Législation

Ordinanza dell'UFAG del 16 febbraio 2016 concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenchi dei Paesi ODAgr)

RS 916.511In vigoreStato 01.05.20236 articoli

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L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), ordina:

Art. 1Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    pollame domestico: pollo da ingrasso, tacchino, faraona, oca, anatra, piccione e quaglia da allevamento;

  2. b.

    selvaggina da allevamento biungulata: selvaggina dell’ordine degli artiodattili (Artiodactyla) allevata in recinti, segnatamente cervi e caprioli.

Art. 2Elenco dei Paesi per la carne

L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per le categorie di animali indicate, vigono divieti legali equivalenti di metodi di produzione.

Art. 3Elenco dei Paesi per il coniglio domestico

L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per la produzione di carne di coniglio domestico, vigono esigenze legali equivalenti.

Art. 4Elenco dei Paesi per il pollame domestico

L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per la produzione di uova, vigono esigenze legali equivalenti.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).