Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi; in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley, ordina:
La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
sistema di certificazione PK: il sistema di certificazione del processo Kimberley;
- b.
partecipanti: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
- c.
certificato: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
- d.
diamanti grezzi: diamanti delle voci di tariffa1 7102.10, 7102.21 e 7102.31.
- RS 632.10, all.
1 L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- a.
alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
- b.
i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- c.
risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
2 Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)1.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- a.
la spedizione è destinata a un partecipante;
- b.
alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
- c.
i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- d.
risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
2 Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
- a.
il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
- b.
i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
3 Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
4 I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Art. 5Importazioni ed esportazioni temporanee
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.
Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).
Art. 7Depositi doganali1
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).
Art. 8Uffici doganali competenti1
1 I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
2 D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).
Art. 9Obbligo di conservare i documenti1
Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).
1 La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
2 I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 11Disposizioni penali
1 Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
4 Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 12Diritto vigente: modifica
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…1
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4357.
Art. 13Disposizione transitoria
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.