Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;
- b.
le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:
- a.
misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- b.
misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 19862 contro l’inquinamento fonico;
- c.
le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 27 febbraio 20193 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;
- d.
misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 20124 sulle tasse aeroportuali.
- RS 741.41
- RS 814.41
- RS 814.711
- RS 748.131.3
Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.
Art. 4Requisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 5Procedura per l’immissione in commercio
Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 6Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.
3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.
Art. 7Disposizioni transitorie
1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammissione.
2 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.
3 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.