglio, salvo decisione contraria del comitato.

Composizione delle controversie

Art. 23

1.

Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti.

2.

Qualsiasi controversia che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione.

3.

Le parti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione.

Firma, ratifica e adesione

Art. 24

1.

Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte contraente della presente convenzione:

  1. a)

    firmandola senza riserva di ratifica;

  2. b)

    depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure

  3. c)

    aderendovi.

2.

La presente convenzione è aperta alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o durante le sessioni del Consiglio nel corso delle quali è stata adottata o, successivamente, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo tale data la convenzione resta aperta alla loro adesione.

3.

Ogni Stato o governo di un territorio doganale distinto, proposto da una Parte contraente ufficialmente incaricata dello svolgimento delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nel condurre le proprie relazioni commerciali, non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, che abbia ricevuto in proposito un invito dal depositario a richiesta del comitato di gestione, può diventare Parte contraente della presente convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.

4.

Ogni membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 precisa, nel momento in cui firma senza riserva di ratifica, di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, gli allegati che accetta, rimanendo inteso che è tenuto ad accettare l’allegato A e almeno un altro allegato. Esso può successivamente notificare al depositario di accettare un altro o altri allegati.

5.

Le Parti contraenti che accettino un nuovo allegato che il comitato di gestione decide di incorporare nella presente convenzione lo notificano al depositario conformemente al paragrafo 4.

6.

Le Parti contraenti notificano al depositario le condizioni d’applicazione o le informazioni richieste a norma dell’articolo 8 dell’articolo 24, paragrafo 7, dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell’allegato A e dell’articolo 4 dell’allegato E. Esse notificano anche qualsiasi cambiamento intervenuto nell’applicazione di tali disposizioni.

7.

Ogni unione doganale o economica può, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4, diventare Parte contraente della presente convenzione. Siffatta unione doganale o economica informa il depositario delle sue competenze in relazione alle materie contemplate dalla presente convenzione. Tale unione doganale o economica, Parte contraente della presente convenzione, esplica, per le questioni di sua competenza e a proprio nome, i diritti e si assume le responsabilità che la presente convenzione conferisce ai suoi membri, Parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, detti membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti individualmente, neppure il diritto di voto.

Depositario

Art. 25

1.

La presente convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

2.

Il depositario:

  1. a)

    riceve i testi originali della presente convenzione e provvede alla loro custodia;

  2. b)

    predispone copie certificate conformi ai testi originali della presente convenzione e le trasmette ai membri e alle unioni doganali o economiche di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 7;

  3. c)

    riceve qualsiasi firma con o senza riserva di ratifica, ratifica o adesione alla presente convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, le notifiche e comunicazioni relative alla presente convenzione;

  4. d)

    controlla che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente convenzione siano fatti nella debita forma e, all’occorrenza, provvede a farlo presente alla Parte in causa;

  5. e)

    notifica alle Parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari, ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente convenzione e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

    1. –

      le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni di allegati di cui all’articolo 24 della presente convenzione;

    2. –

      i nuovi allegati che il comitato di gestione decide d’incorporare nella convenzione;

    3. –

      la data in cui la presente convenzione e ciascuno dei suoi allegati entrano in vigore conformemente all’articolo 26;

    4. –

      le notifiche ricevute conformemente agli articoli 24, 29, 30 e 32;

    5. –

      le denunzie ricevute conformemente all’articolo 31;

    6. –

      gli emendamenti ritenuti accettati conformemente all’articolo 32 e la data della loro entrata in vigore.

3.

Quando insorga una controversia tra una Parte contraente e il depositario riguardo all’esplicazione delle mansioni di quest’ultimo, il depositario o la Parte in causa deve informare le altre Parti contraenti e i firmatari o, all’occorrenza, il Consiglio.

Entrata in vigore

Art. 26

1.

La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 7, hanno firmato la presente convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

2.

Nei confronti di qualsiasi Parte contraente che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche hanno o firmato la convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte contraente ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

3.

Qualsiasi allegato della presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque membri o unioni doganali o economiche lo hanno accettato.

4.

Nei confronti di qualsiasi Parte contraente che accetti un allegato dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche l’hanno accettato, tale allegato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte contraente ha notificato la propria accettazione. Tuttavia, nessun allegato entra in vigore nei confronti di una Parte contraente prima che la convenzione stessa sia entrata in vigore nei confronti di tale Parte contraente.

Disposizione abrogativa

Art. 27

All’entrata in vigore di un allegato della presente convenzione recante una disposizione abrogativa, tale allegato abroga e sostituisce le convenzioni o le disposizioni delle convenzioni che formano oggetto della disposizione abrogativa negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.

Convenzione e allegati

Art. 28

1.

