Législation

Ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla devoluzione all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale

RS 951.191Non più in vigoreStato 01.03.20073 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale, ordina:

Art. 1

L’accredito conformemente all’articolo 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull’impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionaleè riportato alle voci «Investimenti» (attivi) e «Capitale AVS» (passivi) del bilancio del Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 2

L’importo accreditato figura nell’allegato al bilancio unitamente alla somma dei redditi annuali successivamente conseguiti investendolo.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2007. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).