Législation

Ordinanza del DEFR del 7 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

RS 944.021.1In vigoreStato 01.10.20223 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, ordina:

Art. 1Legno e prodotti del legno soggetti all’obbligo di dichiarazione

L’obbligo di dichiarazione si applica al legno e ai prodotti del legno elencati nell’alle­gato.

Art. 2Sistema di riferimento per la dichiarazione del tipo di legno

Per la dichiarazione del tipo di legno valgono i seguenti sistemi di riferimento:

  1. a.

    l’elenco dei tipi di legno commerciali della Centrale svizzera per il commercio del legno1; e

  2. b.

    la norma SN EN 13556:20032.

  1. L’elenco può essere consultato sul sito Internet www.konsum.admin.ch.
  2. Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).