Législation

Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)

OROPSRS 946.39In vigoreStato 01.01.202454 articoli

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  • RU 2023 86atto di base Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l’adeguamento di atti normativi connessi a tale modificain vigore il 01.01.2024
    abrogato: art. 13, 31, 36 · modificato: art. 44
  • RU 2016 4959in vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 1, 4, 6, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 · introdotto: art. 31a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–3
  2. Capitolo 2: Prodotti d’origine4–16
  3. Capitolo 3: Requisiti territoriali17–20
  4. Capitolo 4: Prove dell’origine21–38d
  5. Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative39–46
  6. Capitolo 6: Disposizioni finali47–49

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Principio

1

 Le preferenze tariffali secondo l’ordinanza del 16 marzo 20071 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:

  1. a.

    le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all’allegato 1 di detta ordinanza;

  2. b.

    sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3);

  3. c.

    all’importazione sono presentate le corrispondenti prove dell’origine (cap. 4); e

  4. d.

    i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell’origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5).

2

 Le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell’origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell’Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l’UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.2

  1. RS 632.911
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile:

  1. a.

    nel territorio doganale della Svizzera, compresi il Principato del Liechtenstein1 e il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein2, (Svizzera); e

  2. b.

    agli scambi con i Paesi e territori beneficiari3 (designati qui appresso Paesi beneficiari).

  1. Cfr. RS 0.631.112.514
  2. Cfr. RS 0.631.112.136
  3. Cfr. RS 632.911, all. 1

Art. 3Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o procedimenti specifici;

  2. b.

    materiali: ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;

  3. c.

    prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;

  4. d.

    merci: sia i materiali sia i prodotti;

  5. e.

    valore in dogana: il valore determinato conformemente all’Accordo del 15 aprile 19941 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

  6. f.

    prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell’impresa del quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del prodotto;

  7. g.

    valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell’importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato;

  8. h.

    capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19832 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»);

  9. i.

    classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione del Sistema armonizzato;

  10. j.

    invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati dall’esportatore al destinatario con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un’unica fattura.

  1. RS 0.632.20, all. 1A.9
  2. RS 0.632.11

Capitolo 2: Prodotti d’origine

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4Criteri d’origine

1

 Sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario i prodotti:

  1. a.

    ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese;

  2. b.

    ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 6.

2

 I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.

3

 Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati.

4

 Per quanto l’UE1, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine dell’UE2, della Norvegia3 e della Turchia di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7.

5

 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell’UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l’articolo 19 si applica per analogia.4

6

 Il capoverso 4 si applica a condizione che l’UE, la Norvegia e la Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Cfr. RS 0.632.401.021
  3. Cfr. RS 0.632.315.981
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 5Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera:

  1. a.

    i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

  2. b.

    i prodotti vegetali ivi raccolti;

  3. c.

    gli animali vivi, ivi nati e allevati;

  4. d.

    i prodotti ivi ottenuti da animali vivi o da animali macellati ivi nati e allevati;

  5. e.

    i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

  6. f.

    i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;

  7. g.

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera;

  8. h.

    le merci fabbricate a bordo delle navi-fabbrica battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera g;

  9. i.

    gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime;

  10. j.

    i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati;

  11. k.

    i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusivamente a sfruttare detta parte del fondale marino;

  12. l.

    le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a–k.

Art. 6Lavorazione o trasformazione sufficienti

1

 I prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato nella fabbricazione.1

2

 Per i prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato figuranti nelle colonne 1 e 2 dell’elenco dell’appendice 1, invece delle condizioni di cui al capoverso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detto elenco.

3

 I prodotti non originari di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempiute le condizioni di cui alla colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1.2

4

 Se nella colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, è preso in considerazione il valore in dogana dei materiali importati da Paesi terzi nel Paese beneficiario o in Svizzera.3

5

 In deroga ai capoversi 1–3 è lecito utilizzare materie non originarie nella fabbricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono fatti salvi i prodotti di cui ai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato.

6

 I capoversi 1–4 sono applicati fatto salvo l’articolo 7.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 7Lavorazione o trasformazione insufficienti

1

 Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall’adempimento o meno dell’articolo 6 capoversi 1–4:

  1. a.

    trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l’immagazzinamento;

  2. b.

    la scomposizione e composizione di confezioni;

  3. c.

    il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

  4. d.

    la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

  5. e.

    semplici operazioni di pittura e lucidatura;

  6. f.

    la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

  7. g.

    le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, nonché la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

  8. h.

    la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

  9. i.

    l’affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;

  10. j.

