Législation

Ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi)

RS 935.811.1In vigoreStato 15.12.20207 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 2 e 5 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi), ordina:

Art. 1Oggetto

RS 935.81

La presente ordinanza definisce, per i cicli di perfezionamento nei settori specialistici della psicologia secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b della legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi):

  1. a.

    l’entità;

  2. b.

    gli standard di qualità per l’accreditamento;

  3. c.

    i dettagli della procedura di accreditamento.

Art. 2Entità del perfezionamento e standard di qualità per l’accreditamento

1

 L’entità del perfezionamento nonché gli standard di qualità per l’accreditamento sono disciplinati:

  1. a.

    per il settore specialistico della psicoterapia: nell’allegato 1;

  2. b.

    per il settore specialistico della psicologia dell’età evolutiva: nell’allegato 2;

  3. c.

    per il settore specialistico della psicologia della salute: nell’allegato 3;

  4. d.

    per il settore specialistico della neuropsicologia: nell’allegato 4;

  5. e.

    per il settore specialistico della psicologia clinica: nell’allegato 5.

2

 In base agli standard di qualità si esamina se il ciclo di perfezionamento è idoneo, quanto a contenuti, struttura e procedura, al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 LPPsi1.

  1. RS 935.81

Art. 3Presentazione della domanda di accreditamento

1

 Le domande di accreditamento devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2

 Le domande di nuovo accreditamento concernenti i cicli di perfezionamento accreditati ordinariamente devono essere presentate in forma completa al più tardi un anno e mezzo prima della scadenza della validità dell’accreditamento.

3

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2020, con effetto dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5167).

Art. 4Trattamento delle domande

1

 L’UFSP esamina la completezza della domanda di accreditamento secondo l’articolo 14 LPPsi1.

2

 Se la domanda di accreditamento è completa, l’UFSP inoltra la domanda all’organo di accreditamento secondo l’articolo 5 capoverso 3 OPPsi per la valutazione da parte di terzi.

  1. RS 935.81

Art. 5Pubblicazione delle decisioni di accreditamento

www.bag.admin.ch>Temi>Professioni sanitarie>Accreditamento delle professioni sanitarie>Perfezionamento professioni psicologiche

L’autorità di accreditamento pubblica su Internet l’elenco dei cicli di perfezionamento accreditati.

Art. 6Valutazione della procedura di accreditamento

1

 L’attuazione, l’opportunità e i risultati della procedura di accreditamento sono valutati periodicamente.

2

 L’UFSP fa rapporto al DFI e presenta proposte di miglioramento.

3

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 17 nov. 2020, con effetto dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5167).

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegati

  • Settore d’esame: linee guida e obiettivi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.12.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).