Législation

Ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010 concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

RS 941.210.1In vigoreStato 01.01.20228 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;

  2. b.

    le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:

  1. a.

    misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

  2. b.

    misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 19862 contro l’inquinamento fonico;

  3. c.

    le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 27 febbraio 20193 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;

  4. d.

    misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 20124 sulle tasse aeroportuali.

  1. RS 741.41
  2. RS 814.41
  3. RS 814.711
  4. RS 748.131.3

Art. 3Definizione

Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.

Art. 4Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.

Art. 5Procedura per l’immissione in commercio

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.

3

 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.

Art. 7Disposizioni transitorie

1

 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammissione.

2

 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.

3

 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).