Art. 1Legno e prodotti del legno soggetti all’obbligo di dichiarazione
L’obbligo di dichiarazione si applica al legno e ai prodotti del legno elencati nell’allegato.

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, ordina:
L’obbligo di dichiarazione si applica al legno e ai prodotti del legno elencati nell’allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).