Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale, ordina:
L’accredito conformemente all’articolo 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionaleè riportato alle voci «Investimenti» (attivi) e «Capitale AVS» (passivi) del bilancio del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
L’importo accreditato figura nell’allegato al bilancio unitamente alla somma dei redditi annuali successivamente conseguiti investendolo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.