Législation

Ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V)

OEm-VRS 941.298.1In vigoreStato 01.01.202516 articoli

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  • RU 2012 7243in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 1, 8
  • RU 2009 4787Ordinanza sugli emolumenti di verificazione · atto di base Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologiain vigore il 01.01.2011
    introdotto: art. 3a, 8

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr), ordina:

Art. 1Oggetto1

1

 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20122 sulle competenze in materia di metrologia:

  1. a.

    per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;

  2. b.

    per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.

2

 Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20063 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).
  2. RS 941.206
  3. RS 941.298.2

Art. 2Assoggettamento

1

 Si riscuotono emolumenti:

  1. a.

    per le verificazioni iniziali;

  2. b.

    per i controlli nell’ambito dell’esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione;

  3. c.

    per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;

  4. d.

    per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.

2

 Sono tenuti a pagare gli emolumenti:

  1. a.

    l’utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;

  2. b.

    le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capoverso 1 lettera d.

  1. RS 941.204

Art. 3Determinazione degli emolumenti

1

 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

2

 Gli emolumenti per pezzo e l’indennità oraria sono stabiliti nell’allegato.

3

 Quando lo strumento di misurazione non figura nell’allegato, l’emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

Art. 3aAdeguamento al rincaro1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

Art. 4Sconto di quantità

1

 Gli sconti di quantità previsti dall’allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un’unica commissione e verificati in un medesimo luogo.

2

 Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.

Art. 5Supplemento per straordinari

1

 Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell’assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.

2

 Tale supplemento è del:

  1. a.

    25 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;

  2. b.

    50 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.

3

 Il supplemento viene fatturato separatamente.

Art. 6Disborsi

1

 I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.

2

 Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:

  1. a.

    i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;

  2. b.

    i viaggi e il tempo di viaggio;

  3. c.

    il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;

  4. d.

    il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;

  5. e.

    gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;

  6. f.

    gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;

  7. g.

    il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;

  8. h.

    l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;

  9. i.

    i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;

  10. j.

    le misurazioni effettuate da terzi.

3

 I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.

4

 I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.

Art. 7Emolumenti per una verificazione, un controllo o l’ispezione generale inefficaci

Se una verificazione, un controllo o l’ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all’assoggettato, possono essere addebitati l’emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.

Art. 8Devoluzioni ai Cantoni e al METAS1

1

 Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:

  1. a.

    il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;

  2. b.

    il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.

2

 Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.

3

 Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

Art. 9Anticipo

Gli organi d’esecuzione possono esigere dall’assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di pagamenti arretrati.

Art. 10Fatturazione e decisione di tassazione

1

 La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori.

2

 Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione.

Art. 11Esigibilità e interesse di mora

1

 L’emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.

2

 Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.

3

 Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.

Art. 12Prescrizione

1

 Il diritto d’esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni.

2

 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

3

 A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.

Art. 14Disposizione transitoria

Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegati

  • Emolumenti di verificazione e di controllo

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).