Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55, 57 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1 Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate
1 Il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE1 destinate alle imprese multinazionali (PCN) promuove ai sensi del numero I.11 delle Linee guida dell’OCSE del 25 maggio 20112 destinate alle imprese multinazionali (Linee guida dell’OCSE) l’applicazione delle linee guida da parte delle imprese con sede o filiale in Svizzera attive internazionalmente.
2 In particolare svolge i compiti seguenti:
- a.
promuove la conoscenza e la diffusione delle Linee guida dell’OCSE;
- b.
riceve le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell’OCSE da parte di imprese e funge da mediatore tra i soggetti interessati;
- c.
risponde a domande relative alle Linee guida dell’OCSE.
- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
- Dichiarazione del Consiglio dell’OCSE a livello ministeriale del 25 mag. 2011; www.oecd.org > Topics > Industry and Entrepreneurship > Guidelines or International Enterprises; una traduzione italiana è inclusa nel rapporto dell’11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, FF 2012 623, in particolare pag. 733.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il PCN.
Art. 3Richieste d’esame
1 Le richieste d’esame inerenti a presunti inadempimenti delle Linee guida dell’OCSE possono essere inoltrate da singoli o da gruppi.
2 Le richieste d’esame vanno inoltrate per scritto.
Art. 4Procedura relativa al trattamento di richieste d’esame
1 Il PCN elabora istruzioni per il trattamento delle richieste d’esame tenendo conto delle disposizioni in materia procedurale delle Linee guida dell’OCSE.
2 Per il trattamento di una richiesta d’esame, il PCN istituisce un gruppo di lavoro in seno all’Amministrazione federale, al quale partecipano rappresentanti delle unità amministrative interessate dalla richiesta d’esame.
Sezione 2 Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali
La Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
- RS 172.010.1
1 La Commissione consultiva PCN presta consulenza al PCN in materia di orientamento strategico, di applicazione delle Linee guida dell’OCSE e delle istruzioni procedurali del PCN.
2 La Commissione consultiva PCN promuove il dialogo tra i gruppi di interesse e contribuisce ad un’effettiva attuazione delle Linee guida dell’OCSE.
Art. 7Composizione e nomina
1 La Commissione consultiva PCN si compone di 14 membri. I membri sono:
- a.
il direttore della SECO e altri tre membri facenti parte dell’Amministrazione federale;
- b.
due rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle organizzazioni non governative e del mondo scientifico.
2 La Commissione consultiva PCN è presieduta congiuntamente dal direttore della SECO e da un altro membro della Commissione consultiva PCN secondo il capoverso 1 lettera b.
3 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della Commissione consultiva PCN su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
1 La Commissione consultiva PCN si riunisce due volte all’anno. Se necessario si svolgono ulteriori sedute.
2 Le sedute sono convocate dalla presidenza.
3 La Commissione consultiva PCN può invitare alle sedute collaboratori del PCN oppure altri esperti dell’Amministrazione federale o esterni.
Art. 9Carattere pubblico e informazione
1 Le consulenze fornite dalla Commissione consultiva PCN non sono pubbliche.
2 Dopo ogni seduta la Commissione consultiva PCN pubblica un breve comunicato concernente le consulenze fornite. Riferisce sulla sua attività nel rapporto annuale del PCN.
Art. 10Indennità e conteggio spese
1 Le indennità sono corrisposte ai membri della Commissione consultiva PCN secondo le disposizioni dell’OLOGA1.
2 Le spese della Commissione consultiva PCN sono a carico del DEFR.
- RS 172.010.1
La SECO dirige la segreteria della Commissione consultiva PCN.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12Modifica del diritto vigente
La mod. può essere consultata alla RU 2013 1313. Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013.