Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e.
persona od organizzazione siriana:
- 1.
lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
- 2.
qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,
- 3.
qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
- 4.
qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all’esterno o all’interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;
- f.
banca siriana:
- 1.
una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,
- 2.
le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,
- 3.
una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.
Sezione 2 Restrizioni al commercio
Art. 2Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna.
2bis Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.1
3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1–2bis.2
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi da 1–3 per:
- a.
beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite oppure all’utilizzo da parte di tale Forza;
- b.
equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- c.
armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
5 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 3.3
6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.4
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU 2013 55).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 17 dic. 2014 (RU 2015 45).
Art. 2aObbligo di autorizzazione per determinati beni1
1 Sottostanno all’obbligo di autorizzazione:
- a.
la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1a;
- b.
la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1a.
2 L’autorizzazione di cui al capoverso 1 non è richiesta per attività riguardanti beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale; per l’isopropanolo è in ogni caso richiesta un’autorizzazione.
3 Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.
4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 1 d’intesa con i competenti uffici del DFAE e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° giu. 2018, in vigore il 1° giu. 2018 alle ore 18.00 (RU 2018 2231).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, con effetto il 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 feb. 2015 (RU 2015 639). Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, con effetto il 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, con effetto il 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
Art. 6Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione
1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 5 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria.
2 È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1.
3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet a persone od organizzazioni siriane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.
4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, con effetto il 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
Art. 9aDivieti in materia di beni culturali1
1 Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:
- a.
siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
- b.
siano stati esportati illegalmente dalla Siria.
2 Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.
3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:
- a.
i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
- b.
i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 17 dic. 2014 (RU 2015 45).
Sezione 3 Blocco dei valori patrimoniali e divieto di metterli a disposizione
Art. 10Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese o delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7.
2 È vietato traferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.2
2bis Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per:
- a.
svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono contributi federali per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile; oppure
- b.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.3
2quater Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria oppure per svolgere altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e i membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi degli organismi di cui alle lettere a-d e al capoverso 2bis nella misura in cui agiscono in tale veste.5
3 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- a.
interessi e altri redditi di tali conti;
- b.
pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- c.
pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6
4 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.7
5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
soddisfare crediti in applicazione di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito;
- c.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane.8
6 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
tutelare interessi svizzeri;
- c.
sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell’allegato 7 che, in Svizzera:
- 1.
seguono una formazione generale o professionale, o
- 2.
effettuano attività di ricerca universitaria;
- d.
distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;
- e.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- f.
utilizzarli a scopi umanitari, incluso lo svolgimento di attività umanitarie e di sostegno alla popolazione civile in Siria.9
7 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7 ai numeri SSID 200-12560 und 200-12565 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tali organizzazioni, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per la cooperazione fra tali organizzazioni e organizzazioni o enti pubblici svizzeri nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo o della migrazione.10
8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5–7 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze.11
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025 (RU 2025 156). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 2025, in vigore dal 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2019 (RU 2019 3429). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 3 mar. 2023 alle 18.00 (RU 2023 109).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 109). Abrogato dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mar. 2023, in vigore dal 10 mar. 2023 alle 18.00 all’11 set. 2023, prolungato fino all’11 mar. 2024 e fino al 12 set. 2024 (RU 2023 118, 476; 2024 88), effetto dal 13 set. 2024 la validità della mod. non è più limitata nel tempo (RU 2024 483).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 45). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 45). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
Sezione 4 Ulteriori restrizioni
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025, con effetto il 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 156).
Art. 16Divieto di soddisfare determinati crediti1
1 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:
- a.
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 7;
- c.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni in Siria;
- d.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto o a favore del governo siriano oppure per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere b e c.
2 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 feb. 2015, in vigore dall’11 feb. 2015 (RU 2015 639).
- Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 17Divieto d’entrata e di transito
1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato 7.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 può concedere deroghe:
- a.
per motivi umanitari comprovati;
- b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure
- c.
per tutelare interessi svizzeri.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 5 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 18Controllo ed esecuzione1
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16.
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15.
3 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 17.
4 L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9a.
5 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.
6 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 17 dic. 2014 (RU 2015 45).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 19Dichiarazioni obbligatorie1
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3 Gli accrediti di cui all’articolo 10 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 20Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2, 2a, 6, 9a, 10, 16 o 17 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1
2 Chiunque viola l’articolo 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
Sezione 6 Pubblicazione e disposizioni finali
Il contenuto dell’allegato 7 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
- Introdotto dalla cifra I n. 18 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU 2025 410).
Art. 21Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 18 maggio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è abrogata.
- [RU 2011 2193, 4483, 4515, 6269; 2012 1209, 2339, 3257]
Art. 22Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2012.
Allegati
- Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
- Obbligo di autorizzazione per determinati beni
- Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
- Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle misure finanziarie di cui all’articolo 10 capoverso 1 e persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito
- Beni culturali
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.