L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981, decreta:
Art. 1Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni
Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,
- a.
sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- b.
disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.
Art. 2Applicazione provvisoria di accordi
Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d’urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale.
Art. 3Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine1
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
2 Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
Art. 4Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni
1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l’esecuzione di misure giusta l’articolo 1 e l’applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell’economia.
2 Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.
3 Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto dei funzionari federali.
Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d’esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.
Art. 6Protezione giuridica
1 Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d’opposizione.
- Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
- Introdotto dall’all. n. 64 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Art. 7Disposizioni penali
1 Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.1
2 Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.
3 L’azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.3
4 Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l’infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.
5 Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale.5 Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.6
6 È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero7.
- Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
- RS 313.0
- Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
- [CS 6 475; RU 1956 639; 1959 1397 art. 11 n. III; 1973 644; 1974 1857 all. n. 7; 1980 1793 n. I 1; 1992 1670 n. III; 1994 1634 n. I 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 n. VI 6; 2002 248 n. I 1 art. 41; 2004 4763 all. n. II 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
- Nuovo testo del per. giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
- RS 311.0
Art. 8Procedura penale
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l’articolo 7 capoversi 4 a 6.
Art. 9Audizione di commissioni consultive
1 Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica1 da esso istituita.
2 I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Art. 10Rapporti e approvazione
1 Almeno una volta all’anno, il Consiglio federale fa rapporto all’Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.
2 Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l’articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l’articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l’Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all’approvazione degli accordi.
3 In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all’approvazione dell’Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
4 I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:
- a.
l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane;
- b.
l’articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- c.
l’articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali.4
- RS 632.10
- [RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2. RU 2018 3933 art. 5]. Ora: l’art. 3 della LF del 15 dic. 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72).
- RS 632.91
- Introdotto dal n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
Art. 11Disposizioni finali
1 Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 19721 sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.
2 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.
- [RU 1972 2251]