Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr), ordina:
1 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20122 sulle competenze in materia di metrologia:
- a.
per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;
- b.
per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.
2 Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20063 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).
- RS 941.206
- RS 941.298.2
Art. 2Assoggettamento
1 Si riscuotono emolumenti:
- a.
per le verificazioni iniziali;
- b.
per i controlli nell’ambito dell’esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione;
- c.
per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;
- d.
per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.
2 Sono tenuti a pagare gli emolumenti:
- a.
l’utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;
- b.
le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capoverso 1 lettera d.
- RS 941.204
Art. 3Determinazione degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.
2 Gli emolumenti per pezzo e l’indennità oraria sono stabiliti nell’allegato.
3 Quando lo strumento di misurazione non figura nell’allegato, l’emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.
Art. 3aAdeguamento al rincaro1
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).
Art. 4Sconto di quantità
1 Gli sconti di quantità previsti dall’allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un’unica commissione e verificati in un medesimo luogo.
2 Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.
Art. 5Supplemento per straordinari
1 Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell’assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.
2 Tale supplemento è del:
- a.
25 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;
- b.
50 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.
3 Il supplemento viene fatturato separatamente.
1 I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.
2 Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:
- a.
i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
- b.
i viaggi e il tempo di viaggio;
- c.
il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;
- d.
il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
- e.
gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
- f.
gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;
- g.
il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;
- h.
l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
- i.
i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;
- j.
le misurazioni effettuate da terzi.
3 I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.
4 I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.
Art. 7Emolumenti per una verificazione, un controllo o l’ispezione generale inefficaci
Se una verificazione, un controllo o l’ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all’assoggettato, possono essere addebitati l’emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.
Art. 8Devoluzioni ai Cantoni e al METAS1
1 Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:
- a.
il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;
- b.
il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.
2 Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.
3 Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).
Gli organi d’esecuzione possono esigere dall’assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di pagamenti arretrati.
Art. 10Fatturazione e decisione di tassazione
1 La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori.
2 Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione.
Art. 11Esigibilità e interesse di mora
1 L’emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.
3 Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.
1 Il diritto d’esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
3 A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.
Art. 13Diritto vigente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse di verificazione è abrogata.
- [RU 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531]
Art. 14Disposizione transitoria
Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegati
- Emolumenti di verificazione e di controllo
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.