Art. I
È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».

Nessun progetto di revisione in corso.
I Governi firmatari della presente Convenzione, considerando l’opportunità di assicurare ai loro regimi doganali la massima concordanza e uniformità e, sopra tutto di studiare i problemi inerenti allo sviluppo e al progresso della tecnica doganale, nonché la legislazione che vi si riferisce, convinti che il promovimento tra i Governi della cooperazione in queste materie, tenuto conto dei fattori economici e della tecnica doganale che essa comporta, sarebbe vantaggioso per il commercio internazionale, hanno convenuto quanto segue:
È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».
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Sono Membri del Consiglio:
le Parti Contraenti della presente Convenzione;
il Governo di qualsiasi territorio doganale autonomo per quanto concerne le sue relazioni commerciali estere, proposto dalla Parte Contraente che ha la responsabilità ufficiale dei suoi rapporti diplomatici, la cui ammissione come membro a sé sia accetta al Consiglio.
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Il Governo di un territorio doganale autonomo, che sia Membro a sé del Consiglio in virtù del precedente paragrafo a (ii), cesserà di esserlo dal momento in cui la Parte Contraente che assume la responsabilità ufficiale delle sue relazioni diplomatiche ne avrà notificato il recesso.
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Ogni Membro del Consiglio nomina uno o più delegati supplenti che ve lo rappresentino. Questi delegati possono essere assistiti da consiglieri.
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Il Consiglio può ammettere nel suo seno, come osservatori, rappresentanti di paesi non membri o di organizzazioni internazionali.
Il Consiglio è incaricato:
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di studiare tutti i problemi relativi alla cooperazione doganale che le Parti Contraenti, conformemente agli scopi generali della presente Convenzione, hanno convenuto di promuovere;
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di esaminare gli aspetti tecnici dei regimi doganali e i fattori economici che vi si connettono allo scopo di proporre ai suoi Membri i mezzi pratici per conseguire la maggior concordanza e uniformità possibile;
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di elaborare progetti di convenzione e modificazioni di convenzioni, e di raccomandarne l’adozione ai Governi interessati;
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di fare raccomandazioni per assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle convenzioni conchiuse in seguito ai suoi lavori, come pure della Convenzione concernente la Nomenclatura per la Classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali1 e della Convenzione sul Valore doganale delle Merci2, elaborate dal Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, e di esercitare a tale scopo le funzioni che gli fossero espressamente assegnate dalle disposizioni di dette Convenzioni;
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di raccomandare, come organo di conciliazione, il componimento delle controversie che potessero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione delle Convenzioni indicate nel precedente paragrafo d, conformemente alle disposizioni di dette Convenzioni; le Parti interessate potranno, di comune intesa, impegnarsi anticipatamente ad accettare le raccomandazioni del Consiglio;
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di assicurare la diffusione delle informazioni concernenti la legislazione e la tecnica doganale;
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di fornire ai Governi interessati, d’ufficio o a loro domanda, informazioni e pareri sulle questioni doganali che si riferiscono agli scopi generali della presente Convenzione e di fare raccomandazioni in proposito;
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di cooperare con le altre organizzazioni intergovernative in questioni di sua competenza.
I Membri del Consiglio forniranno a quest’ultimo, quando ne sono richiesti, le informazioni e la documentazione necessarie all’adempimento della sua missione; tuttavia, nessun Membro del Consiglio sarà tenuto a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione ostacolasse l’applicazione della legge, fosse contraria all’interesse pubblico o pregiudicasse i legittimi interessi commerciali d’aziende pubbliche o private.
Il Consiglio è assistito da un Comitato tecnico permanente e da un Segretario generale.
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Il Consiglio elegge ogni anno tra i delegati il suo Presidente e almeno due Vicepresidenti;
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adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri;
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istituisce un Comitato per la Nomenclatura conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente la Nomenclatura per la classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali1 e un Comitato per il Valore conformemente alle disposizioni della Convenzione sul Valore doganale delle Merci2. Esso può inoltre istituire quegli altri comitati che stima necessari per l’esecuzione delle Convenzioni indicate nell’articolo III, lettera d, o per qualsiasi altro scopo che rientra nelle sue competenze;
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delimita i compiti assegnati al Comitato tecnico permanente e i poteri che gli delega;
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approva il bilancio annuale, controlla le spese e impartisce al Segretariato generale le necessarie direttive concernenti le sue finanze.