    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

  11. k.

    le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

  12. l.

    l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

  13. m.

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

  14. n.

    la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;

  15. o.

    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

  16. p.

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a–o;

  17. q.

    la macellazione di animali.

2

 Ai fini del capoverso 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciale, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. Pertanto, una semplice miscela non contempla reazioni chimiche.

Art. 8Unità da prendere in considerazione

1

 L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.

2

Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classificato in un’unica posizione costituisce quale complesso l’unità da prendere in considerazione nella determinazione dell’origine.

3

 Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

4

 Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell’origine essi sono trattati come il prodotto.

Art. 9Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi

Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme a un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo senza essere fatturati a parte sono considerati come formanti un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10Assortimenti di merci

1

 Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine se tutte le parti componenti sono prodotti d’origine.

2

 Un assortimento di merci composto da prodotti d’origine e prodotti non d’origine è considerato tuttavia prodotto d’origine se il valore dei prodotti che non sono d’origine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento di merci.

Art. 11Elementi neutri

Nella determinazione del carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

  1. a.

    energia e combustibili;

  2. b.

    impianti e attrezzature;

  3. c.

    macchine e attrezzi;

  4. d.

    merci che non entrano o non sono destinate ad entrare, nella composizione finale del prodotto.

Art. 12Separazione contabile

1

 Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali svizzere possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nella Svizzera secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un Paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

2

 Le autorità doganali svizzere possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al capoverso 1 a condizioni da essi ritenute appropriate.

3

 L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al capoverso 1 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari della Svizzera» è identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte. Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore in Svizzera.

4

 Il beneficiario del metodo di cui al capoverso 1 rilascia la documentazione comprovante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie della Svizzera o ne chiede il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali svizzere, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

5

 Le autorità doganali svizzere controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al capoverso 1 è utilizzata. Esse possono ritirare l’autorizzazione se il beneficiario:

  1. a.

    fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione, o

  2. b.

    non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente ordinanza.

Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali

Art. 13Concessione del cumulo regionale

1

 La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo regionale se:

  1. a.

    il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una pertinente domanda;

  2. b.

    il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale;

  3. c.

    ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le condizioni per la collaborazione amministrativa;

  4. d.

    il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l’adempimento dei presupposti di cui alle lettere a–c.

2

 ...1

3

 I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale e ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell’appendice 6.

  1. Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

Art. 14Cumulo regionale

1

 I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese appartenente a un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d’origine di questo Paese.

2

 Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese appartenente a un gruppo regionale è un prodotto d’origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto.

3

 I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce non originaria.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 15Determinazione del Paese d’origine

1

 Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l’origine del Paese in cui è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che:

  1. a.

    il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e

  2. b.

    la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all’articolo 7.

2

 Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d’origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione presentano il valore in dogana più elevato.

3

 Per valore aggiunto s’intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.

4

 I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subito in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l’origine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.

Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi meno sviluppati

Art. 16

1

 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie nei Paesi beneficiari, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può autorizzare, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l’allegato 1, colonne C e D dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sulle preferenze tariffali. A tal fine, il Paese beneficiario in questione presenta una domanda alla Svizzera.2

2

 Nell’esame delle domande si tiene conto in particolare:

  1. a.

    dei casi in cui l’applicazione delle regole d’origine comprometterebbe sensibilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interessato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività;

  2. b.

    dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un’industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d’origine e nei quali una deroga che favorisse l’attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette regole in fasi successive;

  3. c.

    dell’incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupazione.

3

 Per facilitare l’esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare:

  1. a.

    la denominazione del prodotto finito;

  2. b.

    la natura e il quantitativo dei materiali non originari;

  3. c.

    il processo di fabbricazione;

  4. d.

    il valore aggiunto;

  5. e.

    il personale impiegato nell’impresa interessata;

  6. f.

    il volume delle esportazioni previste nella Svizzera;

  7. g.

    le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;

  8. h.

    la giustificazione della durata richiesta.

4

 Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1–3.

  1. RS 632.911
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Capitolo 3: Requisiti territoriali

Art. 17Principio di territorialità

1

 Le condizioni di cui al capitolo 2 per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.

