Législation

Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945

RS 0.120 · 111 articoli

Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (RS 0.120) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (111 articoli)

Art. 1

I fini delle Nazioni Unite sono: 1.  Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le a…

Art. 2

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi: 1.  L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 2.  I…

Art. 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Uni…

Art. 4

(1)  Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a far…

Art. 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assem…

Art. 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.…

Art. 7

(1)  Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, e…

Art. 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).