Législation

Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)

RS 950.11 · 112 articoli

OSerFi (RS 950.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (112 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per: a. una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente; b. l’offerta di valori mobiliari e altri strumenti finanziari.…

Art. 2, Campo d’applicazione territoriale per i servizi finanziari

(art. 3 lett. c e d LSerFi) 1 La presente ordinanza si applica ai servizi finanziari forniti a titolo professionale in Svizzera o a clienti in Svizzera. 2 Non si considerano…

Art. 3, Definizioni

(art. 3 lett. a, b, c, d, g e h nonché art. 93 LSerFi) 1 Non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera a LSerFi le pretese derivanti da un contratto di conto corrente o di deposito riguardanti…

Art. 4, Classificazione dei clienti

(art. 4 LSerFi) 1 Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente, per questo patrimonio, nella categoria che offre la maggiore protezione dei clienti. 2…

Art. 5, Patrimonio computabile in caso di opting-out

(art. 5 cpv. 2 LSerFi) 1 Nel patrimonio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente p…

Art. 6, Informazione sul fornitore di servizi finanziari

(art. 8 cpv. 1 LSerFi) 1 I fornitori di servizi finanziari forniscono le indicazioni necessarie per i contatti, segnatamente l’indirizzo. 2 I fornitori di servizi finanziari sottoposti…

Art. 7, Informazione sul servizio finanziario e sugli strumenti finanziari

(art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a LSerFi) 1 L’informazione sul servizio finanziario contiene indicazioni su: a. il tipo di servizio finanziario, le sue caratteristiche essen…

Art. 8, Informazione sui costi

(art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi) 1 L’informazione sui costi contiene in particolare indicazioni sui costi unici e ricorrenti del servizio finanziario e sui costi che si devono sostenere per l’acquisto o l’alienaz…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).