Législation

Ordinanza del DFGP del 7 settembre 2023 sugli strumenti di misurazione di energia termica (OSMT)

OSMTRS 941.231In vigoreStato 01.01.202416 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Contatori di calore4–6
  3. Sezione 3: Contatori di freddo7–10
  4. Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore11–12
  5. Sezione 5: Errori massimi tollerati in caso di controlli13
  6. Sezione 6: Disposizioni finali14–16

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti dei contatori di calore e dei contatori di freddo;

  2. b.

    le procedure per l’immissione sul mercato di tali strumenti di misurazione;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai contatori di calore e ai contatori di freddo destinati alla determinazione dei costi energetici e utilizzati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell’industria leggera.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    contatore di calore: strumento di misurazione che in un circuito di riscaldamento determina l’energia termica ceduta da un vettore termico liquido;

  2. b.

    contatore di freddo: strumento di misurazione che in un circuito di raffreddamento determina l’energia termica assorbita da un vettore termico liquido.

Sezione 2: Contatori di calore

Art. 4Requisiti essenziali

I contatori di calore devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di calore ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  2. b.

    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  3. c.

    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 I contatori di calore devono essere sottoposti come segue alla verificazione successiva da parte dell’Istituto federale di metrologia (METAS) o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;

  2. b.

    altri contatori di calore: ogni otto anni.

2

 Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

3

 Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di calore possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

4

 I contatori di calore per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Sezione 3: Contatori di freddo

Art. 7Requisiti essenziali

I contatori di freddo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 8Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di freddo ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  2. b.

    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  3. c.

    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 I contatori di freddo devono essere sottoposti come segue a una verificazione successiva da parte del METAS o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;

  2. b.

    altri contatori di freddo: ogni otto anni.

2

 Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

3

 Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di freddo possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

4

 I contatori di freddo per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Art. 10Marcatura

I contatori di freddo devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologica di cui all’allegato 4.

Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 11Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti di misurazione

Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

  1. a.

    dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli strumenti di misurazione;

  2. b.

    della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Art. 12Registro di controllo

1

 L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.

2

 Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:

  1. a.

    quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato;

  2. b.

    la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione;

  3. c.

    l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione;

  4. d.

    il luogo d’impiego dello strumento di misurazione.

3

 I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare tale registro in ogni momento.

4

 In caso di contestazione, il METAS decide se il registro soddisfa i requisiti.

Sezione 5: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 13

In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti di misurazione completi negli allegati 1 numero 3 e 3 numero 3 della presente ordinanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione di energia termica è abrogata.

  1. [RU 2006 1569; 2012 7183 n. I 12]

Art. 15Disposizioni transitorie

I contatori di freddo ammessi tra il 30 ottobre 2006 e il 1° gennaio 2024 possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione ancora fino alla scadenza dell’ammissione.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegati

  • Definizioni
  • Principio
  • Definizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).