2

 Si considera che l’acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È fatto salvo l’articolo 18.

3

 Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.

4

 Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 6.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 18Reimportazione di merce

La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest’ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata:

  1. a.

    è la stessa di quella che è stata esportata; e

  2. b.

    nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.

Art. 19Condizioni di trasporto1

1

 Il prodotto originario per cui è richiesta l’imposizione preferenziale deve corrispondere al prodotto esportato dal Paese beneficiario. Prima che venga imposto il tasso preferenziale, il prodotto non può essere alterato né, in qualsivoglia misura, modificato. Sono ammesse soltanto le lavorazioni e le trasformazioni necessarie a garantirne la conservazione.

2

 L’apposizione di marchi, etichette o sigilli oppure l’aggiunta di documenti sono ammesse soltanto se necessarie all’adempimento delle prescrizioni nazionali della Svizzera.

3

 Il capoverso 1 si applica per analogia ai prodotti originari importati in un Paese beneficiario ai fini del cumulo secondo gli articoli 26 e 33.

4

 L’immagazzinamento dei prodotti e lo scaglionamento degli invii in un Paese di transito sono ammessi soltanto se al suo interno le merci rimangono sotto vigilanza doganale.

5

 Per verificare che siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–4, le autorità doganali svizzere possono richiedere che vengano presentati i documenti di trasporto, prove effettive o concrete oppure un’attestazione delle autorità doganali del Paese di transito.

6

 I prodotti originari di un Paese appartenente a un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese del medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 20Esposizioni

1

 I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e in seguito venduti in vista dell’importazione in Svizzera beneficiano delle preferenze tariffali al momento dell’importazione, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni necessarie per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali svizzere sia provato che:1

  1. a.

    l’esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell’esposizione;

  2. b.

    l’esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;

  3. c.

    i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all’esposizione; e

  4. d.

    dal momento in cui furono inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2

 Alle autorità doganali svizzere deve essere presentato un certificato d’origine modulo A o una dichiarazione d’origine. Devono esservi indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.2

3

 Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Capitolo 4: Prove dell’origine

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21Modelli di prove dell’origine1

1

 Al momento dell’importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere:

  1. a.

    un certificato d’origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;

  2. b.

    un certificato d’origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’UE, della Norvegia o della Turchia sulla base di un certificato d’origine modulo A rilasciato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario;

  3. c.

    una dichiarazione d’origine allestita in un Paese beneficiario secondo l’appendice 3;

  4. d.

    una dichiarazione d’origine sostitutiva allestita nell’UE, in Norvegia o in Turchia secondo l’appendice 3; oppure

  5. e.

    una dichiarazione su fattura secondo l’articolo 38b.

2

 Al momento dell’esportazione di prodotti originari della Svizzera destinati, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, a un’ulteriore lavorazione o trasformazione in un Paese beneficiario, deve essere allestita una dichiarazione d’origine in conformità con l’appendice 3.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 22Rinuncia alla prova dell’origine

1

 I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell’origine, sempre che si tratti d’importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2

 Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni:

  1. a.

    di tipo occasionale;

  2. b.

    che consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari;

  3. c.

    la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale dell’importazione.

3

 Il valore complessivo di questi prodotti non deve superare i 900 franchi a invio.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 23Discordanze e vizi di forma

1

 In caso di esigue discordanze tra i dati della prova dell’origine e quelli contenuti in altri documenti d’invio, la prova dell’origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest’ultima si riferisce ai prodotti in questione.1

2

 Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell’origine non implicano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l’esattezza dei dati che vi sono contenuti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Sezione 2: Certificati d’origine modulo A

Art. 24Domanda e rilascio

1

 Il certificato d’origine modulo A è rilasciato dall’organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell’esportatore o del suo rappresentante.

2

 Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d’origine modulo A.

3

 La casella 11 del modulo è riservata all’organo governativo competente. Quest’ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev’essere autografa.

Art. 25Compilazione del modulo

1

 Il modulo dev’essere compilato completamente, in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.

2

 Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello.

3

 Il Paese d’importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera. È ammesso anche iscrivere «Unione europea», il nome di uno Stato membro dell’UE, «Norvegia» o «Turchia». La firma dell’esportatore o del suo rappresentante deve essere autografa.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 26Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia1

1

 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d’origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione su fattura o della dichiarazione d’origine.

