Art. 1Uffici emittenti
Le camere di commercio riportate all’allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 6 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 1, 24 capoverso 2 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO), ordina:
Le camere di commercio riportate all’allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.
I prodotti riportati nella tabella 1 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
I prodotti riportati nella tabella 2 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se:
il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
l’applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna 3 delle liste all’allegato 2.
Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature consegnati insieme a strumenti, macchine o veicoli hanno la stessa origine degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi e dei veicoli assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.
Per pezzi di ricambio essenziali, destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati dei capitoli 84–92 del Sistema armonizzato1 e specifiche per tali prodotti, l’origine svizzera può essere autenticata se:
si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine, e
il richiedente riporta i dati necessari sul retro della domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.
La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.
L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.
I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.
Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.
La dichiarazione d’origine è da riportare sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale conformemente all’allegato 5.
Per le prove documentali estere, intese quali documenti di riferimento ai sensi dell’articolo 17 OAO, l’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Il richiedente compila in ogni sua parte la domanda di attestazione e, se del caso, il modulo certificato d’origine. Le fatture commerciali e altri documenti commerciali che devono essere autenticati devono contenere dati corrispondenti.
La compilazione manoscritta della richiesta è eseguita a penna e in carattere stampatello.
Il richiedente deve:
provare l’origine svizzera della merce mediante documenti verificabili;
presentare una dichiarazione d’origine rilasciata all’interno del Paese; o
provare l’origine estera della merce mediante la certificazione di base o il certificato di transito oppure tramite la dichiarazione interna di cui all’articolo 17 OAO o un’attestazione equivalente.
Al fine di verificare la corrispondenza fra i documenti di cui al capoverso 3 e la merce, all’ufficio emittente devono essere presentate ulteriori prove, segnatamente la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o altri documenti relativi alla transazione della merce.
Nell’ambito di una procedura semplificata o di una procedura elettronica, al momento dell’inoltro della domanda di attestazione il richiedente deve essere in possesso dei documenti di cui al capoverso 3.
Quale attestazione equivalente ai sensi del capoverso 3 lettera c valgono le prove dell’origine preferenziale secondo:
Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:
le persone e le imprese in questione presentino regolarmente domande per ottenere il rilascio di prove documentali, e
sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso 1.
In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso 1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Il richiedente espone in modo credibile all’ufficio emittente che, qualora si aggiudicasse l’appalto, la merce offerta sarà interamente ottenuta o fabbricata oppure subirà sufficienti lavorazioni o trasformazioni sul territorio interno.
I dati da riportare sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine o sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine devono essere compilati sulla base dell’allegato 6.
In presenza delle prove di cui all’articolo 8 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate prove documentali a posteriori per merce già consegnata.
In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.
Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.
L’ordinanza del DFE del 15 agosto 1984 sull’origine è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).