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La sede del Consiglio è stabilita a Bruxelles;
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il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati istituiti dal Consiglio, possono riunirsi altrove se il Consiglio lo decide;
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il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno; esso terrà la sua prima riunione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
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Ogni Membro del Consiglio dispone di un voto, tuttavia nessun Membro può partecipare alla votazione sulle questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle Convenzioni in vigore, indicate nell’articolo III, lettera d, che precede, se queste non gli sono applicabili, né sugli emendamenti a tali convenzioni;
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con riserva dell’articolo VI, lettera b, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti che dispongono del voto deliberativo. Il Consiglio può validamente pronunciarsi su una questione soltanto se sono rappresentati più della metà dei membri con voto deliberativo in materia.
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Il Consiglio allaccia con le Nazioni Unite, con i loro organi principali e sussidiari, con le loro istituzioni specializzate e con tutti gli altri organismi intergovernativi, le relazioni atte ad assicurare la collaborazione nel proseguimento delle loro rispettive missioni;
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il Consiglio può conchiudere accordi che facilitino le consultazioni e la cooperazione con le organizzazioni non governative che hanno interesse alle questioni di sua competenza.
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Il Comitato tecnico permanente si compone dei rappresentanti dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio può designare un delegato e uno o più delegati supplenti che lo rappresentino nel Comitato.
I rappresentanti sono funzionari specializzati in questioni di tecnica doganale. Essi possono essere assistiti da periti;
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il Comitato tecnico permanente si riunisce almeno quattro volte l’anno.
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Il Consiglio nomina il Segretario generale e un Segretario generale aggiunto, e ne determina le loro attribuzioni, i loro obblighi, il loro ordinamento e la durata delle loro funzioni;
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il segretario generale nomina il personale amministrativo del Segretariato generale. L’effettivo e l’ordinamento di questo personale devono essere approvati dal Consiglio.
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Ciascun Membro del Consiglio assume le spese della sua delegazione al Consiglio, al Comitato tecnico permanente e ai comitati istituiti dal Consiglio;
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le spese del Consiglio sono sostenute dai suoi Membri e ripartite secondo una tavola fissata dal Consiglio;
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il Consiglio può sospendere il diritto di voto a ogni Membro che nel termine di tre mesi dalla notificazione dell’ammontare della sua contribuzione non abbia adempito i suoi obblighi pecuniari;
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ogni Membro del Consiglio è tenuto a versare per intero la sua quota parte annua alle spese dell’esercizio durante il quale è divenuto Membro del Consiglio, come anche dell’esercizio durante il quale la sua disdetta è divenuta definitiva.
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Sul territorio di ciascun Membro il Consiglio gode della capacità giuridica necessaria all’esercizio delle sue funzioni come è definita nell’Allegato alla presente Convenzione;
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il Consiglio, i rappresentanti dei suoi Membri, i consiglieri e i periti designati a coadiuvarli, e i funzionari del Consiglio godono dei privilegi e delle immunità contemplate in detto Allegato;
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quest’ultimo costituisce parte integrante della presente Convenzione e qualsiasi riferimento alla Convenzione deve intendersi come riferito anche all’Allegato.
Le Parti Contraenti accettano le disposizioni del Protocollo concernente il Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, aperto alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione. Nel fissare la tavola delle contribuzioni, prevista nell’articolo XII, lettera b, il Consiglio terrà conto della partecipazione dei suoi Membri al Gruppo di Studi.
La presente Convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 marzo 1951.
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La presente Convenzione sarà ratificata;
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gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale.
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La presente Convenzione entra in vigore non appena sette dei Governi firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione;
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per i Governi firmatari che depositano ulteriormente i loro strumenti di ratificazione, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso del deposito.
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I Governi degli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione vi possono aderire a contare dal 1° aprile 1951;
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gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale;
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la presente Convenzione entra in vigore per ogni Governo che vi avrà aderito il giorno del deposito del loro strumento di adesione ma non prima della data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto dispone l’articolo XVII, lettera a.
La presente Convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato ma ogni Parte Contraente può disdirla in ogni tempo cinque anni dopo la sua entrata in vigore fissata nell’articolo XVII, lettera a. La disdetta avrà effetto allo spirare del termine di un anno dalla data in cui il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne avrà ricevuto la notificazione; questo la comunicherà a tutti i Governi firmatari o aderenti, e al Segretario generale.
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Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
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la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l’accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell’avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
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l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d’accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
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entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l’emendamento stesso.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.02.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).