2

 In questi casi, i certificati d’origine modulo A devono recare nella casella 4, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 27Autenticazione e rilascio del certificato d’origine

Il certificato d’origine è autenticato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all’esportatore se:

  1. a.

    è compilato correttamente;

  2. b.

    l’organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei prodotti e l’esattezza dei dati iscritti nel modulo;

  3. c.

    l’esportazione dei prodotti d’origine è realmente effettuata o assicurata; e

  4. d.

    serve quale prova per la concessione di preferenze tariffali.

Art. 28Termine per la presentazione

1

 Il certificato d’origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono all’imposizione, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell’organo governativo competente del Paese beneficiario.

2

 Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d’origine presentati tardivamente se:

  1. a.

    non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circostanze straordinarie; o

  2. b.

    i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del termine.

Art. 29Rilascio a posteriori

1

 Se in seguito a errori od omissioni commesse senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell’esportazione, il certificato d’origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l’esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera dei dati esigibili secondo l’articolo 44 capoverso 1.1

2

 L’organo governativo competente rilascia un certificato d’origine a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell’esportatore corrispondono a quelle dei documenti d’esportazione e se al momento dell’esportazione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d’origine modulo A.

3

 I certificati d’origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella 4 la nota «Délivré a posteriori» oppure «Issued retrospectively».2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 30Duplicato

1

 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d’origine, l’esportatore può chiedere un duplicato all’organo governativo competente, che lo rilascia sulla base della richiesta di certificato d’origine iniziale in suo possesso. Nel duplicato deve essere iscritta, nella casella 4, la menzione «Duplicata» oppure «Duplicate» e devono figurare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.1

2

 Per i duplicati, il termine di cui all’articolo 28 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 31Importazione con invii scaglionati

1

 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestito un certificato d’origine per ciascun invio.1

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

Art. 31aLimite temporale per l’impiego dei certificati d’origine modulo A1

1

 Il Paese beneficiario dichiara per scritto la data di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX). A partire da questa data, i certificati d’origine modulo A possono essere impiegati ancora per dodici mesi.

2

 Su richiesta del Paese beneficiario, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di sei mesi al massimo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Sezione 3: Dichiarazione d’origine

Art. 32Allestimento

1

 La dichiarazione d’origine di cui all’appendice 3 deve essere allestita dall’esportatore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari.

2

 La dichiarazione d’origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l’esportatore in questione e le relative merci.

3

 Per l’allestimento delle dichiarazioni d’origine vale quanto segue:

  1. a.

    deve essere allestita una dichiarazione d’origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica;

  2. b.

    l’esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.

Art. 33Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia

1

 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’esportatore del Paese beneficiario di un prodotto fabbricato con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia si basa sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 presentato dal fornitore dei materiali, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione d’origine.

2

 In questi casi, le prove dell’origine allestite sulla base del capoverso 1 devono recare, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.

Art. 34Termine di presentazione

1

 La dichiarazione d’origine deve essere presentata alle autorità doganali svizzere entro dodici mesi a partire dalla data di allestimento.

2

 Le autorità doganali svizzere possono accettare dichiarazioni d’origine presentate in ritardo se:

  1. a.

    non è stato possibile rispettare il termine a causa di circostanze eccezionali; oppure

  2. b.

    i prodotti ai quali si riferiscono sono stati consegnati prima della scadenza del termine.

Art. 35Allestimento a posteriori

La dichiarazione d’origine può essere allestita dopo l’esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 3 lettera b.

Art. 36Importazione con invii scaglionati

1

 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestita una dichiarazione d’origine per ciascun invio.

2

 ...1

  1. Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

Sezione 4 Dichiarazioni d’origine sostitutive per esportatori registrati e duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A

Art. 37Principio

1

 Gli esportatori registrati possono sostituire in qualsiasi momento i certificati d’origine modulo A e le dichiarazioni d’origine con una o più dichiarazioni d’origine se:

  1. a.

    i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e

  2. b.

    i certificati d’origine modulo A sono ripartiti presso l’ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.

2

 Possono essere rilasciate dichiarazioni d’origine sostitutive per prodotti originari di Paesi beneficiari che vengono riesportati nell’UE, in Norvegia o in Turchia.

