Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Servizio di accreditamento svizzero (SAS).1
2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).
- RS 172.041.1
Art. 1aObbligo di pagare gli emolumenti1
1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell’accreditamento deve pagare un emolumento.2
2 L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.
- Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5757).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).
Il SAS1 può riscuotere i seguenti supplementi:
- a.
fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d’urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
- b.
fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 I disborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente.
2 Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.
3 In caso di riutilizzazione di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richiedenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).
Il SAS informa anticipatamente la persona assoggettata circa l’ammontare delle spese presumibili.
Art. 5Fatture parziali
1 Per lavori di lunga durata il SAS può fatturare prestazioni parziali.
2 Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.
3 In caso di morosità l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 6Emolumenti secondo il tempo impiegato1
La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a:
| franchi |
- a.
per il personale del settore amministrativo
| 140.– |
- b.
per i periti principali del settore accreditamento
| 235.– |
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).
Art. 7Emolumento d’iscrizione
1 Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento d’iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, documentazione, informazioni).1
2 L’emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.
3 In caso d’interruzione della procedura d’accreditamento è addebitato l’intero emolumento d’iscrizione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3463).
Art. 8Emolumento annuo1
1 Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati il SAS riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:
- a.
l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati;
- b.
la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero;
- c.
il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.
2Ammontare dell’emolumento annuo per:
| franchi |
|---|
- a.
i laboratori di prova tipo A
| 2400.– |
- b.
i laboratori di prova tipo B
| 3100.– |
- c.
i laboratori di prova tipo C
| 3800.– |
- d.
| 2400.– |
- e.
i laboratori medici tipo A
| 2400.– |
- f.
i laboratori medici tipo B
| 3100.– |
- g.
i laboratori medici tipo C
| 3800.– |
- h.
i produttori di materiali di riferimento
| 3800.– |
- i.
gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo A
| 3100.– |
- j.
gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo B
| 3800.– |
- k.
gli organismi di ispezione
| 3800.– |
- l.
gli organismi di certificazione di sistemi di gestione
| 3800.– |
e per ciascun certificato valido supplementare dell’organismo di certificazione di sistemi di gestione
| 10.– |
- m.
l’organismi di certificazione di persone
| 3800.– |
- n.
gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi
| 3800.– |
- o.
| 3800.– |
- p.
gli organismi di validazione e verifica
| 3800.– |
3 Se un organismo accreditato dispone di diversi sedi, è riscosso un emolumento annuo di 500 franchi per ogni sede aggiuntiva.
4 Se l’accreditamento viene sospeso ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD), gli emolumenti annuali sono fatturati integralmente.
5 In caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accreditamento gli emolumenti per l’anno corrente sono riscossi pro rata temporis. Devono essere pagati entro 60 giorni dalla rinuncia dell’accreditamento o dal passaggio in giudicato della revoca.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).
- RS 946.512
Art. 8aAdeguamento degli emolumenti e dei tipi di accreditamento1
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può adeguare, all’inizio dell’anno successivo, gli emolumenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 all’indice nazionale dei prezzi al consumo, a condizione che questi ultimi abbiano subìto un rincaro di almeno il 5 per cento dall’ultimo adeguamento.
2 Può adeguare i tipi di accreditamento elencati all’articolo 8 capoverso 2 ai tipi di accreditamento elencati nell’allegato 2 OAccD2 e fissare gli emolumenti annui per i nuovi tipi di accreditamento.
- Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 649).
- RS 946.512
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.