Législation

Ordinanza del DFGP del 15 agosto 1986 sui pesi

RS 941.221.2In vigoreStato 01.01.201320 articoli

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  • RU 2012 7183in vigore il 01.01.2013
    abrogato: art. 1, 3, 15 · modificato: art. 13 · introdotto: art. 13a
  • RU 2006 4193in vigore il 30.10.2006
    modificato: art. 6, 9, 10, 12
  • RU 1995 5646in vigore il 01.02.1996
    modificato: art. 5, 6

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Generalità1–5
  2. Sezione 2: Esigenze applicabili ai pesi6–11
  3. Sezione 3: Verificazione12–15
  4. Sezione 4: Disposizioni finali16–19

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Sezione 1: Generalità

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metrologiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 2Condizioni di riferimento

Valgono i valori seguenti:

Temperatura dei pesi 20°C

3

Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni 8000 kg/m

3

Massa volumetrica dell’aria 1,2 kg/m

Art. 3Pesi, serie di pesi

1

 Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie1, valore nominale e limiti di tolleranza.

2

 Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesatura di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i valori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costituita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.

3

 …2

  1. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
  2. Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 4Valore del risultato della pesatura, massa

1

 Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa ottenuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la correzione della spinta dell’aria.

2

 Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica convenzionale di 8000 kg/m3 è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.

Art. 5Massa convenzionale1

1

 I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale.2

2

 La massa convenzionale3 di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m3, che mantiene in equilibrio alla temperatura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volumetrica 1,2 kg/m3.

3

 La massa convenzionale4 mc di un peso di massa m e di massa volumetrica espressa in kg/m3 è a 20°C:

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
  3. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
  4. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

Sezione 2: Esigenze applicabili ai pesi

Art. 6Ammissione

1

 Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescrizioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.1

2

 La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).2

  1. Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

Art. 7Valori nominali

1

 I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli decimali di queste unità.

2

 Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).

Art. 8Serie di pesi

Per le serie di pesi sono ammessi i seguenti ordini di valori nominali:

n

(1,1,2,5) 10 kg

n

(1,1,1,2,5) 10 kg

n

(1,2,2,5) 10 kg

n

(1,1,2,2,5) 10 kg

essendo n un numero intero positivo, o negativo, o zero.

Art. 9Classi di precisione1

I pesi sono suddivisi in nove classi di precisione:

E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3

  1. Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

Art. 10Errori massimi tollerati1

1

 Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

Valore
nominale

Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg

E1

E2

F1

F2

M1

M2

M3

  50 kg

25

80

250

800

2 500

8 000

25 000

  20 kg

10

30

100

300

1 000

3 000

10 000

  10 kg

  5

16

  50

160

   500

1 600

  5 000

    5 kg

  2,5

  8,0

  25

  80

   250

   800

  2 500

    2 kg

  1,0

  3,0

  10

  30

   100

   300

  1 000

    1 kg

  0,50

  1,6

    5

  16

     50

   160

     500

500 g

  0,25

  0,80

    2,5

    8,0

     25

     80

     250

200 g

  0,10

  0,30

    1,0

    3,0

     10

     30

     100

100 g

  0,05

  0,16

    0,5

    1,6

       5

     16

       50

  50 g

  0,030

  0,10

    0,30

    1,0

       3,0

     10

       30

  20 g

  0,025

  0,08

    0,25

    0,8

       2,5

       8

       25

  10 g

  0,020

  0,06

    0,20

    0,6

       2,0

       6

       20

    5 g

  0,016

  0,05

    0,16

    0,5

       1,6

       5

       16

    2 g

  0,012

  0,04

    0,12

    0,4

       1,2

       4

       12

    1 g

  0,010

  0,03

    0,10

    0,3

       1,0

       3

       10

500 mg

  0,008

  0,025

    0,08

    0,25

       0,8

       2,5

       –

200 mg

  0,006

  0,020

    0,06

    0,20

       0,6

       2,0

       –

100 mg

  0,005

  0,016

    0,05

    0,16

       0,5

       1,6

       –

  50 mg

  0,004

  0,012

    0,040

    0,12

       0,40

       –

       –

  20 mg

  0,003

  0,010

    0,030

    0,10

       0,30

       –

       –

  10 mg

  0,003

  0,008

    0,025

    0,08

       0,25

       –

       –

    5 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

    2 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

    1 mg

  0,003

  0,006

    0,020

    0,06

       0,20

       –

       –

2

 Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e
M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

  1. a.

    ± 5 000 mg per la classe di precisione M1–2

  2. b.

    ± 16 000 mg per la classe di precisione M2–3

  1. Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

Sezione 3: Verificazione

Art. 12Procedura di verificazione

1

 La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di precisione superiore, almeno M1. Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS)1.2

2

 La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
  2. Nuovo testo del per. giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

Art. 13Competenze1

Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:

  1. a.

    dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3 e M3: un ufficio cantonale di verificazione;

  2. b.

    dei pesi delle classi di precisione F1, F2 e M1: un ufficio cantonali di verificazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;

  3. c.

    dei pesi delle classi di precisione E1 e E2: il METAS o un laboratorio di verificazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 13aVerificazione successiva1

La verificazione successiva è effettuata:

  1. a.

    per pesi delle classi di precisione F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 e M3: ogni quattro anni;

  2. b.

    per pesi delle classi di precisione E1 e E2: ogni sei anni.

  1. Introdotto dal n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 14Adempimento dell’obbligo di eseguire la verificazione

1

 L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capoversi 2 e 3.

2

 Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.

3

 Per i pesi delle classi di precisione E1, E2 e F1 l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione1.

  1. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

Art. 151

  1. Abrogato dal n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16Esecuzione

Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescrizioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.

Art. 17Diritto previgente: abrogazione

[CS 10 11; RU 1970 936 art. 35 cpv. 2, 1971 1796 art. 15 cpv. 2; RU 1973 450 art. 23 2228 art. 34, 1986 2013 art. 16 lett. a 2022 art. 17. RU 1991 1306 art. 9]

Gli articoli 60 a 66 del Regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 1912 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio sono abrogati.

Art. 18Disposizioni transitorie

1

 I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza.

2

 I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circolazione.

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).