Législation

Ordinanza dell' 11 settembre 2002 concernente la sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali

RS 946.201.1In vigoreStato 01.01.20227 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, ordina:

Art. 1Scopo e campo d’applicazione

RS 632.10, All.

L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

Art. 2Obbligo di autorizzazione

1

 L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.

2

 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.

3

 Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3Procedura di autorizzazione

1

 Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.

2

 Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).

3

 Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.

4

 L’autorizzazione è valida quattro mesi.

Art. 4Domanda di importazione

1

 Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. a.

    nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;

  2. b.

    nome e indirizzo completo dell’esportatore;

  3. c.

    Paese di origine della merce;

  4. d.

    Paese di provenienza;

  5. e.

    numero o quantità;

  6. f.

    designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;

  7. g.

    peso netto;

  8. h.

    valore franco confine della merce non sdoganata;

  9. i.

    data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.

2

 Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.

Art. 5Limiti di tolleranza

Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

Art. 6Esecuzione

La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).