Législation

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

RS 942.31In vigoreStato 01.01.20176 articoli

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Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2016 3407atto di base Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricoloin vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 1
  • RU 2007 6471atto di base Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricoloin vigore il 01.01.2008
    modificato: art. 2 · introdotto: art. 2a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura, ordina:

Art. 1Monitoraggio del mercato1

1

 L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.

2

 Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.

3

 Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3407).

Art. 2Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato

1

 Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

  1. a.

    carne, prodotti di carne e insaccati;

  2. b.

    latte e latticini;

  3. c.

    uova e pollame;

  4. d.

    prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;

  5. e.

    frutta e verdura e loro prodotti trasformati;

  6. f.

    mezzi di produzione agricoli.

2

  Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

Art. 2aCollaborazione degli operatori del mercato1

Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

Art. 3Collaborazione di altri servizi

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato.

Art. 4Informazione del pubblico

Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).