Législation

Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

RS 946.231.149.82In vigoreStato 20.08.202514 articoli

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  • RU 2023 236in vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 1, 2
  • RU 2016 671in vigore il 04.03.2016
    modificato: art. 9a · introdotto: art. 9b
  • RU 2011 4857in vigore il 27.10.2011
    modificato: art. 2, 9 · abrogato: art. 5, 7

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Misure coercitive1–6
  2. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali7–9
  3. Sezione 3Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali9a–12

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1Divieto di fornire e acquisire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di beni di cui all’allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna.

3

 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2 oppure in relazione ad attività militari in Libia.

4

 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 1 provenienti dalla Libia.

5

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, se applicabili, in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite1 autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per:

  1. a.

    equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;

  2. b.

    altro materiale d’armamento e l’assistenza ad esso connessa, compreso il personale;

  3. c.

    armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

6

 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

  1. Nuova espressione giusta la cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche1

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

  1. a.

    delle persone fisiche menzionate nell’allegato 2 parte A e nell’allegato 3 parte A;

  2. b.

    delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 2 parte B, purché gli averi e le risorse economiche siano state bloccate prima del 17 settembre 2011;

  3. c.

    delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 3 parte B.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 1 lettere a e c, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.2

4

 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  4. d.

    soddisfare bisogni umanitari;

  5. e.

    finanziare misure di sostegno alla ricostruzione economica; o

  6. f

    tutelare interessi svizzeri.3

5

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale comitato.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 3Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 4 e 5.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 4 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3

 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 5:

  1. a.

    per motivi umanitari documentati;

  2. b.

    se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Libia; oppure

  3. c.

    se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 51

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

Art. 6Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia:

  1. a.

    il Governo della Libia;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni in Libia;

  3. c.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.

  1. [RU 2011 869, 961, 1195]

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 7Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 e 6.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3

 …1

4

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.

5

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 8Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone1 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  1. N. 9 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

Art. 9Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1

2

 Chiunque viola l’articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

Sezione 3 Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali

Art. 9aRecepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni1

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati 2 e 4), sono recepite automaticamente.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 16 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 9bPubblicazione1

Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 10Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è abrogata.

  1. [RU 2011 869, 961, 1195]

Art. 11Disposizione transitoria

Chiunque, in osservanza dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia ha inviato una dichiarazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, non deve dichiarare alla SECO gli stessi averi o le stesse risorse economiche conformemente all’articolo 8 della presente ordinanza.

  1. RU 2011 869

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.

Allegati

  • Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
  • Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito
  • Persone fisiche interessante dal divieto di entrata e di transito

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).