Législation

Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

RS 946.203Non più in vigoreStato 01.06.202314 articoli

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  • RU 2023 236in vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 3
  • RU 2016 671in vigore il 04.03.2016
    modificato: art. 7
  • RU 2004 2579in vigore il 20.05.2004
    modificato: art. 3, 4 · introdotto: art. 4b
  • RU 2002 3955in vigore il 01.01.2003
    introdotto: art. 5a · modificato: art. 6, 11 · abrogato: art. 8 a 10
  • RU 2002 1646in vigore il 02.05.2002
    modificato: art. 1, 4a · abrogato: art. 1a, 2, 2a e 2b
  • RU 2001 1353in vigore il 12.04.2001
    modificato: art. 1 · introdotto: art. 4a

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), ordina:

Art. 1Divieto di fornire armamenti e materiale affine1

1

 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.2

2

 ...3

3

 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.4

3

 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban.

4

 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
  5. RS 946.202
  6. RS 514.51

Art. 1a1

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1353). Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

Art. 21

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche1

1

 Gli averi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a loro disposizione.2

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando:

  1. a.

    il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni3 secondo la risoluzione 1988 (2011)4 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali in Afghanistan;

  2. b.

    il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni5 secondo le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015)6 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

    1. 1.

      Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate,

    2. 2.

      organizzazioni internazionali,

    3. 3.

      organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni,

    4. 4.

      organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),

    5. 5.

      membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui ai numeri 1–4 nella misura in cui agiscono in tale veste,

    6. 6.

      ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.7

4

 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.8

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  3. La lista delle sanzioni è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions 1988 > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
  4. La risoluzione è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  5. La lista delle sanzioni è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions concernant l’EIIL (Daesh) et Al-Qaida > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
  6. Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  7. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  8. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 4Dichiarazione obbligatoria

1

 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO1.

2

 Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.2

3

 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.3

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

Art. 4aEntrata in Svizzera e transito1

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato 2.2

2

 La Segreteria di Stato della migrazione3 può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

Art. 4bEsecuzione del blocco delle risorse economiche1

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

Art. 5Definizioni

Nella presente ordinanza si intendono per:

  1. a.

    Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;

  2. b.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  3. c.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

  4. d.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera b;

  5. e.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.

Art. 5aControllo1

1

 La SECO effettua i controlli.

2

 Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 6Disposizioni penali1

1

 Chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2

 Chiunque viola l’articolo 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

3

 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

4

 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).

Art. 7Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni1

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 11Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).