Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), ordina:
Art. 1Obbligo d’autorizzazione
L’esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili elencati nell’allegato necessitano di un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.
Non è necessaria alcuna autorizzazione se i beni:
- a.
vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d’istruzione;
- b.
vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
- c.
vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all’estero.
L’autorizzazione è rifiutata:
- a.
se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
- b.
in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI o all’articolo 6 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
- RS 946.202.1
Art. 4Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni
1 La SECO decide in merito al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC.
2 Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 5Rapporto con l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
In tutti gli altri casi l’esportazione e la mediazione di beni avvengono secondo quanto disposto dall’OBDI.
Art. 6Adeguamento dell’allegato
RS 946.202.1Il DEFR adegua l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI vengano introdotte modifiche determinanti anche per la presente ordinanza.
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
]RU 2015 1527, 2019 1291, 2020 827]L’ordinanza del 13 maggio 2015 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è abrogata.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.