Législation

Ordinanza del DFGP del 30 gennaio 2015 sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA)

OMAARS 941.210.4In vigoreStato 01.10.201620 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Etilometri precursori4–7
  3. Sezione 3: Etilometri probatori8–11
  4. Sezione 4: Etilometri blocca-motore12–15
  5. Sezione 5Prolungamento o riduzione dei termini delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione16
  6. Sezione 6: Disposizioni finali17–19

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti posti agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  1. a.

    agli etilometri precursori usati per stabilire:

    1. 1.

      l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l’articolo 63 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare (OCSM) e del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 63 capoverso 2 OCSM,

    2. 2.

      l’ebrietà secondo l’articolo 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 15 giugno 20122 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,

    3. 3.

      l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a dell’ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale (ONC),

    4. 4.

      l’incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 4 novembre 20094 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario,

    5. 5.

      l’incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l’articolo 47d dell’ordinanza del 21 dicembre 20065 sugli impianti a fune,

    6. 6.

      l’inidoneità alla guida sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 24a della legge federale del 3 ottobre 19756 sulla navigazione interna,

    7. 7.

      il superamento del tasso alcolemico o del tasso alcolico dell’alito ammesso secondo l’articolo 6.01 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 marzo 19767 concernente la navigazione sul lago di Costanza,

    8. 8.

      l’ebrietà di una persona secondo l’articolo 90bis della legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea;

  2. b.

    agli etilometri probatori usati per stabilire:

    1. 1.

      l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l’articolo 63 capoverso 1 OCSM e del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 63 capoverso 2 OCSM,

    2. 2.

      l’ebrietà secondo l’articolo 1 e le concentrazioni di alcol qualificate secondo l’articolo 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,

    3. 3.

      l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a ONC;

  3. c.

    agli etilometri blocca-motore che devono essere usati per stabilire se una persona che, conformemente alla modifica del 15 giugno 2012 della legge federale 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, può condurre soltanto un veicolo dotato di etilometro blocca-motore sia sotto l’influsso dell’alcol.

  1. RS 510.710
  2. RS 741.13
  3. RS 741.11
  4. RS 742.141.2
  5. RS 743.011
  6. RS 747.201
  7. RS 747.223.1
  8. RS 748.0

Art. 3Definizioni

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

  1. a.

    alcol: etanolo;

  2. b.

    strumento di misurazione dell’alcol nell’aria espirata: etilometro precursore1, etilometro probatorio2 o etilometro blocca-motore;

  3. c.

    etilometro precursore: strumento che misura la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata;

  4. d.

    etilometro probatorio: strumento di misurazione che determina e indica, in maniera ridondante e in condizioni di campionamento controllate, la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata;

  5. e.

    etilometro blocca-motore: strumento che misura la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata e impedisce l’avvio del veicolo che ne è equipaggiato in caso di superamento della concentrazione prescritta della massa;

  6. f.

    concentrazione d’alcol nell’aria espirata: massa di alcol per volume d’aria espirata, espressa in mg/l.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 4 lug. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2841).
  2. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 4 lug. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2841). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2: Etilometri precursori

Art. 4Requisiti essenziali

Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5Procedure per l’immissione sul mercato

Per gli etilometri precursori sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS), e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli etilometri precursori devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

  1. a.

    verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l’anno dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;

  2. b.

    manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e

  3. c.

    regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l’anno da una persona competente.

Art. 7Errori massimi tollerati in caso di controlli

In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 1 numero 4 della presente ordinanza.

Sezione 3: Etilometri probatori

Art. 8Requisiti essenziali

Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 9Procedure per l’immissione sul mercato

Per gli etilometri probatori sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Art. 10Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli etilometri probatori devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

  1. a.

    verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita una volta l’anno dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;

  2. b.

    manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 4 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e

  3. c.

    regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 4 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente.

Art. 11Errori massimi tollerati in caso di controlli

In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 3 numero 4 della presente ordinanza.

Sezione 4: Etilometri blocca-motore

Art. 12Requisiti essenziali

Gli etilometri blocca-motore devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 OStrM e nell’allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 13Procedure per l’immissione sul mercato

Per gli etilometri blocca-motore sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 numero 1 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Art. 14Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli etilometri blocca-motore devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

  1. a.

    manutenzione secondo l’allegato 7 numero 7 OStrM e l’allegato 6 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente; e

  2. b.

    regolazione secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e l’allegato 6 numero 3 della presente ordinanza, eseguita almeno due volte l’anno da una persona competente.

Art. 15Errori massimi tollerati in caso di controlli

In caso di contestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 OStrM o in occasione di controlli successivi, sono tollerati gli errori massimi definiti nell’allegato 5 numero 4 della presente ordinanza.

Sezione 5 Prolungamento o riduzione dei termini delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Art. 16

Il METAS può prolungare o ridurre i termini delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2011 3275, 2012 7183 I 5, 2014 475]

L’ordinanza del DFGP del 28 maggio 2011 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è abrogata.

Art. 18Disposizioni transitorie

1

 I certificati di conformità per gli etilometri precursori rilasciati secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFGP del 28 maggio 20111 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata restano validi fino alla loro scadenza.

2

 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità secondo il capoverso 1, gli etilometri precursori devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 5.

  1. [RU 2011 3275, 2012 7183 I 5, 2014 475]

Art. 18aDisposizione transitoria della modifica del 4 luglio 20161

Sono retti dal diritto previgente gli etilometri precursori:

  1. a.

    usati nel campo d’applicazione di cui all’articolo 2 lettera a numeri 4–8 per misurare la concentrazione di alcol nel sangue, fintanto che le relative norme fissano i valori determinanti in g/kg o ‰ (per mille);

  2. b.

    che misurano la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata e che la convertono in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in ‰ (per mille) mediante il fattore di conversione di 2000 l/kg; e

  3. c.

    chiaramente distinguibili come strumenti per misurare la concentrazione di alcol nel sangue.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 4 lug. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2841).

Art. 19Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

Allegati

  • Requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche
  • Verificazione iniziale e verificazione successiva
  • Requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche
  • Verificazione iniziale e verificazione successiva
  • Requisiti riguardanti la costruzione e le caratteristiche metrologiche
  • Verificazione iniziale

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).