3

 Gli articoli 32–36 si applicano per analogia alle dichiarazioni d’origine sostitutive.

Art. 38Allestimento di dichiarazioni d’origine sostitutive

1

 Le dichiarazioni d’origine sostitutive possono essere allestite soltanto da esportatori registrati.

2

 Nelle dichiarazioni d’origine sostitutive deve essere iscritta la menzione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement».

3

 Il riesportatore in Svizzera allestisce una o più dichiarazioni d’origine sostitutive in cui iscrive quanto segue:

  1. a.

    tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella dichiarazione d’origine rilasciata nel Paese beneficiario o nel certificato d’origine modulo A;

  2. b.

    la data in cui la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A sono stati rilasciati nel Paese beneficiario;

  3. c.

    i dati necessari in conformità con la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A rilasciati nel Paese beneficiario, inclusi i riferimenti a un eventuale cumulo;

  4. d.

    il nome, l’indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera;

  5. e.

    il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia; e

  6. f.

    la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d’origine sostitutiva.

4

 In caso di sostituzione di un certificato d’origine modulo A o di una dichiarazione d’origine, il riesportatore iscrive quanto segue nel certificato d’origine modulo A iniziale o nella dichiarazione d’origine:

  1. a.

    i dati relativi alla dichiarazione d’origine sostitutiva;

  2. b.

    il nome e l’indirizzo del riesportatore in Svizzera;

  3. c.

    il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia.

5

 Nelle dichiarazioni d’origine sostituite deve essere iscritta la menzione «Remplacé» oppure «Replaced».

Art. 38aRilascio di duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A

L’articolo 30 si applica per analogia ai duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A.

Sezione 5: Dichiarazione su fattura

Art. 38b

1

 Una dichiarazione su fattura può essere allestita da ciascun esportatore di un Paese beneficiario che non ha ancora concluso l’introduzione del sistema REX. La dichiarazione su fattura può essere allestita soltanto per invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari non è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.

2

 Per l’allestimento della dichiarazione su fattura vale inoltre quanto segue:

  1. a.

    la dichiarazione deve essere allestita dall’esportatore e recare la sua firma autografa;

  2. b.

    deve essere allestita in francese o in inglese utilizzando il testo di cui all’appendice 4;

  3. c.

    in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, l’articolo 26 si applica per analogia;

  4. d.

    l’esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario delle merci in questione;

  5. e.

    deve conservare una copia della dichiarazione e le prove dell’origine per almeno tre anni.

3

 L’articolo 28 si applica per analogia.

Sezione 6 Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale

Art. 38cEsportazioni in un Paese appartenente a un gruppo regionale da un altro Paese del medesimo gruppo regionale

La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese appartenente a un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presentando:

  1. a.

    un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;

  2. b.

    una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 38b; oppure

  3. c.

    una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’articolo 32.

Art. 38dEsportazioni in Svizzera da un Paese appartenente a un gruppo regionale

1

 La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera, nell’ambito del cumulo regionale, da un Paese appartenente a un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando:

  1. a.

    un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;

  2. b.

    una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’articolo 38b; oppure

  3. c.

    una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’articolo 32.

2

 Le prove dell’origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera sono presentate prove dell’origine valide in virtù dell’articolo 38c.

3

 I capoversi 1 e 2 si applicano indipendentemente dal fatto che il prodotto originario inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell’ultimo Paese esportatore.

Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative

Sezione 1: Assistenza amministrativa

Art. 39Controllo a posteriori di prove dell’origine

1

 Il controllo a posteriori delle prove dell’origine avviene per campionatura oppure ogni qualvolta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi circa l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati relativi all’origine dei prodotti in questione.1

2

 In entrambi i casi, le autorità doganali svizzere inviano una copia del certificato d’origine modulo A, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura all’organo governativo competente del Paese beneficiario o alla sua rappresentanza diplomatica in Svizzera. Qualora si tratti di un certificato d’origine sostitutivo modulo A o di una dichiarazione d’origine sostitutiva, le autorità doganali svizzere rinviano una copia alle autorità doganali del Paese di transito in cui sono stati rilasciati o allestiti il certificato d’origine sostitutivo o la dichiarazione d’origine sostitutiva.2

3

 Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell’origine unitamente agli altri documenti probanti.

4

 Le autorità doganali svizzere comunicano all’organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l’inesattezza dei dati figuranti nella prova dell’origine in questione.

