Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico di motori con accensione comandata, degli strumenti di misurazione del fumo diesel di motori ad autoaccensione e degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione;
- b.
le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
Art. 2Campo d’applicazione
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5371).La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per:
- a.
la manutenzione del sistema antinquinamento da parte di aziende conformemente all’articolo 35 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- b.
i controlli successivi dei gas di scarico da parte delle autorità d’immatricolazione conformemente all’articolo 36 dell’OETV e i controlli successivi dei gas di scarico da parte della polizia;
- c.
i controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del 14 ottobre 20152 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere e all’articolo 5 delle disposizioni esecutive del DATEC del 28 agosto 20173 dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere;
- d.
la manutenzione del sistema antinquinamento o i controlli periodici dei gas di scarico conformemente all’articolo 13.11a capoverso 7 dell’ordinanza del 17 gennaio 19764 concernente la navigazione sul lago di Costanza;
- e.
i controlli e le misurazioni delle emissioni conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19855 contro l’inquinamento atmosferico effettuati sulle macchine di cantiere nonché sulle macchine e sugli apparecchi con motori a combustione;
- f.
la determinazione di valori di riferimento da parte delle autorità d’immatricolazione.
- RS 741.41
- RS 747.201.3
- RS 747.201.31
- RS 747.223.1
- RS 814.318.142.1
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico: strumento di misurazione che serve a determinare le frazioni volumetriche di componenti dei gas di scarico in una corrente parziale del gas di scarico di un motore ad accensione comandata, in funzionamento stazionario e al livello di umidità presente;
- b.
strumento di misurazione del fumo diesel: strumento di misurazione che serve a determinare il valore di punta dell’opacità visiva in una corrente parziale del gas di scarico di un motore ad autoaccensione, in accelerazione libera, al regime minimo e a un regime prestabilito;
- c.
strumento di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione: strumento di misurazione che serve a determinare la concentrazione numerica di nanoparticelle in una corrente parziale del gas di scarico di un motore a combustione.
Sezione 2: Strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico
Art. 4Requisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 5Procedure per l’immissione sul mercato
La conformità degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico ai requisiti essenziali secondo l’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
- a.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
- b.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
- c.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione1
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4551).
Sezione 3: Strumenti di misurazione del fumo diesel
Art. 7Requisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 8Procedure per l’immissione sul mercato
Per gli strumenti di misurazione del fumo diesel sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione1
Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4551).
Sezione 3a Strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione
Art. 9aRequisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numeri 1–5 della presente ordinanza.
Art. 9bProcedura per l’immissione sul mercato1
Per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 4 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 147).
Art. 9cProcedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
- a.
la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguite ogni anno dall’Istituto federale di metrologia o da un laboratorio di verificazione legittimato; e
- b.
la manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 4 mar. 2021, con effetto dal 15 apr. 2021 (RU 2021 147).
Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:
- a.
dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio dello strumento;
- b.
dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative alla manutenzione dello strumento.
Sezione 5: Errori massimi tollerati in caso di controlli
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, si applicano gli errori massimi tollerati di cui agli allegati 1, 2 e 4 della presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5371).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12Diritto previgente: abrogazione
[RU 1993 2985, 1998 1796 art. 1 n. 23]L’ordinanza del 20 ottobre 1993 sugli strumenti di misura dei gas di scarico dei motori a combustione è abrogata.
Art. 13Disposizioni transitorie
1 Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
2 Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
Art. 13aDisposizioni transitorie della modifica del 4 marzo 20211
1 I certificati di conformità per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione rilasciati secondo la precedente regolamentazione della presente ordinanza rimangono validi fino alla loro scadenza.
2 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità di cui al capoverso 1, gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 9b.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 4 mar. 2021, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 147).
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
Allegati
- Definizioni e spiegazioni
- Requisiti
- Definizioni e spiegazioni
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.