Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 2 e 5 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi), ordina:
RS 935.81La presente ordinanza definisce, per i cicli di perfezionamento nei settori specialistici della psicologia secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b della legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi):
- a.
- b.
gli standard di qualità per l’accreditamento;
- c.
i dettagli della procedura di accreditamento.
Art. 2Entità del perfezionamento e standard di qualità per l’accreditamento
1 L’entità del perfezionamento nonché gli standard di qualità per l’accreditamento sono disciplinati:
- a.
per il settore specialistico della psicoterapia: nell’allegato 1;
- b.
per il settore specialistico della psicologia dell’età evolutiva: nell’allegato 2;
- c.
per il settore specialistico della psicologia della salute: nell’allegato 3;
- d.
per il settore specialistico della neuropsicologia: nell’allegato 4;
- e.
per il settore specialistico della psicologia clinica: nell’allegato 5.
2 In base agli standard di qualità si esamina se il ciclo di perfezionamento è idoneo, quanto a contenuti, struttura e procedura, al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 LPPsi1.
- RS 935.81
Art. 3Presentazione della domanda di accreditamento
1 Le domande di accreditamento devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
2 Le domande di nuovo accreditamento concernenti i cicli di perfezionamento accreditati ordinariamente devono essere presentate in forma completa al più tardi un anno e mezzo prima della scadenza della validità dell’accreditamento.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2020, con effetto dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5167).
Art. 4Trattamento delle domande
1 L’UFSP esamina la completezza della domanda di accreditamento secondo l’articolo 14 LPPsi1.
2 Se la domanda di accreditamento è completa, l’UFSP inoltra la domanda all’organo di accreditamento secondo l’articolo 5 capoverso 3 OPPsi per la valutazione da parte di terzi.
- RS 935.81
Art. 5Pubblicazione delle decisioni di accreditamento
www.bag.admin.ch>Temi>Professioni sanitarie>Accreditamento delle professioni sanitarie>Perfezionamento professioni psicologicheL’autorità di accreditamento pubblica su Internet l’elenco dei cicli di perfezionamento accreditati.
Art. 6Valutazione della procedura di accreditamento
1 L’attuazione, l’opportunità e i risultati della procedura di accreditamento sono valutati periodicamente.
2 L’UFSP fa rapporto al DFI e presenta proposte di miglioramento.
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2020, con effetto dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5167).
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegati
- Settore d’esame: linee guida e obiettivi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.