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione gli allegati in vigore nei confronti di una Parte contraente costituiscono parte integrante della convenzione; per quanto riguarda tale Parte contraente, qualsiasi riferimento alla convenzione si applica anche, di conseguenza, a tali allegati.

2.

Ai fini della votazione in seno al comitato di gestione si considera che ogni allegato costituisca una convenzione separata.

Riserve

Art. 29

1.

Si ritiene che ogni Parte contraente che accetti un allegato ne accetti tutte le disposizioni, a meno che non notifichi al depositario, al momento dell’accettazione del predetto allegato o in un secondo tempo, la disposizione o le disposizioni su cui formula riserve, quando tale possibilità sia prevista nell’allegato in causa, indicando le disparità esistenti tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e le disposizioni in oggetto.

2.

Ogni Parte contraente esamina, almeno ogni cinque anni, le disposizioni su cui ha formulato riserve, raffrontandole alle disposizioni della propria legislazione nazionale, e notifica al depositario i risultati di tale esame.

3.

Ogni Parte contraente che abbia formulato riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle, in toto o in parte, dandone notifica al depositario e indicando la data in cui tali riserve vengono sciolte.

Estensione territoriale

Art. 30

1.

Ogni Parte contraente può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell’adesione, o in un secondo tempo, notificare al depositario che la presente convenzione si estende all’insieme o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali sono soggette alla sua responsabilità. Tale notifica ha efficacia tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la convenzione non può applicarsi ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte contraente interessata.

2.

Ogni Parte contraente che abbia notificato, in applicazione del paragrafo 1, che la presente convenzione si estende a un territorio le cui relazioni internazionali sono soggette alla sua responsabilità, può notificare al depositario, alle condizioni di cui all’articolo 31, che tale territorio cessa di applicare la convenzione.

Denunzia

Art. 31

1.

La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in qualsiasi momento dopo la data della sua entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26.

2.

La denunzia è notificata a mezzo di strumento scritto depositato presso il depositario.

3.

La denunzia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denunzia.

4.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche per quanto riguarda gli allegati della convenzione; ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26, annullare l’accettazione di uno o più allegati. Si ritiene che la Parte contraente che annulla l’accettazione di tutti gli allegati abbia denunziato la convenzione. Inoltre, si ritiene che la Parte contraente che annulla l’accettazione dell’allegato A, pur continuando ad accettare gli altri, abbia denunziato la convenzione.

Procedura modificativa

Art. 32

1.

Il comitato di gestione, riunito alle condizioni di cui all’articolo 22, può raccomandare emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati.

2.

Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal depositario alle Parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari e ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente convenzione.

3.

Ogni raccomandazione di emendamento comunicata conformemente al paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti nel termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di dodici mesi che segue la data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora in tale periodo una Parte contraente non abbia notificato al depositario obiezioni alla predetta raccomandazione di emendamento.

4.

Se un’obiezione alla raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una Parte contraente prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui al paragrafo 3, si reputa che l’emendamento non sia stato accettato e rimane privo di effetti.

5.

Ai fini della notifica di un’obiezione, si reputa che ogni allegato costituisca una convenzione separata.

Accettazione degli emendamenti

Art. 33

1.

Si reputa che ogni Parte contraente che ratifichi la presente convenzione o vi aderisca abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

2.

Si reputa che ogni Parte contraente che accetti un allegato abbia accettato gli emendamenti di tale allegato entrati in vigore alla data in cui ha notificato al depositario la propria accettazione, salvo il caso in cui abbia formulato riserve conformemente alle disposizioni dell’articolo 29.

Registrazione e testi autentici

Art. 34

Conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1 la presente convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del depositario.

  1. RS 0.120

Allegati

  • Allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (Carnet ATA, Carnet CPD)
  • Modello di carnet ATA
  • Modello di Carnet CPD
  • Allegato relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • Allegato relativo al materiale professionale
  • Materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione
  • Materiale cinematografico
  • Altro materiale
  • Allegato relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale
  • Lista delle merci conformemente all’articolo 2, lettera g)
  • Disposizioni relative alla marcatura dei contenitori
  • Allegato relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione
  • Allegato relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali
  • Lista illustrativa
  • Lista illustrativa
  • Lista illustrativa
  • Allegato relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi
  • Lista illustrativa
  • Lista illustrativa
  • Allegato relativo al materiale di propaganda turistica
  • Lista illustrativa
  • Allegato relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero
  • Allegato relativo alle merci importate a fini umanitari
  • Allegato concernente i mezzi di trasporto
  • Allegato relativo agli animali
  • Lista di cui all’articolo 2
  • Allegato relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all’importazione
  • Svizzera

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 24.09.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).