Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 2, 8 capoverso 3, 10 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3, 23, 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità (OIQ), ordina:
Art. 1Determinazione della quantità
1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:
- a.
- abis.
nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;
- b.
nella vendita di dolciumi sfusi quali caramelle o cioccolatini: il peso netto più il peso del foglio protettivo;
- c.
nella vendita di Vacherin Mont-d’or: il peso lordo, sempre che:
- 1.
lo spessore del coperchio di legno non superi i 6 mm e quello del fondo i 7 mm,
- 2.
il peso della confezione (tara) non superi il 20 per cento del peso lordo per i Vacherin di un diametro fino a 21 cm e il 17 per cento per quelli di diametro superiore a 21 cm, e
- 3.
l’indicazione «lordo» figuri per esteso e in modo perfettamente leggibile vicino all’indicazione del peso;
- d.
nella vendita di formaggi offerti in cerchi di legno: il peso netto più il peso del cerchio di legno;
- e.
nella vendita di imballaggi preconfezionati di trucioli e granuli di legno: il peso commerciale secondo l’allegato 1;
- f.
nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.
2 In deroga all’articolo 3 capoverso 2 OIQ, per l’indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C.
Art. 2Vendita al pezzo
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
La seguente merce può essere offerta al pezzo:
- a.
prodotti di panetteria fino a un peso di 150 g;
- b.
prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g, se la vendita al pezzo è conforme alle pratiche commerciali;
- c.
cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato secondo l’allegato 6 numeri 13 e 16 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile fino a un peso di 50 g per pezzo;
- d.
salsicce fino a un peso di 200 g;
- e.
specialità casearie fabbricate in piccole forme quali Tomme, formaggini e formaggi caprini fino a un peso di 150 g;
- f.
frutta e verdura secondo l’allegato 2;
- g.
merce che non sia una derrata alimentare e per la quale la quantità nominale degli imballaggi preconfezionati secondo l’articolo 10 capoverso 3 OIQ può essere indicata in base al numero di pezzi.
- RS 817.022.17
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
Nella vendita di merce sfusa, il pane non deve essere pesato secondo l’articolo 5 capoverso 1 OIQ se, da una a otto ore dopo la conclusione della cottura:
- a.
rispetta le disposizioni sulla quantità minima di cui all’articolo 4 capoverso 3 OIQ; oppure
- b.
adempie per analogia i requisiti posti al contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati ai sensi dell’articolo 19 OIQ.
Art. 4Cibi in self service
(art. 8 cpv. 3 OIQ)
Per determinare il peso netto dei cibi offerti a un prezzo di base in self service secondo l’articolo 8 capoverso 3 OIQ:
- a.
ogni recipiente deve recare il proprio peso considerato come tara; oppure
- b.
il peso del recipiente più pesante messo a disposizione deve essere considerato come tara.
Art. 5Imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi
1 È possibile indicare la quantità nominale in base al numero di pezzi, in particolare per la seguente merce che non sia una derrata alimentare:
- a.
ferramenta quale chiodi e viti;
- b.
- c.
sostanze coloranti per tessuti in imballaggi unitari inferiori a 20 g;
- d.
imballaggi unitari contenenti accendigrill e cubetti accendifuoco;
- e.
ossa da masticare per cani;
- f.
pastiglie detergenti e imballaggi unitari contenenti detersivi, in particolare per lavatrici e lavastoviglie;
- g.
prodotti cosmetici in imballaggi piccoli quali saponi fino a 50 g e imballaggi unitari di shampoo e creme.
2 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari e dei seguenti prodotti del tabacco secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 20042 sul tabacco:3
- a.
frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi;
- abis.
dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato, se la quantità nominale non supera i 50 g;
- ater.
spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate;
- b.
- c.
integratori alimentari quali compresse di minerali o vitamine;
- d.
- RS 817.0
- RS 817.06
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).
Art. 6Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato
(art. 22 cpv. 3 OIQ)
La procedura volta a determinare il peso sgocciolato e i periodi durante i quali devono essere adempiti i requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 OIQ sono retti dall’allegato 3.
Art. 7Imballaggi preconfezionati di merce surgelata
(art. 23 OIQ)
La procedura volta a determinare il peso netto della merce surgelata è retta dall’allegato 4.
Art. 8Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso
(art. 24 cpv. 2 OIQ)
Il calo naturale di peso tra il momento determinante secondo l’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo ufficiale conformemente all’articolo 35 OIQ è calcolato secondo l’allegato 5.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).
Art. 10Diritto previgente: abrogazione
[RU 1998 1672, 2003 1762]L’ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali è abrogata.
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Allegati
- Trucioli di legno
- Frutta e verdura ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo
- Apparecchiatura
- Apparecchiatura
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.