Législation

Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

RS 946.231.12In vigoreStato 20.10.20269 articoli

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  • RU 2023 236atto di base Ordinanza concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentaliin vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 2, 4
  • RU 2018 863atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congoin vigore il 21.02.2018
    modificato: art. 2, 4, 7a
  • RU 2013 255atto di base Ordinanza sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghiin vigore il 01.02.2013
    introdotto: art. 8
  • RU 2008 3185atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congoin vigore il 15.07.2008
    modificato: art. 1, 5

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Misure coercitive1–4
  2. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali5–7
  3. Sezione 3Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore7a–8

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

1

 Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

2

 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democratica del Congo.

3

 Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

  1. a.

    la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC);

  2. b.

    la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse;

  3. c.

    la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo;

  4. d.

    l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.1

3bis

La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con almeno 30 giorni di anticipo.2

4

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008 (RU 2008 3185).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008 (RU 2008 3185).
  3. RS 946.202
  4. RS 514.51

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2 sono bloccati.1

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.2

4

La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  4. d.

    soddisfare bisogni umanitari;

  5. e.

    tutelare interessi svizzeri.3

5

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 21 feb. 2018 (RU 2018 863).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 3Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4Divieto di entrata e di transito1

1

 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2.

3

 Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. a.

    per motivi umanitari documentati;

  2. b.

    se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica Democratica del Congo; oppure

  3. c.

    se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 21 feb. 2018 (RU 2018 863).
  2. Nuova espressione giusta la cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1807 (2008) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.1

2

 La Segreteria di Stato della migrazione2 sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini3.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008 (RU 2008 3185).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone1 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  1. N. 3 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7aRecepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni1

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Introdotto dalla cifra I n. 6 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 21 feb. 2018 (RU 2018 863).

Art. 8Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2005.

  1. Introdotta dalla cifra I n. 6 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).