Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), ordina:
Art. 1Divieto di fornire armamenti e materiale affine1
1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.2
3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.4
3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban.
4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- RS 946.202
- RS 514.51
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1353). Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- Introdotti dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1353). Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche1
1 Gli averi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati.
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a loro disposizione.2
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando:
- a.
il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni3 secondo la risoluzione 1988 (2011)4 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali in Afghanistan;
- b.
il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni5 secondo le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015)6 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- 1.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate,
- 2.
organizzazioni internazionali,
- 3.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni,
- 4.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),
- 5.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui ai numeri 1–4 nella misura in cui agiscono in tale veste,
- 6.
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.7
4 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.8
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- La lista delle sanzioni è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions 1988 > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
- La risoluzione è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
- La lista delle sanzioni è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions concernant l’EIIL (Daesh) et Al-Qaida > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
- Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
Art. 4Dichiarazione obbligatoria
1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO1.
2 Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.2
3 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.3
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
Art. 4aEntrata in Svizzera e transito1
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato 2.2
2 La Segreteria di Stato della migrazione3 può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
Art. 4bEsecuzione del blocco delle risorse economiche1
Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
Nella presente ordinanza si intendono per:
- a.
Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;
- b.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- c.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- d.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera b;
- e.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
1 La SECO effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 6Disposizioni penali1
1 Chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chiunque viola l’articolo 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.
3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).
Art. 7Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni1
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
- Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
- Abrogati dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).
Art. 11Entrata in vigore1
La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).