Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti relativi agli strumenti di misurazione audiometrici;
- b.
le procedure per l’immissione sul mercato degli strumenti di misurazione audiometrici;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione audiometrici.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per controlli audiometrici effettuati a scopi di rilevanza sanitaria, segnatamente:
- a.
- b.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
esame audiometrico: esame che serve a determinare la capacità uditiva;
- b.
audiometro: strumento di misurazione che serve a determinare la soglia uditiva di suoni di frequenze diverse o la comprensibilità dei segnali vocali, compresi le sorgenti sonore quali i dispositivi per la riproduzione del suono con i relativi supporti di registrazione e file sonori, e i trasduttori elettroacustici, quali le cuffie e i ricevitori a conduzione ossea come pure gli altoparlanti per il campo sonoro libero;
- c.
cabina d’audiometria: cabina di misurazione rivestita di materiale speciale per l’assorbimento acustico, in cui vengono eseguiti esami audiometrici.
Gli audiometri e le cabine d’audiometria devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e i requisiti corrispondenti menzionati nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 5Procedura per l’immissione sul mercato
1 Gli audiometri e le cabine d’audiometria necessitano di un’ammissione ordinaria e della verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 In caso d’installazione di una nuova cabina d’audiometria la sua conformità deve essere esaminata dall’Istituto federale di metrologia1 (METAS) o da un laboratorio di verificazione.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Art. 6Verificazione successiva di audiometri
1 Gli audiometri devono essere sottoposti annualmente ad una verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.1
2 La verificazione successiva viene eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione.
3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive, se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.
- Correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2323).
Art. 7Verificazione successiva di cabine d’audiometria
1 La verificazione successiva di cabine d’audiometria è eseguita ogni sei anni.
2 Se la struttura di una cabina d’audiometria viene modificata, si deve eseguire un nuovo esame della sua conformità secondo l’articolo 5 capoverso 2.
Art. 8Disposizione transitoria
Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare a essere usati, per quanto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010.
Allegati
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