Législation

Ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

RS 946.231.11In vigoreStato 21.01.202514 articoli

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  • RU 2007 1469in vigore il 01.05.2007
    modificato: art. 1, 6, 7, 8, 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi; in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley, ordina:

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    sistema di certificazione PK: il sistema di certificazione del processo Kimberley;

  2. b.

    partecipanti: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;

  3. c.

    certificato: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;

  4. d.

    diamanti grezzi: diamanti delle voci di tariffa1 7102.10, 7102.21 e 7102.31.

  1. RS 632.10, all.

Art. 3Importazione

1

 L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

  1. a.

    alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;

  2. b.

    i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e

  3. c.

    risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

2

 Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Esportazione

1

 L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

  1. a.

    la spedizione è destinata a un partecipante;

  2. b.

    alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;

  3. c.

    i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e

  4. d.

    risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

2

 Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:

  1. a.

    il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e

  2. b.

    i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.

3

 Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.

4

 I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.

Art. 5Importazioni ed esportazioni temporanee

Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

Art. 6Transito1

Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).

Art. 7Depositi doganali1

Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).

Art. 8Uffici doganali competenti1

1

 I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

2

 D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).

Art. 9Obbligo di conservare i documenti1

Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 66 dell’O del 1° novembre 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1469).

Art. 10Controlli

1

 La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.

2

 I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 11Disposizioni penali

1

 Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2

 Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.

4

 Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 12Diritto vigente: modifica

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

…1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4357.

Art. 13Disposizione transitoria

Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegati

  • Elenco dei partecipanti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).