Législation

Ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI)

ODPIRS 930.115In vigoreStato 21.04.20188 articoli

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Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a ODPI.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

1

 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/4251 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

2

 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.

3

 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

4

 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

5

 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20102 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

  1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.
  2. RS 930.111

Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

  1. a.

    sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e

  2. b.

    soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI1 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 3Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

1

 La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI1 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1.

2

 Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX menzionati in tali disposizioni.

3

 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.

4

 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

  1. a.

    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

  3. c.

    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

5

 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
  2. RS 946.512

Art. 4Disposizioni concernenti gli operatori economici

1

 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI1:

  1. a.

    fabbricanti: articolo 8;

  2. b.

    mandatari: articolo 9;

  3. c.

    importatori: articolo 10;

  4. d.

    distributori: articolo 11.

2

 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.

3

 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

Art. 5Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6Sorveglianza del mercato

RS 930.111

La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro.

Art. 7Disposizioni transitorie

1

Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

2

I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Art. 8Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

2

 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.04.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).