5

 La risposta dell’organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell’origine la cui autenticità o esattezza è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi soddisfano le condizioni della presente ordinanza.3

6

 Qualora si tratti di certificati d’origine modulo A rilasciati secondo l’articolo 26, di dichiarazioni d’origine allestite secondo l’articolo 32 o di dichiarazioni su fattura allestite secondo l’articolo 38b capoverso 2 lettera c, occorre allegare alla risposta una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 40Termini e procedura

1

 Se le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta entro sei o, qualora si tratti di prove dell’origine sostitutive, otto mesi oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all’organo governativo competente del Paese beneficiario o alle autorità doganali del Paese di transito.1

2

 Se dopo quattro mesi dall’invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o sull’origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse.

3

 Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l’origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l’autenticità della prova d’origine, le preferenze doganali non sono concesse. L’autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.

4

 Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 41Imposizione provvisoria1

Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell’esito del controllo a posteriori di una prova dell’origine, i prodotti possono essere tassati provvisoriamente alla tariffa normale e immessi in libera pratica in Svizzera.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 42Controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti


Per il controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.

Art. 43Assistenza amministrativa per prove dell’origine rilasciate in Svizzera1

1

 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all’UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di dichiarazioni d’origine sostitutive e certificati d’origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.

2

 Esse prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché all’UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR.1, dichiarazioni su fattura e dichiarazioni d’origine rilasciati in Svizzera.

3

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia alla procedura e all’entità dell’assistenza amministrativa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Sezione 2: Cooperazione amministrativa

Art. 44Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli1

1

 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera quanto segue:

  1. a.

    i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio dei certificati d’origine modulo A;

  2. b.

    i facsimili d’impronta dei bolli utilizzati da detti organi per il rilascio dei certificati d’origine modulo A;

  3. c.

    i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d’origine.

2

 I Paesi beneficiari che rientrano nel Sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Svizzera, ma non in quello dell’UE o della Norvegia, comunicano alle autorità doganali svizzere il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la registrazione degli esportatori nel sistema REX e la gestione dei relativi dati. Tale autorità deve appartenere agli organi governativi del Paese beneficiario o agire sotto la responsabilità del governo.2

3

 I Paesi beneficiari che rientrano sia nel SPG della Svizzera sia in quello dell’UE comunicano all’UE il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la notifica dei dati secondo il capoverso 2.

4

 I Paesi beneficiari che rientrano nel SPG della Svizzera e nel SPG della Norvegia, ma non in quello dell’UE, comunicano alle autorità doganali svizzere o norvegesi i dati secondo il capoverso 2.3

5

 I Paesi beneficiari comunicano senza indugio alla Svizzera ogni modifica dei dati di cui ai capoversi 1 e 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

Art. 45Obblighi dei Paesi beneficiari

1

 La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l’origine delle merci, il rilascio di certificati d’origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni d’origine e la cooperazione amministrativa.1

2

 Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce spontaneamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.

3

 Al fine di garantire la corretta applicazione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera, i Paesi beneficiari assumono l’impegno di:

  1. a.

    porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro Paese, delle regole e delle procedure stabilite nella presente ordinanza, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;

  2. b.

    assicurare che le loro autorità competenti cooperino con le autorità doganali svizzere.

4

 La cooperazione di cui al capoverso 3, lettera b, consiste:

  1. a.

    nel fornire tutto il sostegno necessario qualora le autorità doganali svizzere chiedano di controllare la corretta gestione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera nel Paese interessato, in particolare in occasione di visite di verifica sul posto;

  2. b.

    fatti salvi gli articoli 39–42, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalle autorità doganali svizzere nell’ambito di controlli a posteriori dell’origine dei prodotti.

5

 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera l’impegno di cui al capoverso 3.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Art. 46Custodia della documentazione d’origine

1

 Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A l’organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d’origine ed eventualmente anche i documenti d’esportazione.

2

 Per consentire il controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d’origine, gli esportatori nel Paese beneficiario conservano per almeno tre anni le copie delle dichiarazioni, i documenti attestanti l’origine ed eventualmente i documenti d’esportazione.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 47Esecuzione

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è incaricato dell’esecuzione.

Art. 48Diritto previgente: abrogazione

[RU 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 all. n. 4]

L’ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le regole d’origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.

Art. 49Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).