L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), ordina:
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
pollame domestico: pollo da ingrasso, tacchino, faraona, oca, anatra, piccione e quaglia da allevamento;
- b.
selvaggina da allevamento biungulata: selvaggina dell’ordine degli artiodattili (Artiodactyla) allevata in recinti, segnatamente cervi e caprioli.
Art. 2Elenco dei Paesi per la carne
L’allegato 1 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per le categorie di animali indicate, vigono divieti legali equivalenti di metodi di produzione.
Art. 3Elenco dei Paesi per il coniglio domestico
L’allegato 2 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per la produzione di carne di coniglio domestico, vigono esigenze legali equivalenti.
Art. 4Elenco dei Paesi per il pollame domestico
L’allegato 3 contiene l’elenco dei Paesi in cui, per la produzione di uova, vigono esigenze legali equivalenti.
Art. 5Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 2 dicembre 20031 concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole è abrogata.
- [RU 2003 5499, 2004 2977 3533 3647 4547, 2005 5653, 2006 65, 2007 229, 2008 335, 2011 2175]
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.