Législation

Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP)

OIQ-DFGPRS 941.204.1In vigoreStato 01.01.202511 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2019 4273in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 5 · abrogato: art. 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 2, 8 capoverso 3, 10 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3, 23, 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità (OIQ), ordina:

Art. 1Determinazione della quantità

(art. 3 cpv. 4 OIQ)

1

 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:

  1. a.

    ...

  2. abis.

    nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;

  3. b.

    nella vendita di dolciumi sfusi quali caramelle o cioccolatini: il peso netto più il peso del foglio protettivo;

  4. c.

    nella vendita di Vacherin Mont-d’or: il peso lordo, sempre che:

    1. 1.

      lo spessore del coperchio di legno non superi i 6 mm e quello del fondo i 7 mm,

    2. 2.

      il peso della confezione (tara) non superi il 20 per cento del peso lordo per i Vacherin di un diametro fino a 21 cm e il 17 per cento per quelli di diametro superiore a 21 cm, e

    3. 3.

      l’indicazione «lordo» figuri per esteso e in modo perfettamente leggibile vicino all’indicazione del peso;

  5. d.

    nella vendita di formaggi offerti in cerchi di legno: il peso netto più il peso del cerchio di legno;

  6. e.

    nella vendita di imballaggi preconfezionati di trucioli e granuli di legno: il peso commerciale secondo l’allegato 1;

  7. f.

    nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.

2

 In deroga all’articolo 3 capoverso 2 OIQ, per l’indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C.

Art. 2Vendita al pezzo

(art. 5 cpv. 2 OIQ)

La seguente merce può essere offerta al pezzo:

  1. a.

    prodotti di panetteria fino a un peso di 150 g;

  2. b.

    prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g, se la vendita al pezzo è conforme alle pratiche commerciali;

  3. c.

    cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato secondo l’allegato 6 numeri 13 e 16 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile fino a un peso di 50 g per pezzo;

  4. d.

    salsicce fino a un peso di 200 g;

  5. e.

    specialità casearie fabbricate in piccole forme quali Tomme, formaggini e formaggi caprini fino a un peso di 150 g;

  6. f.

    frutta e verdura secondo l’allegato 2;

  7. g.

    merce che non sia una derrata alimentare e per la quale la quantità nominale degli imballaggi preconfezionati secondo l’articolo 10 capoverso 3 OIQ può essere indicata in base al numero di pezzi.

  1. RS 817.022.17

Art. 3Pane

(art. 5 cpv. 2 OIQ)

Nella vendita di merce sfusa, il pane non deve essere pesato secondo l’articolo 5 capoverso 1 OIQ se, da una a otto ore dopo la conclusione della cottura:

  1. a.

    rispetta le disposizioni sulla quantità minima di cui all’articolo 4 capoverso 3 OIQ; oppure

  2. b.

    adempie per analogia i requisiti posti al contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati ai sensi dell’articolo 19 OIQ.

Art. 4Cibi in self service

(art. 8 cpv. 3 OIQ)

Per determinare il peso netto dei cibi offerti a un prezzo di base in self service secondo l’articolo 8 capoverso 3 OIQ:

  1. a.

    ogni recipiente deve recare il proprio peso considerato come tara; oppure

  2. b.

    il peso del recipiente più pesante messo a disposizione deve essere considerato come tara.

Art. 5Imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi

(art. 10 cpv. 3 e 4 OIQ)

1

 È possibile indicare la quantità nominale in base al numero di pezzi, in particolare per la seguente merce che non sia una derrata alimentare:

  1. a.

    ferramenta quale chiodi e viti;

  2. b.

    fiammiferi;

  3. c.

    sostanze coloranti per tessuti in imballaggi unitari inferiori a 20 g;

  4. d.

    imballaggi unitari contenenti accendigrill e cubetti accendifuoco;

  5. e.

    ossa da masticare per cani;

  6. f.

    pastiglie detergenti e imballaggi unitari contenenti detersivi, in particolare per lavatrici e lavastoviglie;

  7. g.

    prodotti cosmetici in imballaggi piccoli quali saponi fino a 50 g e imballaggi unitari di shampoo e creme.

2

 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari e dei seguenti prodotti del tabacco secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 20042 sul tabacco:3

  1. a.

    frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi;

  2. abis.

    dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato, se la quantità nominale non supera i 50 g;

  3. ater.

    spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate;

  4. b.

    edulcoranti;

  5. c.

    integratori alimentari quali compresse di minerali o vitamine;

  6. d.

    sigarette.

  1. RS 817.0
  2. RS 817.06
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

Art. 6Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

(art. 22 cpv. 3 OIQ)

La procedura volta a determinare il peso sgocciolato e i periodi durante i quali devono essere adempiti i requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 OIQ sono retti dall’allegato 3.

Art. 7Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

(art. 23 OIQ)

La procedura volta a determinare il peso netto della merce surgelata è retta dall’allegato 4.

Art. 8Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

(art. 24 cpv. 2 OIQ)

Il calo naturale di peso tra il momento determinante secondo l’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo ufficiale conformemente all’articolo 35 OIQ è calcolato secondo l’allegato 5.

Art. 91

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

Art. 10Diritto previgente: abrogazione

[RU 1998 1672, 2003 1762]

L’ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali è abrogata.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegati

  • Trucioli di legno
  • Frutta e verdura ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo
  • Apparecchiatura
  • Apparecchiatura

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).