Art. 1Scopo e campo d’applicazione
L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, ordina:
L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.
L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.
Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.
L’autorizzazione è valida quattro mesi.
Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:
nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
nome e indirizzo completo dell’esportatore;
Paese di origine della merce;
Paese di provenienza;
numero o quantità;
designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
peso netto;
valore franco confine della merce non sdoganata;
data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.
Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.
Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.
L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.
La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).